In un altro articolo (raggiungibile da questo collegamento) avevo indicato che i ragazzi che sono in affido familiare possono accedere all’assegno unico “nell’interesse esclusivo del tutelato”, ossia ne beneficia direttamente il bambino o il ragazzo. L’INPS ha modificato la procedura in modo da fare in modo che questo diritto fosse effettivamente garantito.
Mentre, però, la situazione dei minori in affido temporaneo è stata recentemente chiarita, lo stesso non si può dire per i minori collocati in comunità residenziale.
Dal punto di vista normativo, essi avrebbero tutti i requisiti per accedere all’Assegno Unico ossia:
- Costituiscono un nucleo familiare ISEE a sé stante, rientrando quindi nella fascia ISEE più favorevole.
- Hanno (di norma) un tutore, il quale, secondo l’art. 354 del Codice Civile, può presentare domanda per l’Assegno Unico ai sensi dell’art. 6, comma 4, del D.Lgs. 230/2021. Per la verità va precisato che non sempre viene nominato un tutore al minore, perché i genitori, nonostante l’allontanamento, conservano la potestà genitoriale. Ci si potrebbe però chiedere se, essendoci un conflitto di interessi con il minore, proprio in relazione all’assegno unico, il tribunale per I minori non dovrebbe comunque nominare un curatore.
Tuttavia, la procedura di domanda dell’Assegno Unico prevede l’opzione specifica per i minori in affido temporaneo, ma non per i minori in comunità con tutore.
A questo proposito, in risposta a un quesito posto da un cittadino, la Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale ha affermato che né il D.Lgs. 230/2021 né la circolare INPS vietano esplicitamente la richiesta dell’Assegno Unico per i minori in comunità, pur non menzionandoli espressamente.
La Direzione ha riconosciuto che il riferimento agli articoli 345 e seguenti del Codice Civile non esclude l’ipotesi della tutela assistenziale prevista dall’art. 354 c.c., secondo cui:
“La tutela dei minori che non hanno nel luogo del loro domicilio parenti conosciuti o capaci di esercitare l’ufficio di tutore può essere deferita dal giudice tutelare a un ente di assistenza del comune di domicilio del minore o all’ospizio in cui questi è ricoverato; l’amministrazione dell’ente o dell’ospizio delega uno dei propri membri a esercitare le funzioni di tutela.”
Art. 354 Codice civile
Se così fosse, l’Assegno Unico potrebbe essere riconosciuto anche ai minori ricoverati in strutture residenziali.
Un’interpretazione discutibile
Nonostante questo, in tale comunicazione la Direzione Generale solleva un’obiezione:
“Appare problematico come un minore collocato in comunità, che fa nucleo a sé ai sensi dell’art. 3, comma 4, del DPCM 159/2013, possa agganciarsi alla famiglia di origine e soprattutto a che titolo possa essergli riconosciuto l’Assegno Unico, non potendo considerarsi a carico della famiglia di origine, gravando le spese di ricovero sull’Ente locale”
Questa argomentazione è discutibile per due motivi:
- il riferimento alla famiglia di origine non ha senso. La famiglia di origine non percepisce l’Assegno Unico in relazione a quel determinato bambino o ragazzo e non deve riceverlo, quindi il problema dell’“aggancio” alla famiglia di origine non esiste. Se poi la famiglia di origine sta ricevendo indebitamente l’assegno unico, ciò avviene perchè non esiste alcun meccanismo automatico che consenta all’Inps di venire a conoscenza dell’allontanamento e della necessità di escludere dal nucleo Isee del nucleo familiare biologico quel determinato bambino o ragazzo;
- il fatto che il Comune paghi la retta per la comunità non è una motivazione valida per negare l’Assegno Unico, perché anche i minori in affido temporaneo ricevono un contributo dall’Ente locale (seppur insufficiente). Inoltre, l’Assegno Unico non è destinato alla comunità, ma esclusivamente al minore.
Una dote per l’autonomia
Questa questione è di enorme importanza. Se i minori in comunità potessero accedere all’Assegno Unico Universale, potrebbero accumulare un piccolo capitale per la maggiore età.
Con un importo di 201 euro al mese, un minore potrebbe mettere da parte circa 2.400 euro all’anno; per un ragazzo che rimane in comunità dai 12 ai 18 anni, si tratterebbe di un fondo di oltre 10.000 euro, una somma preziosa per avviare il proprio percorso di autonomia.
La ricerca scientifica internazionale evidenzia da decenni come i giovani cresciuti in comunità abbiano svantaggi significativi rispetto ai coetanei cresciuti in famiglia, soprattutto nella transizione all’età adulta. L’Assegno Unico potrebbe rappresentare un primo passo per ridurre questo divario.
Come si potrebbe fare?
La soluzione sarebbe semplice:
1. Il tutore nominato (o, in sua assenza, il responsabile della comunità) dovrebbe richiedere l’ISEE del minore.
2. Aprire un libretto bancario o postale a nome del minore.
3. Presentare la domanda per l’Assegno Unico all’INPS.
Un intervento normativo minimo, o anche solo un chiarimento da parte dell’INPS, potrebbe colmare questa lacuna, garantendo ai minori in comunità lo stesso diritto già riconosciuto ai minori in affido temporaneo
* Desidero Ringraziare Roberto Liquori, appassionato papà affidatario con il quale mi confronto costantemente sulle questioni connesse con la fiscalità dei ragazzi fuori famiglia e dei care leavers e senza il quale questo articolo semplicemente non esisterebbe