Nel nostro ordinamento abbiamo due professioni denominate “Educatore professionale”:
- L’educatore professionale socio-sanitario, professione sanitaria istituita con Dm 520/98 come “educatore professionale” e ridenominata “educatore professionale socio-sanitario” dalla Finanziaria 2018 (L. 205/2017, art. 1, c. 596)
- L’educatore professionale sociio-pedagogico, ordinato originariamente dai commi 594 -601 della medesima Legge 2025 / 2017, commi che sono stati ribattezzati “Legge Iori” perché recuperano il testo di una pdl che nella XVII legislatura si fermò all’ultimo miglio in Senato, pdl a prima firma Vanna Iori.
Ora, mentre l’educatore professionale socio-sanitario nasce come professione sanitaria, quello socio-pedagogico nasce come professione sociale, ma alcune norme presidiano la sua operatività in sanità.
Si tratta di
- Legge 145/18 (c. 517) -La Legge 145 ha integrato il testo della 205/2017 inserendo tra gli ambiti di attività il settore sociosanitario e della salute (sanitario) limitatamente agli aspetti educativi
- L. 104/2020, che all’articolo 33 bis prevede le attività concrete che l’educatore professionale socio-pedagogico può esecitare in sanità, prevedendo una delega ad un decreto ministeriale del Ministro della Sanità che sarebbe arrivato di lì ad un anno, con la firma nell’ottobre da parte del Ministro Speranza di un decreto ad hoc.
A valle di questo provvedimento cito tre fonti.
- Il CCNL di lavoro della Sanità privata (Aiop – Aris) prevede, all’articolo 52 la specifica sull’inquadramento degli educatori professionali socio-pedagogici: “Con decorrenza dal mese successivo alla sottoscrizione del presente ccnl, è inquadrato nella posizione ‘D’ l’Educatore professionale socio-pedagogico, purtchèp in possesso di laurea L19 ed a condizione che tale figura sia richiesta dalla normativa sanitaria applicabile e sia computabile ed utile ai fini del soddisfacimento dei requisiti regionali di autorizzazione ed accreditamento”. Si tratta del ccnl 2016 -2018, ma è stato sottoscritto l’8 ottobre 2020.
- Il contratto collettivo nazionale Enti Locali, all’articolo 104 nell’ambito della sezione personale delle professioni sanitarie e socio-sanitarie dichiara che “Le disposizioni contenute nella presente Sezione si applicano al personale dell’Area Operatori Esperti, dell’Area Istruttori e dell’Area dei Funzionari EQ con profili sanitari, socio-sanitari o socio-assistenziali, della riabilitazione, nonché ai tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, nonché degli educatori professionali socio-pedagogici ed educatori professionali socio-sanitari. Inoltre, nella esemplificazione dei profili che possono essere inquadrati come funzionario precisa che possono in area funzionari devono essere inquadrati “farmacista, psicologo, ingegnere, architetto, geologo, avvocato, coordinatore pedagogico, […] insegnante, educatori professionali socio-pedagogici ed educatori professionali socio-sanitari, ispettore fitosanitario”.
- Il ccnl del comparto sanità ha previsto una specifica dichiarazione congiunta sottoscritta dalle due parti che prevede che “con successiva sessione negoziale […] si procederà inoltre alla verifica di ulteriori profili professionali da collocare nell’ambito delle aree, quali a titolo esemplificativo, il profilo di mediatore culturale, quello di educatore socio pedagogico […]”.
Infine, sulla materia è intervenuto un parere del Ministero della Sanità del 20 luglio 2023 (qui un mio articolo in proposito), che precisa che i profili di educatore professionale socio-pedagogico sono distinti e che non è possibile prevedere concorsi che indistintamente prevedano l’accesso dell’una e dell’altra figura