Chi può iscriversi all’albo degli educatori professionali socio-pedagogici?

Possono iscriversi all’albo degli educatori professionali socio-pedagogici coloro che siano in possesso di

  • laurea L19
  • (in sede di prima applicazione) requisito professionale di educatore nei servizi educativi dell’infanzia, ossia coloro che siano in possesso di uno dei requisiti che al momento dell’entrata in vigore del D.Lgs 65/2017 consentiva di accedere alla professione di educatore di nido
  • (in sede di prima applicazione) qualifica professionale di educatore professionale socio-pedagogico. Sono in possesso di qualifica professionale di educatore professionale socio-pedagogico (oltre a coloro in possesso della laurea) coloro che hanno frequentato i corsi da 60 cfu presso le Università cominciati entro il 31.12.2020 e coloro che alla data del 01.01.2018 fossero assunti a tempo indeterminato come educatore e avessero maturato almeno a quella data 20 anni di servizio o 10 anni di servizio avendo 50 anni di età

Faq Ordine professioni pedagogiche: Chi può iscriversi all’albo dei pedagogisti e all’albo degli educatori professionali socio-pedagogici?

Possono iscriversi all’albo dei pedagogisti colo che siano in possesso di:

  • laurea specialistica o magistrale in programmazione e gestione dei servizi educativi, classe 56/S e LM-50;
  • laurea specialistica o magistrale in scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua, classe 65/S e LM-57;
  • laurea specialistica o magistrale in scienze pedagogiche, classe 87/S e LM-85;
  • laurea specialistica o magistrale in teorie e metodologie dell’e-learning e della media education, classe LM-93;
  • laurea in scienze dell’educazione o in pedagogia, rilasciata ai sensi dell’ordinamento previgente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

In sede di prima applicazione possono iscriversi all’albo dei pedagogisti:

  • i professori universitari ordinari e associati, in servizio, fuori ruolo o in quiescenza, che insegnano o hanno insegnato discipline pedagogiche in università italiane o in istituzioni di particolare rilevanza scientifica anche sul piano internazionale, nonché ai ricercatori e agli assistenti universitari di ruolo in discipline pedagogiche e ai laureati che ricoprono o hanno ricoperto un posto di ruolo presso un’istituzione pubblica in materia pedagogica per l’accesso al quale è richiesta una delle lauree di cui all’articolo 2, comma 1;
  • coloro che ricoprono o hanno ricoperto presso istituzioni pubbliche un posto di ruolo per l’accesso al quale sia richiesta una delle lauree di cui all’articolo 2, comma 1, svolgendo un’attività di servizio attinente alla pedagogia, e che hanno superato un pubblico concorso o che hanno fruito di disposizioni in materia di stabilizzazione del rapporto di lavoro;
  • coloro che hanno operato per almeno tre anni nelle discipline pedagogiche ottenendo riconoscimenti in tale campo a livello nazionale o internazionale;

Si, era proprio necessario. Da un lato perché professioni confinanti (con ordine) continuano a rivendicare i propri spazi, e la normativa sulle professioni vigenti consente di gestire i confini tra professioni in maniera efficace soltanto con l’attività di autoregolazione degli ordini. Dall’altro lato, le Regioni continuano ad operare come se le leggi che ci riguardano non esistessero, e serve un ordine- ente pubblico che gli ricordi il principio semplicissimo per cui per fare l’educatore bisogna essere educatore.

L’alternativa avrebbe potuto essere abolire tutti gli ordini circostanti (Tsrm, psicologi, assistenti sociali), ma non era una ipotesi plausibile

Chi deve iscriversi all’albo degli educatori e all’albo dei pedagogisti?

La scelta se iscriversi o meno all’albo è una scelta della singola persona. In generale devono iscriversi all’albo coloro che intendono esercitare le professioni di educatore professionale socio-pedagogico, di educatore nei servizi educativi dell’infanzia e di pedagogista. Un insegnante che non intenda svolgere tali professioni non è tenuto ad iscriversi all’ordine

Le iscrizioni all’albo degli educatori professionali socio-pedagogici e all’albo dei pedagogisti sono indipendenti e non è prevista l’assorbenza del pedagogista rispetto alla competenza e all’attività dell’educatore professionale socio-pedagogico. Pertanto, se sei in possesso di una magistrale che ti consente l’accesso alla professione di pedagogista ma non di un titolo da educatore come la laurea in scienze dell’educazione non sei in condizione di iscriversi all’albo degli educatori professionali socio-pedagogici

Un docente a contratto (non ordinario o associato) può continuare ad insegnare le discipline pedagogiche?

L’articolo 1 della legge, al comma 3 pone nella riserva professionale del pedagogista l'”attività didattica, di sperimentazione e di ricerca nello specifico ambito professionale”. L’articolo 2 della legge prevede che “Possono altresì esercitare la professione di pedagogista i professori universitari ordinari e associati e i ricercatori che insegnano o hanno insegnato discipline pedagogiche in università italiane o estere e in enti pubblici di ricerca italiani o esteri”. Inoltre, in prima applicazione potranno richiedere l’iscrizione all’albo dei pedagogisti “i professori universitari ordinari e associati, in servizio, fuori ruolo o in quiescenza, che insegnano o hanno insegnato discipline pedagogiche in università italiane o in istituzioni di particolare rilevanza scientifica anche sul piano internazionale”.

Pertanto:

  • l’insegnamento scientifico e la ricerca scientifica è riservata ai pedagogisti iscritti all’albo
  • per i docenti associati e ordinari e per i ricercatori universitari è prevista una speciale salvaguardia, che consente di continuare ad operare
  • docenti associati e ordinari in servizio, fuori ruolo e quiescenza possono iscriversi all’albo dei pedagogisti in prima applicazione pur senza avere la laurea in pedagogia.

Non è prevista una salvaguardia per coloro che abbiano svolto attività di ricerca o di docenza e non siano docenti ordinari, associati e ricercatori universitari.

Esame di abilitazione alla professione di educatore professionale socio-pedagogico

No, possono iscriversi all’albo tutti coloro che siano in possesso dei titoli conseguiti prima dell’entrata in vigore della legge.

Il comma 1 dell’articolo 11 della Legge così recita:

“In sede di prima applicazione della presente legge, l’iscrizione agli albi, ferme restando le condizioni di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell’articolo 7, è consentita, su domanda da presentare a partire dalla data della nomina del commissario di cui all’articolo 10

[…] b) per gli educatori professionali socio-pedagogici:

4) ai laureati in scienze dell’educazione e della formazione, classe di laurea L-19 (ex L-18).

Articolo 11, comma 1.

Coloro che hanno conseguito a suo tempo la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico attraverso i corsi da 60 cfu possono accedere all’albo degli educatori professionali socio-pedagogici?

In sede di prima applicazione possono accedere all’albo degli educatori professionali socio-pedagogici

coloro ai quali sia riconosciuta la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico e di educatore per i servizi educativi, ai sensi dell’articolo 1, commi 595, primo periodo, 597, 598 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65

Legge 55/2024, articolo 11, c. 1, lett. b), punto 3)

Pertanto potrai accedere all’albo degli educatori professionali socio-pedagogici in prima applicazione.

Possono iscriversi all’albo degli educatori professionali socio-pedagogici coloro che hanno i requisiti per esercitare la professione di educatore nei servizi educativi dell’infanzia, pertanto si: puoi iscriverti in prima applicazione al relativo albo professionale

Coloro che sono in possesso di una qualifica di Opi possono accedere all’albo degli educatori di infanzia?

I titoli di studio conseguiti anteriormente al 31 maggio 2017 (giorno di entrata in vigore del D.Lgs 65/2017) sono validi ai fini dell’accesso alla professione di educatore nei servizi educativi dell’infanzia.

Il riferimento normativo è l’articolo 14 del Decreto legislativo 65/2017 che prevede che continuino “ad avere validita’ per l’accesso ai posti di educatore dei servizi per l’infanzia i titoli conseguiti nell’ambito delle specifiche normative regionali ove non corrispondenti a quelli di cui al periodo precedente, conseguiti entro la data di entrata in vigore del presente decreto”. Coloro che hanno questo requisito possono accedere all’albo in virtù di quanto previsto dall’articolo 11, comma 1, lettera b) della legge di istituzione dell’ordine delle professioni pedagogiche ed educative.

Pertanto, i titoli di Opi (ad esempio) sono validi per l’accesso all’albo e alla professione di educatore solo se conseguiti anteriormente al 31 maggio 2017

Un educatore di nido dovrà iscriversi all’albo professionale?

Tutti coloro che esercitano le professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di educatore nei servizi educativi dell’infanzia devono iscriversi all’albo professionale degli educatori professionali socio-pedagogici ai fini dell’esercizio della professione.

Mi sono laureato in scienze dell’educazione prima dell’entrata in vigore della legge, posso iscrivermi direttamente all’albo, o dovrò sostenere un esame di abilitazione?

No, non è necessario. Dall’entrata in vigore della legge, prima del conseguimento della laurea, lo studente deve conseguire un esame abilitante. La legge istitutiva dell’albo infatti recita. Ai fini dell’iscrizione nell’albo, il professionista deve

“aver conseguito il titolo di laurea triennale, previo accertamento delle competenze professionali acquisite con il tirocinio previsto dal corso di studi. La prova valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio svolto presso una struttura, attestato congiuntamente dalla struttura medesima e dagli organi accademici, è sostenuta alla presenza di un componente designato dall’Ordine professionale. La prova valutativa di cui al periodo precedente è svolta prima della discussione della tesi di laurea, nell’ambito dell’esame finale per il conseguimento del titolo di studio abilitante all’esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico”

Articolo 4, comma 2, lettera a) della legge

Per accedere all’albo degli educatori professionali socio-pedagogici in sede di prima applicazione invece è sufficiente essere laureati in scienze dell’educazione (articolo 11, comma 1, lettera b, punto 4)

Un insegnante di scuola secondaria deve iscriversi all’albo?

L’iscrizione è requisito obbligatorio solo per l’esercizio dell’attività professionale di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista. Chi non esercita tale attività professionale non è obbligato ad iscriversi agli albi, a meno che non intenda farlo in futuro.

Sono laureato in scienze dell’educazione vecchio ordinamento quadriennale / pedagogia. A quale albo posso iscrivermi?

All’albo dei pedagogisti possono iscriversi tra gli altri coloro che siano in possesso

laurea in scienze dell’educazione o in pedagogia, rilasciata ai sensi dell’ordinamento previgente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

(art 2, c. 1, lettera e

Pertanto, i laureati quadriennali hanno diritto ad iscriversi nell’albo dei pedagogisti.

L’articolo 11 della legge, però, prevede al comma 1 che

In sede di prima applicazione della presente legge, l’iscrizione agli albi, ferme restando le condizioni di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell’articolo 7, è consentita, su domanda da presentare a partire dalla data della nomina del commissario di cui all’articolo 10:

[…]

   b) per l’albo professionale degli educatori professionali socio-pedagogici:

    1) a coloro che sono in possesso dei requisiti per l’esercizio della professione di educatore dei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;

Pertanto, coloro che sono in possesso dei requisiti per esercitare la professione di educatore nei servizi educativi dell’infanzia possono iscriversi all’albo professionale degli educatori professionali socio-pedagogici (in prima applicazione). Possono esercitare la professione di educatore nei servizi educativi dell’infanzia coloro che erano in possesso di titoli che erano validi per l’accesso alla professione di educatore di nido negli ordinamenti previgenti all’entrata in vigore del Dlgs 65/2017 in quanto

“Continuano ad avere validità per l’accesso ai posti di educatore dei servizi per l’infanzia i titoli conseguiti nell’ambito delle specifiche normative regionali ove non corrispondenti a quelli di cui al periodo precedente, conseguiti entro la data di entrata in vigore del presente decreto”.

Art. 14, c. 3, Dlgs 65/2017

Ora, la laurea quadriennale in scienze dell’educazione era un titolo presente in diverse normative regionali vigenti al 30 maggio 2017 per l’esercizio della professione di educatore di nido. In particolare il diploma di laurea quadriennale in scienze dell’educazione era considerato requisito di accesso alla professione di educatore di nido in Puglia e il diploma di laurea in pedagogia era considerato titolo di accesso in Calabria, Emilia-Romagna, Molise Puglia e Valle d’Aosta. In virtù della previsione dentro almeno una normativa regionale, essendo stata acquisita la professione di educatore nei servizi educativi dell’infanzia nell’ordinamento dello Stato, possono esercitare quella professione (ed accedere all’albo) su tutto il territorio nazionale.

Pertanto i laureti in pedagogia e scienze dell’educazione vecchio ordinamento possono iscriversi sia nell’albo degli educatori professionali socio-pedagogici che dei pedagogisti

Si, puoi continuare ad esercitare la professione di insegnante. Eventuali incompatibilità con altre professioni potranno essere stabilite solo con l’istituzione del codice deontologico