Si narra da alcuni decenni che gli educatori laureati in scienze dell’educazione o che abbiano conseguito la qualifica professionale di educatore professionale socio-pedagogico non possono operare in sanità.
Si tratta di una narrazione che viene propinata da decenni, complice il fatto che effettivamente sono molti i concorsi che le Asl bandiscono per gli educatori professionali socio-sanitari.
Dobbiamo ringraziare l’Ordine dei Tsrm e delle professioni sanitarie per aver contribuito a far chiarezza. Fortuna che ci sono i ricorsi, altrimenti avrebbero continuato ad esserci persone che ripetono che è vietato ai socio-pedagogici operare nei servizi sanitari.
La storia è questa. L’Asl Napoli 1 ha bandito diverse procedure concorsuali, sia a tempo determinato che indeterminato rivolti ai soli educatori professionali socio-pedagogici e l’Ordine dei Tsrm (al quale afferisce l’albo degli educatori professionali socio-sanitari – ha adito il Tar Campania perchè alcune di queste procedure venissero annullate (e, sia detto per inciso, questi circa cinquanta colleghi fossero licenziati).
Il Tar Campania si è pronunciato con una sentenza dell’08 novembre 2023 che è destinata a segnare il destino degli educatori professionali socio-pedagogici in Sanità.
Ma vediamo quali argomentazioni adotta il tribunale. Innanzitutto, il Tar riepiloga che educatori professionali socio-pedagogici ed educatori professionali socio-sanitari sono due professioni distinti, ribadendo il percorso giurifico (L.205/2017, L. 145/2018, Dl 104/2020, L 3/2018) che li ha definiti come due distinte professioni.
Stabilito che si tratta di due diverse professioni, il Tar precisa che “•«In applicazione di tali coordinate [la presenza di due educatori, e una normativa che riguarda l’attività dell’educatore professionale socio-pedagogico in sanità], “si palesa dunque infondata” la tesi sencondo la quale una sola di queste due professioni possa operare in sanità, in quanto ” il descritto quadro normativo consente espressamente nella medesima area l’utilizzo della distinta figura professionale di educatore socio pedagogico, sia pure limitatamente agli aspetti socio – educativi”»” (pp. 5 – 6). Inoltre, argomenta il Tar “Va parimenti esclusa qualsiasi ‘usurpazione’ della funzione o ‘sovrapposizione’ degli educatori professionali socio – pedagogici rispetto agli educatori professionali ex D.M. n. 520/1998, visti i diversi ruoli delle due figure professionali”. Quindi, dice il Tar Campania: non solo sono due professioni diversi, ma non è vero che fanno le stesse cose, e quindi possono operare in maniera distinta.
Il Tar Campania, già che c’era, ha fatto anche due postille.
La prima è quella secondo cui il progetto individuale previsto in età evolutiva, pur prevedendo valutazioni diagnostico – funzionali e prestazioni di cura e riabilitazione “non esautora dallo svolgimento dei restanti co“mpiti di assistenza integrata i soggetti non appartenenti alle professioni sanitarie“. In secondo luogo, in riferimento alla disabilità il Tar Campania rileva come “l’approccio alla persona in stato di disabilità non deve avvenire solo in termini di malattia, ma deve assumere a riferimento la condizione di chi, a causa dello stato di menomazione, versi in condizione di ridotte capacità di interagire con l’ambiente e di emarginazione e necessita, quindi, di un assiduo intervento per lo svolgimento delle attività quotidiane e per il recupero della condizione di svantaggio sociale»,
Ancora un passo avanti verso la definitiva autonomia professionale…