L’attività professionale di pedagogista e l’attività professionale di educatore professionale socio-pedagogico sono sottoposte nell’ambito della Legge 55/2024 a riserva da parte di coloro che sono iscritti nei relativi albi professionali. La riserva professionale è codificata dall’articolo 2 per il pedagogista e nell’articolo 4 per l’educatore professionale socio-pedagogico. Tale riserva riguarda l’attività sia in libera professione che in lavoro dipendente: lo si capisce intuitivamente. il legislatore ha provveduto a dichiararlo con chiarezza. Per il pedagogista, ciò risulta codificato nel comma 3 dell’articolo 1 della legge e per l’educatore professionale socio-pedagogico viene codificato nel comma 3 dell’articolo 3.
Per il pedagogista:
3. Il pedagogista svolge altresì attività didattica, di sperimentazione e di ricerca nello specifico ambito professionale.
L. 55/2024, articolo 1, c. 3.
Per l’educatore professionale socio-pedagogico:
3. La professione di educatore professionale socio-pedagogico può essere esercitata in forma autonoma o con rapporto di lavoro subordinato
L. 55/2024, articolo 3, c. 3