Il presidente nazionale dell’Apei ha scritto ai deputati membri della VII commissione della Camera per segnalare alcuni aspetti particolarmente importanti che a parere dell’Apei devono essere prioritariamente modificati nella pdl unificata in discussione in commissione. Si tratta di un documento importante, che potete leggere da qui.
Vediamo quali sono gli elementi evidenziali dall’Apei:
Consentire l’accesso all’albo senza esame di abilitazione a tutti coloro che hanno il requisito di accesso alla professione nella norma precedente l’istituzione dell’albo
L’esercizio della professione è attualmente riservato a coloro che sono in possesso delle qualifiche di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista. Chi ha ottenuto la qualifica o è in possesso della laurea o ha aderito ad una delle sanatorie previste dalla legge 205/2017 (60 cfu, 20 anni di servizio, 10 anni di servizio e 50 anni di età).
Qualora coloro che possono esercitare le due professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista prima dell’albo non venissero inseriti nell’albo in sede di prima applicazione ci si troverebbe di fronte a pericolosissime conseguenze sociali (licenziamenti, impossibilità di operare per chi opera in libera professione, ecc.) ed economiche (impossibilità di continuare ad erogare i servizi da parte degli enti che vi sono deputati).
A questo proposito la pdl unificata prevede:
- Per l’accesso in via di prima applicazione all’albo sono previsti oltre al requisito della laurea ulteriori requisiti di servizio (tre anni nell’ente pubblico, cinque anni nell’ente privato e in libera professione) che terrebbero fuori coloro che non possono accedere all’albo e che già operano da 2, 3 o 4 anni in servizi privati.
- Per gli educatori professionali socio-pedagogici invece, è previsto nella pdl unificata, l’accesso all’albo in maniera diretta solo per i laureati che hanno in aggiunta la qualifica; eppure la sanatoria che è stata realizzata nel 2018 ha attribuito la qualifica anche a professionisti senza laurea o con lauree differenti.
L’Apei propone pertanto che due emendamenti che prevederebbero per i pedagogisti l’accesso in prima applicazione per tutti i laureati (e non per laureati con servizio) p per gli educatori professionali socio-pedagogici propone che venga prevista la possibilità di accedere all’albo anche a tutti coloro che abbiano conseguito la qualifica ai sensi dei commi 598/598, art. 1, l. 205/17.
Educatori professionali socio-pedagogici ed educatori per i servizi educativi dell’infanzia
Nel nostro ordinamento esistono due professioni di educatore. Ad entrambi si accede con la laurea in scienze dell’educazione, ma hanno (non si sa perchè) denominazioni diffferenti. La formulazione della pdl unificata spezzerebbe la professione di educatore in due tronconi: da un lato gli educatori dei servizi socio – educativi, culturali e socio – sanitari (educatore professionale socio-pedagogico) e dall’altro gli educatori nei nidi.
Una professione sarebbe con albo, l’altra sarebbe senza albo.
L’Apei propone in proposito di ricondurre ad unità le due professioni e di prevedere l’accesso all’albo a chi ha già beneficiato della sanatoria di cui al D.Lgs 65/2017: “a nostro avviso è urgente prevedere che la professione di educatore di nido venga ricondotta alla professione di educatore professionale socio-pedagogico per la quale è richiesta l’iscrizione all’albo garantire l’accesso all’albo in prima applicazione a coloro che possono attualmente operare nel sistema 0 – 6“
Architettura istituzionale dell’ordine delle professioni pedagogiche ed educative
Per quanto concerne la composizione del consiglio nazionale dell’Ordine: nella pdl unificata è previsto che questo sia costituito dai presidenti regionali degli ordini e dai presidenti nazionali degli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici. Si ritiene che tale composizione sia anomala, in quanto si avrebbero tre presidenti: Il presidente nazionale dell’ordine, il presidente nazionale dell’albo dei pedagogist e il presidente nazionale dell’albo degli educatori
Si avrebbe pertanto una formulazione che prevede un rappresentante legale dell’ente (il presidente dell’ordine) e due rappresentanti nazionali privi di rappresentanza. Dato che i pedagogisti e gli educatori professionali socio- -pedagogici sono già rappresentati dai presidenti degli ordini regionali non si capisce perché prevedere una ulteriore rappresentanza degli albi dentro il Consiglio nazionale dell’ordine. In proposito, l’Apei propone di non prevedere più i presidenti nazionali degli albi nella formulazione dell’articolato.
Per quanto concerne l’operatività del Consiglio nazionale dell’ordine l’Apei inoltre rileva come “si tratta di un organo costituito da 23 persone al quale è demandata sia l’ordinaria che la straordinaria amministrazione, fatta salva la possibilità di delegare alcune funzioni al presidente. L’assenza di un organo che gestisca l’amministrazione (un consiglio di amministrazione, una giunta esecutiva) può determinare una eccessiva centralizzazione sui poteri del presidente o in alternativa un eccessivo assemblearismo nel momento in cui si prendono le decisioni. A questo proposito, nella proposta dell’Apei si propone di introdurre una giunta esecutiva, alla quale il Consiglio nazionale dell’ordine può demandare determinati poteri.
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