Il testo della Legge è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 aprile 2024. Da questo link in versione pdf

LEGGE 15 aprile 2024 , n. 55. Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali

Art. 1. (Definizione della professione di pedagogista)

  1. Il pedagogista è lo specialista dei processi educativi che, operando con autonomia scientifica e responsabilità deontologica, esercita funzioni di coordinamento, consulenza e supervisione pedagogica per la progettazione, la gestione, la verifica e la valutazione di interventi in campo pedagogico, educativo e formativo rivolti alla persona, alla coppia, alla famiglia, al gruppo, agli organismi sociali e alla comunità in generale. L’attività professionale del pedagogista comprende l’uso di strumenti conoscitivi, metodologici e di intervento per la prevenzione, l’osservazione pedagogica, la valutazione e l’intervento pedagogico sui bisogni educativi manifestati dal bambino e dall’adulto nei processi di apprendimento.
  2. Il pedagogista è un professionista di livello apicale, ai sensi del comma 595 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la cui formazione è funzionale al raggiungimento di conoscenze, abilità e competenze educative del livello 7 del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017, specialista dei processi educativi e formativi della persona per tutto il corso della vita. Opera con autonomia scientifica e responsabilità deontologica in ambito educativo, formativo e pedagogico in relazione a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale. Il pedagogista può svolgere, presso le pubbliche amministrazioni e nei servizi pubblici e privati, compiti e funzioni di consulenza tecnico-scientifica e attività di coordinamento, di direzione, di monitoraggio e di supervisione degli interventi con valenza educativa, formativa e pedagogica, in particolare nei comparti educativo, sociale, scolastico, formativo, penitenziario e socio-sanitario, quest’ultimo limitatamente agli aspetti socio-educativi, nonché attività di orientamento scolastico e professionale, di promozione culturale e di consulenza.
  3. Il pedagogista svolge altresì attività didattica, di sperimentazione e di ricerca nello specifico ambito professionale.
  4. La professione di pedagogista può essere esercitata in forma autonoma o con rapporto di lavoro subordinato.

Art. 2. (Requisiti per l’esercizio dell’attività di pedagogista)

  1. Per esercitare la professione di pedagogista è necessario il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

   a) laurea specialistica o magistrale in programmazione e gestione dei servizi educativi, classe 56/S e LM-50;

   b) laurea specialistica o magistrale in scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua, classe 65/S e LM-57;

   c) laurea specialistica o magistrale in scienze pedagogiche, classe 87/S e LM-85;

   d) laurea specialistica o magistrale in teorie e metodologie dell’e-learning e della media education, classe LM-93;

   e) laurea in scienze dell’educazione o in pedagogia, rilasciata ai sensi dell’ordinamento previgente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

  2. Possono altresì esercitare la professione di pedagogista i professori universitari ordinari e associati e i ricercatori che insegnano o hanno insegnato discipline pedagogiche in università italiane o estere e in enti pubblici di ricerca italiani o esteri.
  3. Per l’esercizio della professione di pedagogista è necessaria l’iscrizione nell’albo dei pedagogisti dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative istituito ai sensi del comma 1 dell’articolo 5, previo conseguimento del titolo di studio e accertamento delle competenze professionali acquisite con il tirocinio previsto dal corso di studi. La prova valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio svolto presso una struttura, attestato congiuntamente dalla struttura medesima e dagli organi accademici, è sostenuta alla presenza di un componente designato dall’Ordine professionale. La prova valutativa di cui al secondo periodo è svolta prima della discussione della tesi di laurea, nell’ambito dell’esame finale per il conseguimento del titolo di studio abilitante all’esercizio della professione di pedagogista.
  4. Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della legge 8 novembre 2021, n. 163, è inserito il seguente:

   «1-bis. L’esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali in LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 Scienze pedagogiche o LM-93 Teorie e metodologie dell’e-learning e della media education, nonché le lauree in scienze dell’educazione o in pedagogia rilasciate ai sensi dell’ordinamento previgente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, abilitano all’esercizio della professione di pedagogista».

Art. 3 (Definizione dell’educatore professionale socio-pedagogico)

  1. L’educatore professionale socio-pedagogico è un professionista operativo di livello intermedio che svolge funzioni progettuali e di consulenza con autonomia scientifica e responsabilità deontologica. Opera nei servizi socio-educativi e socio-assistenziali e nei servizi socio-sanitari, per questi ultimi limitatamente agli aspetti educativi. L’educatore professionale socio-pedagogico valuta, progetta, organizza e mette in atto progetti, interventi e servizi educativi e formativi in ambito socio-educativo, socio-assistenziale e sociosanitario, per quest’ultimo limitatamente agli aspetti educativi, rivolti a persone in difficoltà o in condizione di disagio, collaborando con altre figure professionali, e stimola i gruppi e gli individui a perseguire l’obiettivo della crescita integrale e dell’inserimento o del reinserimento sociale, definendo interventi educativi, formativi, assistenziali e sociali anche in collaborazione con altre agenzie educative.
  2. L’educatore professionale socio-pedagogico può operare nelle strutture pubbliche o private di carattere socio-educativo, socio-assistenziale, formativo, culturale e ambientale nonché socio sanitario, per quest’ultimo limitatamente agli aspetti educativi, e può svolgere attività didattica e di sperimentazione nello specifico ambito professionale.
  3. La professione di educatore professionale socio-pedagogico può essere esercitata in forma autonoma o con rapporto di lavoro subordinato.

Art. 4. (Requisiti per l’esercizio dell’attività di educatore professionale socio-pedagogico e di educatore nei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65)

  1. Per esercitare la professione di educatore socio-pedagogico e di educatore nei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nonché all’articolo 1, commi da 594 a 599, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono necessari:

a) aver conseguito il titolo di laurea triennale, previo accertamento delle competenze professionali acquisite con il tirocinio previsto dal corso di studi. La prova valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio svolto presso una struttura, attestato congiuntamente dalla struttura medesima e dagli organi accademici, è sostenuta alla presenza di un componente designato dall’Ordine professionale. La prova valutativa di cui al periodo precedente è svolta prima della discussione della tesi di laurea, nell’ambito dell’esame finale per il conseguimento del titolo di studio abilitante all’esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico;

   b) in alternativa rispetto al requisito di cui alla lettera a), il possesso della corrispondente qualifica attribuita ai sensi dei commi 595, primo periodo, 597 e 598 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

   c) essere iscritti nell’albo degli educatori professionali socio-pedagogici, istituito ai sensi del comma 2 dell’articolo 5. 

  

Art. 5. (Istituzione dell’albo dei pedagogisti e dell’albo degli educatori professionali socio-pedagogici)

  1. È istituito l’albo professionale dei pedagogisti.
  2. È istituito l’albo professionale degli educatori professionali socio-pedagogici.
  3. È consentita la contemporanea iscrizione dei professionisti agli albi di cui ai commi 1 e 2.
  4. Gli iscritti agli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici sono tenuti al segreto professionale. In caso di violazione, si applica l’articolo 622 del codice penale.

Art. 6. (Istituzione dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative)

  1. Gli iscritti agli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici costituiscono l’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, articolato su base regionale e, limitatamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, su base provinciale.
  2. L’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative è istituito con decreto del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale di cui all’articolo 8 e le associazioni nazionali rappresentative delle professioni pedagogiche ed educative.

    2-bis. L’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative è un ente pubblico non economico e agisce quale organo sussidiario dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall’ordinamento connessi all’esercizio professionale. È dotato di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare e sottoposto alla vigilanza del Ministero della giustizia; è finanziato esclusivamente con i contributi degli iscritti senza oneri per la finanza pubblica.
  3. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresì stabilite le modalità di funzionamento dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, le disposizioni relative al suo ordinamento interno e le norme necessarie per la prima applicazione della presente legge.

Art. 7. (Condizioni per l’iscrizione agli albi)

  1. L’iscrizione agli albi di cui all’articolo 5 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

   a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato rispetto al quale vige in materia la condizione di reciprocità;

   b) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per delitti che comportano l’interdizione dall’esercizio della professione;

   c) avere conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione;

   d) avere la residenza in Italia o, per i cittadini italiani residenti all’estero, dimostrare di risiedere all’estero in quanto al servizio, in qualità di pedagogisti o educatori professionali socio-pedagogici, di enti o imprese nazionali operanti fuori del territorio dello Stato.

Art. 8.(Consiglio nazionale dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative)

  1. Il Consiglio nazionale dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative è composto dai presidenti degli ordini regionali e degli ordini provinciali delle province autonome di Trento e di Bolzano.
  2. Il Consiglio nazionale dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative è convocato per la prima volta dal Ministro della giustizia.
  3. Il presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative ha la rappresentanza dell’Ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme ovvero dal medesimo Consiglio. In caso di impedimento, il presidente è sostituito dal vicepresidente.
  5. Il Consiglio nazionale dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative esercita le seguenti funzioni:

   a) adotta il regolamento interno per il funzionamento dell’Ordine;

   b) provvede all’ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine e alla gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare di esso e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi dell’Ordine;

   c) predispone e aggiorna il codice deontologico, vincolante per tutti gli iscritti negli albi, e lo sottopone all’approvazione degli stessi tramite referendum;

   d) cura l’osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti le professioni pedagogiche ed educative relativamente alle questioni di rilevanza nazionale;

   e) designa, a richiesta, i rappresentanti dell’Ordine negli enti e nelle commissioni a livello nazionale;

   f) esprime pareri, su richiesta degli enti pubblici e dei Ministeri interessati ovvero di propria iniziativa, anche sulla qualificazione di istituzioni non pubbliche per la formazione professionale dei pedagogisti e degli operatori professionali socio-pedagogici;

   g) determina la misura del contributo annuale che deve essere corrisposto dagli iscritti negli albi nonché gli importi delle tasse per il rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari. I contributi e le tasse devono essere contenuti nei limiti necessari per coprire le spese occorrenti per una regolare gestione dell’Ordine.

Art. 9. (Riconoscimento di titoli rilasciati all’estero)

  1.  Per l’esercizio della professione di cui all’articolo 2 e per la relativa iscrizione all’albo sono equipollenti i titoli accademici in pedagogia conseguiti presso istituzioni universitarie estere che, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, previo parere del Consiglio universitario nazionale, siano riconosciute di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i citati soggetti non hanno chiesto la dichiarazione di equipollenza del titolo posseduto con i titoli di studio di cui all’articolo 2 rilasciati da università italiane.
  2.  Per l’esercizio della professione di cui all’articolo 4 e per la relativa iscrizione all’albo sono equipollenti i titoli di educatore socio-pedagogico conseguito presso istituzioni che, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, previo parere del Consiglio universitario nazionale, siano riconosciute di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i citati soggetti non hanno chiesto la dichiarazione di equipollenza del titolo posseduto con la laurea in scienze dell’educazione e della formazione, classe di laurea L-19 (ex L-18), rilasciata da università italiane.

Art. 10. (Formazione degli albi e istituzione degli ordini regionali e delle province autonome)

  1. In sede di prima attuazione della presente legge, il presidente del tribunale dei capoluoghi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, nomina un commissario, scelto tra i magistrati in servizio, che, nell’ambito dello svolgimento delle proprie funzioni e del proprio orario di servizio provvede alla formazione degli albi professionali dei pedagogisti e degli operatori socio-pedagogici.
  2. Il commissario di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla pubblicazione dell’elenco degli aventi diritto, in possesso dei relativi titoli di studio e che hanno presentato domanda di iscrizione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indìce l’elezione dei presidenti degli albi e provvede agli altri adempimenti necessari per l’istituzione degli ordini regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità a quanto previsto dalla presente legge. Per lo svolgimento dell’elezione, il commissario nomina un presidente di seggio, un vicepresidente, due scrutatori e un segretario, scegliendoli tra funzionari della pubblica amministrazione.

Art. 11. (Disposizioni transitorie in materia di iscrizione all’albo)

  1. In sede di prima applicazione della presente legge, l’iscrizione agli albi, ferme restando le condizioni di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell’articolo 7, è consentita, su domanda da presentare a partire dalla data della nomina del commissario di cui all’articolo 10:

   a) per l’albo professionale dei pedagogisti:

    1) ai professori universitari ordinari e associati, in servizio, fuori ruolo o in quiescenza, che insegnano o hanno insegnato discipline pedagogiche in università italiane o in istituzioni di particolare rilevanza scientifica anche sul piano internazionale, nonché ai ricercatori e agli assistenti universitari di ruolo in discipline pedagogiche e ai laureati che ricoprono o hanno ricoperto un posto di ruolo presso un’istituzione pubblica in materia pedagogica per l’accesso al quale è richiesta una delle lauree di cui all’articolo 2, comma 1;

    2) a coloro che ricoprono o hanno ricoperto presso istituzioni pubbliche un posto di ruolo per l’accesso al quale sia richiesta una delle lauree di cui all’articolo 2, comma 1, svolgendo un’attività di servizio attinente alla pedagogia, e che hanno superato un pubblico concorso o che hanno fruito di disposizioni in materia di stabilizzazione del rapporto di lavoro;

    3) ai laureati nelle discipline di cui all’articolo 2, comma 1;

    4) a coloro che hanno operato per almeno tre anni nelle discipline pedagogiche ottenendo riconoscimenti in tale campo a livello nazionale o internazionale;

    5) a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1;

   b) per l’albo professionale degli educatori professionali socio-pedagogici:

    1) a coloro che sono in possesso dei requisiti per l’esercizio della professione di educatore dei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;

    2) ai laureati che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso dei requisiti previsti per l’esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico, come determinati dall’articolo 4, comma 1;

3) a coloro ai quali sia riconosciuta la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico e di educatore per i servizi educativi, ai sensi dell’articolo 1, commi 595, primo periodo, 597, 598 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;

    4) ai laureati in scienze dell’educazione e della formazione, classe di laurea L-19 (ex L-18).

Art. 12. (Clausola di salvaguardia)

  1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 13. (Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

12 thoughts on “Legge 55/2024. Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali

  1. chiara vergani ha detto:

    Buongiorno,
    desidero sapere se vi è un modulo da compilare per l’iscrizione all’albo Pedagogisti del Friuli Venezia Giulia
    Cordialità
    Chiara Vergani

    1. ciao. vai nell’apposita sezione sul sito

  2. Stefania ha detto:

    Buongiorno,
    ho una laurea in Scienze dell’educazione-indirizzo Educatori Professionali conseguita nel 2004 (V.O.). Lavoro come educatrice scolastica da 16 anni. Vorrei iscrivermi all’albo degli educatori, ma nel modulo della domanda, tra le varie diciture, non trovo il mio titolo corrispondente. Non riesco a capire quindi se il mio titolo mi permette o meno di potermi iscrivere a questo albo.
    Grazie

    1. Ritengo di si, che ti consenta di iscriverti ad entrambi gli albi (per educatore, di sicuro n prima applicazione)

  3. ANNARITA IANNELLI ha detto:

    Buongiorno.
    Vorrei procedere all’iscrizione all’ALBO DEGLI EDUCATORI PROFESSIONALI SOCIO-PEDAGOGICI (presso il Tribunale di Napoli).
    Ho una laurea triennale in Scienze dell’Educazione, classe di laurea L-19, conseguita nel 2008. Attualmente sono iscritta alla magistrale in pedagogia e lavoro come educatrice presso una cooperativa dal 2004. Nel form indico solo la laurea triennale, giusto? Non credo ci sia bisogno di aggiungere anche altro, ma vorrei essere sicura. Grazie mille

    1. si, non avendo conseguito ancora la magistrale puoi inserire solo i titoli già conseguiti

  4. ANNARITA IANNELLI ha detto:

    Buon pomeriggio. Mi perdoni se le faccio un’altra domanda.

    Stavo procedendo all’iscrizione, ma alla fine del modulo MICROSOFT FORMS chiedeva una firma che non sapevo come apporre e ho digitato INVIO..

    La risposta è stata inviata, ma non so se la firma andava messa necessariamente oppure se va bene così come ho fatto.

    1. ANNARITA IANNELLI ha detto:

      Inoltre, non ricordo giorno di conseguimento diploma scuola superiore, va bene se inserisco solo anno?

      Lo so che queste domande possono sembrare banali, ma almeno cerco di non sbagliare.

      Grazie ancora

  5. Arianna ha detto:

    Buongiorno,
    sono laureata in Psicologia ma non entro il 2018-2019 come si legge nel bando.
    Attualmente però sto lavorando come educatrice, posso quindi fare ugualmente domanda di iscrizione ?
    Grazie.

  6. Barbara ha detto:

    Buongiorno,mi permetto di fare una domanda,sono laureata in Scienze dell’Educaz.indirizzo educatori professionali extrascolastici (Vecchio Ordinam.)regione Sardegna….Sto procedendo alla compilazione della domanda per l’Albo degli educatori socio pedagogici(non sono certa che possa fare anche quella per pedagogisti),mi chiedevo a quale classe di laurea appartengo,l-19?Grazie in anticipo

  7. federica ha detto:

    Buongiorno ho una laurea magistrale in Psicologia clinica e dinamica L-51 posso iscrivermi all’albo?

    1. avresti potuto iscriverti a determinate condizioni se avessi fatto domanda entro il 6 agosto 2024

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