albo professionale pedagogisti ed educatori professionali sociopedagogici, ordine professionale

Requisiti di accesso all’albo degli educatori professionali socio-pedagogici in prima applicazione, facciamo il punto.

I requisiti di accesso all’albo degli educatori professionali socio-pedagogici sono definiti all’articolo 11 della Legge 55 del 2024. La legge non introduce nuove sanatorie, ma acquisisce così come erano le sanatorie delle normative precedenti, prevedendo che chi aveva i requisiti prima possa entrare in via transitoria in albo. Dal momento in cui la prima applicazione finisce l’unico requisito di accesso all’albo degli educatori professionali socio-pedagogici sarà il requisito di laurea (ottenuta secondo le modalità codificate dall’articolo 3 della Legge).

Possono accedere all’albo:

  • I laureati in scienze dell’educazione L19 (o classe 18), indipendentemente dal fatto che abbiano o meno l’indirizzo infanzia.
  • coloro che hanno conseguito la qualifica professionale di educatore professionale socio-pedagogico ad esito del corso da 60 cfu ai sensi del comma 597. La Legge 205 prevedeva che requisito professionali dal 01.01.2018 fosse la qualifica professionale, che si acquisiva in via ordinaria con laurea in scienze dell’educazione e consentiva a coloro che avessero determinati requisiti di accedere ad un corso qualificante da 60 cfu che andava intrapreso entro il 31.12.2020 presso in modalità in presenza o a distanza. Coloro che hanno conseguito la qualifica accedono all’albo allegando la qualifica rilasciata dall’Università
  • coloro che hanno conseguito la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico per servizio ai sensi del comma 598. La Legge 205/2017 consentiva di acquisire la qualifica professionale di educatore professionale socio-pedagogico ai sensi del comma 598 a coloro che il 01.01.2018 erano a tempo indeterminato e a quella data potevano autocertificare 20 anni di servizio o 10 anni di servizio avendo a quella data 50 anni di età. Pertanto, coloro che sono in possesso di questo requisito (tempo indeterminato al 01.01.2018 + 20 anni di servizio; t.ii al 01.01.2018 + 50 anni di età + 10 anni di servizio) allegano documentazione che lo attesti ed entrano in albo
  • coloro che fossero in possesso dei requisiti per esercitare la professione di educatore nei servizi educativi dell’infanzia di cui al Decreto Legislativo 65/2017. IL Decreto 65, nel riformare il sistema 0-6 anni ha previsto che nel primo segmento dello 0-6 fosse per operare come educatore fosse necessaria la laurea + un corso di indirizzo infanzia da 55 cfu (o la magistrale in formazione primaria + anno di specializzazione). Posto il paletto della formazione con laurea per i nidi (che prima non era previsto) a partire dall’anno accademico 2018 – 2019, la legge ha previsto che coloro che fossero in possesso dei requisiti previsti dalle specifiche (ossia, di specie, connesse con l’attività di nido) normative regionali e che fossero stati conseguiti entro l’anno scolastico o accademico 2018-2019 (cioè, entro il 15 giugno 2020) possano continuare ad operare nei nidi. Costoro possono in prima applicazione – e solo in prima applicazione accedere all’albo.

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