L’articolo 7 della Legge 55 include le condizioni di iscrizione negli albi, ossia i requisiti che sono necessari per accedere ad entrambi gli albi. Tra questi, alla lettera a) del comma 1 è previsto che condizione di iscrizione sia
“essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato rispetto al quale vige in materia la condizione di reciprocità”.
Legge 55/2204, articolo 7, comma 1, lettera a)
Ciò significa che coloro che siano cittadini non europei non possono iscriversi all’albo. Anche se sono residenti in Italia, e anche se sono in possesso di un titolo di studio valido per l’esercizio della professione come la laurea in scienze dell’educazione o la qualifica professionale di educatore professionale socio-pedagogico. Ho parlato con diversi colleghi che sono in questa condizione.
E’ un problema molto serio per molti colleghi che operano le professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista attualmente in Italia, perchè il requisito di cittadinanza è un requisito che non era presente nell’ordinamento previgente alla Legge 55. Costoro si vedranno rigettate le domande di iscrizione e dal momento in cui gli albi saranno stati popolati si troveranno nella condizione di non poter più esercitare la professione.
Le professioni di educatore e di pedagogista, peraltro, sono – per la stessa definizione che ne fa la Legge 55, professioni di prossimità a coloro che vivono una condizione di marginalità e di disagio sociale; marginalità e disagio che talvolta la condizione di straniero porta con se. Pertanto, in questo modo la professione viene privata di professionisti che hanno delle caratteristiche proprie che potrebbero essere di arricchimento per tutti.
Si tratta di un problema molto serio che, se non viene corretto da un intervento legislativo o da una sentenza della Corte Costituzionale, metterà in seria difficoltà questi colleghi.
1 thoughts on “Requisito di cittadinanza per esercitare la professione di educatore e di pedagogista, un grosso problema della Legge.”