Scienze dell'educazione

Sono laureato in scienze dell’educazione vecchio ordinamento o pedagogia, posso dirmi educatore professionale socio-pedagogico?

“Buongiorno, Io mi sono laureata nel 2002 in scienze dell’ educazione v.o. la laurea triennale. L’ indirizzo era educatore professionale extrascolastico. Secondo la legge Iori io sono educatore socio pedagogico?”

Un collega mi scrive

Approfitto di questa domanda, fattami da una persona che segue il sito www.gianvincenzonicodemo.it per fare il punto su di una questione che mi è stata chiesta spesso dai colleghi educatori e pedagogisti.

Prima di tutto. Per accedere alla qualifica di educatore professionale socio-pedagogico è necessaria la laurea in scienze dell’educazione L19. Questa previsione è presente nella cosiddetta Legge Iori (che per la verità sono 6 commi in fondo a destra nella Finanziaria 2018).

Il sistema delle equipollenze ed equiparazioni viene regolato per decreto ministeriale. La laurea in scienze dell’educazione quadriennale è stato equiparata (Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009 n. 233) alle lauree specialistiche

  • 56/S Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi,
  • 65/S Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua e 87/S Scienze pedagogiche e alle lauree magistrali (ordinamento del 2004) LM-85 Scienze pedagogiche
  • LM-93 Teorie e metodologie dell’elearning e della media education,
  • LM-57 Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua
  • LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi.

Queste magistrali danno l’accesso alla qualifica professionale di pedagogista. Pertanto, in senso proprio, chi ha la magistrale vecchio ordinamento in scienze dell’educazione è un pedagogista.

Esiste però una giurisprudenza consolidata che norma che il titolo superiore assorbe il titolo inferire. Ad esempio, di laurea in ingegneria assorbe il titolo di geometra o la laurea in economia assorbe il titolo di ragioniere. Nono sono riuscito a trovare casi specifici in merito ai concorsi per l’assorbenza della quadriennale in scienze dell’educazione rispetto alla laurea L19, probabilmente perché normalmente i concorsi non negano questo principio, che è assolutamente pacifico in giurisprudenza.

Il principio prevalente in giurisprudenza infati è quello secondo cui

“l’onere della documentazione del titolo di studio richiesto può ritenersi soddisfatto anche con l’esibizione di un titolo di studio superiore che presupponga il conseguimento di quello previsto dal bando, con la conseguenza che detto titolo deve ritenersi assorbente di quello indicato nel bando, presupponendosi avvenuto con esso un approfondimento delle materie oggetto del corso di studi inferiore”

Consiglio di Stato, VI sezione, sentenza 124 del 2015

La laurea in scienze dell’educazione ad ordinamento quadriennale è stata sostituita con gli ordinamenti triennali con il Dm 270/04, che prevede la “laurea in scienze dell’educazione e della formazione”; inoltre l’accesso alle lauree magistrali che risultano equiparate alla vecchia quadriennale avviene in maniera automatica dalla L19. In altre parole, c’è una connessione diretta tra la vecchia laurea in scienze dell’educazione quadriennale e la nuova laurea in scienze dell’educazione e della formazione triennale, per cui non c’è motivo per ritenere che la prima non assorba la seconda.

Ritengo per questo motivo che un laureato quadriennale in scienze dell’educazione (a maggior ragione come in questo caso con il curriculum “educatore professionale extrascolastico”) possa legittimamente ritenersi educatore professionale socio-pedagogico e pedagogista.

Una volta (speriamo!) istituito l’ordine, nel momento in cui si provvederà a definire l’accesso all’albo degli educatore sarà facile prevedere l’accesso all’albo degli educatori professionali socio-pedagogici da parte dei laureati quadriennali, in quanto tutti coloro che hanno i requisiti di accesso alla professione di educatore nei servizi educativi dell’infanzia possono accedere all’albo degli educatori socio-pedagogici.

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12 thoughts on “Sono laureato in scienze dell’educazione vecchio ordinamento o pedagogia, posso dirmi educatore professionale socio-pedagogico?

  1. Lucia Ciarami ha detto:

    Salve. Sono laureata in pedagogia V. O anno 2002 e mi dicono che non posso partecipare né ai concorsi ordinari e né al TFA. Non capisco visto che in base al decreto del 2009 la laurea in pedagogia è equipollente a scienze dell’educazione che è idonea a partecipare ai concorsi anche post 2001 l’importante è che integrino dei crediti. Io invece mi devo accontentare di fare l’educatrice? Che poi anche qui ho letto da qualche parte che si possono iscriversi all’albo i laureati in pedagogia entro il 1999
    Posso buttare questa laurea. Ad oggi lavoro con le mad senza nessuna certezza. Grazie se mi rispondera’

    1. Sui requisiti per l’insegnamento non ti so dire. Per l’iscrizione all’albo va spiegata una cosa. Esiste l’albo degli educatori professionali socio-sanitari, per l’accesso al quale è necessario un titolo antecedente al 1999 (in realtà anche un po’ successivo, a determinate condizione. Ed esiste l’albo degli educatori professionali socio-pedagogici, al quale si accede con la laurea L19 e (tra gli altri) la laurea quadriennale in scienze dell’educazione.
      Per la scuola fatti aiutare da un sindacato della scuola.
      In bocca al lupo per tutto

  2. Francesca ha detto:

    Buongiorno dott.re Nicodemo,
    Avrei dei dubbi in merito all’inserimento nell’albo degli educatori.
    Io ho una laurea in scienze pedagogiche, avendo fatto la triennale come esperto dei processi formativi ed educatore professionale potrei inserirmi nell’albo degli educatori oltre che dei pedagogisti?

    Ringrazio e saluto cordialmente

  3. Paolo ha detto:

    Buongiorno, abuso della sua disponibilità per chiederle un chiarimento. In conclusione dell’articolo lei scrive che “tutti coloro che hanno i requisiti di accesso alla professione di educatore nei servizi educativi dell’infanzia possono accedere all’albo degli educatori socio-pedagogici.”, ma io ho il timore che questo possa essere vero solo temporaneamente. Nella L 55/2024 i requisiti per l’iscrizione all’albo sono specificati in due articoli: l’art. 4 che dice che serve il titolo specifico oppure “il possesso della corrispondente qualifica attribuita ai sensi dei commi 595, primo periodo, 597 e 598 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;” (facendo riferimento, quindi, alla qualifica), mentre l’art. 11 dice che in sede di prima attuazione i requisiti sono il “possesso dei requisiti per l’esercizio della professione di educatore dei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65”, l’avere riconosciuta “la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o di educatore nei servizi educativi, ai sensi dell’articolo 1, commi 595, primo periodo, 597 e 598, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;” e altri. A me pare che l’articolo che definisce i requisiti “a regime” (il 4) non consenta l’iscrizione all’albo a tutti quelli che hanno i requisiti di accesso alla professione di educatore nei servizi educativi dell’infanzia, ma solo a quelli che hanno la qualifica. Dato che il DLGS 65/2017 quando parla di qualifica (art. 4, lettera d) cita solo “la qualificazione universitaria del personale dei servizi educativi per l’infanzia, prevedendo il conseguimento della laurea in Scienze dell’educazione e della formazione nella classe L19 ad indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l’infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari, da svolgersi presso le università, senza oneri a carico della finanza pubblica, le cui modalità di svolgimento sono definite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”, mentre i titoli che precedentemente davano accesso alla professione sono “salvati” solo dalla disposizione sanatoria contenuta nell’art. 14 dove si dice che “Continuano ad avere validità per l’accesso ai posti di educatore dei servizi per l’infanzia” ma non che danno diritto al riconoscimento della qualifica, mi chiedevo se la possibilità di iscriversi all’albo per chi ha i titoli “vecchi” sarà limitata alla sola fase transitoria (prevista dall’art. 11 della 55/2024) ma se per qualche motivo non ci si iscrive subito non lo si potrà più fare in un secondo momento.
    Ringraziandola per la disponibilità la saluto cordialmente

  4. Daniela ha detto:

    Buonasera,
    a seguito della Legge 55/2024 vorrei presentare domanda per l’iscrizione all’albo degli educatori sociopedagocici e all’albo dei pedagogisti. Ho una laurea in scienze dell’educazione quadriennale (vecchio ordinamento) e lavoro come educatore professionale in un comune. Chiedo se è corretto iscriversi ad entrambi gli albi professionali e soprattutto vorrei capire cosa indicare nelle domande in quanto non è indicata la mia laurea. Leggendo le varie normative ho visto che la mia laurea è equiparata a varie classi ma nelle domanda non credo possa indicarle tutte. Le sarei grata se può chiarirmi la cosa.

    1. ritengo tu possa iscriverti ad entrambi gli albi, ma dovrei sapere da che regione provieni per dirti come compilare la modulistica

  5. valeria ha detto:

    Buonasera,
    a seguito della Legge 55/2024 vorrei presentare domanda per l’iscrizione all’albo degli educatori sociopedagocici. Ho una laurea in scienze dell’educazione quadriennale (vecchio ordinamento) e lavoro come educatore professionale in un Nido privato accreditato come titolare della società che gestisce l’asilo. Chiedo se è corretto iscriversi all’albo degli educatori socio pedagogici considerato che in realtà guardando la norma e la relativa domanda sembrerebbe più corretto iscriversi all’albo dei pedagogisti . Vivo nella Regione Toscana e soprattutto vorrei capire cosa indicare nelle domande in quanto non è indicata la mia laurea. Le sarei grata se può chiarirmi la cosa.

    1. Puoi iscriverti indicando la quadriennale tra i titoli per educatore di infanzia. Dove iscriversi, dipenda quale professione eserciti o intendi esercitare

  6. Valentina ha detto:

    Buongiorno, sono molto interessata ai suoi contenuti perché riesce a fare molta chiarezza normativa. Per questo vorrei sottoporle la mia questione personale augurandomi che possa essere utile a chi si trova nella mia situazione.
    Laureata in Scienze dell’educazione come Esperto nei processi formativi per adulti nel 2001, vecchio ordinamento, mi sono occupata per anni di formazione aziendale come formatore e consulente di direzione, e continuo a lavorare con gli adulti per supportarli nella loro crescita personale e professionale. Potrei esercitare la mia professione con la sola laurea o avrei bisogno di ulteriori certificazioni? Io attualmente sono certificata anche come Professional Coach… ma se non avessi altro che la mia laurea potrei proporre comunque percorsi di crescita individuali o di gruppo? Grazie

  7. Valentina ha detto:

    Buongiorno, sono molto interessata ai suoi contenuti perché riesce a fare molta chiarezza normativa. Per questo vorrei sottoporle la mia questione personale augurandomi che possa essere utile a chi si trova nella mia situazione.
    Laureata in Scienze dell’educazione come Esperto nei processi formativi per adulti nel 2001, vecchio ordinamento, mi sono occupata per anni di formazione aziendale come formatore e consulente di direzione, e continuo a lavorare con gli adulti per supportarli nella loro crescita personale e professionale. Potrei esercitare la mia professione con la sola laurea o avrei bisogno di ulteriori certificazioni? Io attualmente sono certificata anche come Professional Coach… ma se non avessi altro che la mia laurea potrei proporre comunque percorsi di crescita individuali o di gruppo? Grazie

    1. l’attività di coaching non è sottoposta a riserva professionale, pertanto si può esercitare quella professione senza alcun titolo di studio specifico. Non è necessario essere iscritti in alcun elenco per esercitare la professione. Tanto più quella professione uò essere esercitata da pedagogisti.
      Lo stesso può dirsi per le altre attività professionali citate

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