“Buongiorno, Io mi sono laureata nel 2002 in scienze dell’ educazione v.o. la laurea triennale. L’ indirizzo era educatore professionale extrascolastico. Secondo la legge Iori io sono educatore socio pedagogico?”
Un collega mi scrive
Approfitto di questa domanda, fattami da una persona che segue il sito www.gianvincenzonicodemo.it per fare il punto su di una questione che mi è stata chiesta spesso dai colleghi educatori e pedagogisti.
Prima di tutto. Per accedere alla qualifica di educatore professionale socio-pedagogico è necessaria la laurea in scienze dell’educazione L19. Questa previsione è presente nella cosiddetta Legge Iori (che per la verità sono 6 commi in fondo a destra nella Finanziaria 2018).
Il sistema delle equipollenze ed equiparazioni viene regolato per decreto ministeriale. La laurea in scienze dell’educazione quadriennale è stato equiparata (Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009 n. 233) alle lauree specialistiche
- 56/S Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi,
- 65/S Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua e 87/S Scienze pedagogiche e alle lauree magistrali (ordinamento del 2004) LM-85 Scienze pedagogiche
- LM-93 Teorie e metodologie dell’elearning e della media education,
- LM-57 Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua
- LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi.
Queste magistrali danno l’accesso alla qualifica professionale di pedagogista. Pertanto, in senso proprio, chi ha la magistrale vecchio ordinamento in scienze dell’educazione è un pedagogista.
Esiste però una giurisprudenza consolidata che norma che il titolo superiore assorbe il titolo inferire. Ad esempio, di laurea in ingegneria assorbe il titolo di geometra o la laurea in economia assorbe il titolo di ragioniere. Nono sono riuscito a trovare casi specifici in merito ai concorsi per l’assorbenza della quadriennale in scienze dell’educazione rispetto alla laurea L19, probabilmente perché normalmente i concorsi non negano questo principio, che è assolutamente pacifico in giurisprudenza.
Il principio prevalente in giurisprudenza infati è quello secondo cui
“l’onere della documentazione del titolo di studio richiesto può ritenersi soddisfatto anche con l’esibizione di un titolo di studio superiore che presupponga il conseguimento di quello previsto dal bando, con la conseguenza che detto titolo deve ritenersi assorbente di quello indicato nel bando, presupponendosi avvenuto con esso un approfondimento delle materie oggetto del corso di studi inferiore”
Consiglio di Stato, VI sezione, sentenza 124 del 2015
La laurea in scienze dell’educazione ad ordinamento quadriennale è stata sostituita con gli ordinamenti triennali con il Dm 270/04, che prevede la “laurea in scienze dell’educazione e della formazione”; inoltre l’accesso alle lauree magistrali che risultano equiparate alla vecchia quadriennale avviene in maniera automatica dalla L19. In altre parole, c’è una connessione diretta tra la vecchia laurea in scienze dell’educazione quadriennale e la nuova laurea in scienze dell’educazione e della formazione triennale, per cui non c’è motivo per ritenere che la prima non assorba la seconda.
Ritengo per questo motivo che un laureato quadriennale in scienze dell’educazione (a maggior ragione come in questo caso con il curriculum “educatore professionale extrascolastico”) possa legittimamente ritenersi educatore professionale socio-pedagogico e pedagogista.
Una volta (speriamo!) istituito l’ordine, nel momento in cui si provvederà a definire l’accesso all’albo degli educatore sarà facile prevedere l’accesso all’albo degli educatori professionali socio-pedagogici da parte dei laureati quadriennali, in quanto tutti coloro che hanno i requisiti di accesso alla professione di educatore nei servizi educativi dell’infanzia possono accedere all’albo degli educatori socio-pedagogici.
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