Un docente a contratto (non ordinario o associato) può continuare ad insegnare le discipline pedagogiche?
L’articolo 1 della legge, al comma 3 pone nella riserva professionale del pedagogista l'”attività didattica, di sperimentazione e di ricerca nello specifico ambito professionale”. L’articolo 2 della legge prevede che “Possono altresì esercitare la professione di pedagogista i professori universitari ordinari e associati e i ricercatori che insegnano o hanno insegnato discipline pedagogiche in università italiane o estere e in enti pubblici di ricerca italiani o esteri”. Inoltre, in prima applicazione potranno richiedere l’iscrizione all’albo dei pedagogisti “i professori universitari ordinari e associati, in servizio, fuori ruolo o in quiescenza, che insegnano o hanno insegnato discipline pedagogiche in università italiane o in istituzioni di particolare rilevanza scientifica anche sul piano internazionale”.
Pertanto:
- l’insegnamento scientifico e la ricerca scientifica è riservata ai pedagogisti iscritti all’albo
- per i docenti associati e ordinari e per i ricercatori universitari è prevista una speciale salvaguardia, che consente di continuare ad operare
- docenti associati e ordinari in servizio, fuori ruolo e quiescenza possono iscriversi all’albo dei pedagogisti in prima applicazione pur senza avere la laurea in pedagogia.
Non è prevista una salvaguardia per coloro che abbiano svolto attività di ricerca o di docenza e non siano docenti ordinari, associati e ricercatori universitari.