La proposta di legge Iori (il cui testo era contenuto nell’atto senato 2443) non riuscì ad essere approvato entro la fine della Legislatura e fu intodotto nella legge di bilancio 2018 un testo di sei commi che si riportano di seguito. Da questo link è possibile reperire diversi materiali che ho pubblicato su riviste scientifiche sull’impatto del testo della Legge Iori sulla vita dei pedagogisti e degli educatori.

Il testo della “Legge Iori” (che a rigore è l’emendamento del relatore Francesco Boccia alla legge di bilancio) è stato poi emendato in occasione della legge di bilancio dell’anno successivo con l’introduzione dei servizi sociosanitari e sanitari.
Di seguito trovato il testo della “Legge Iori” con l’emendamento evidenziato in rosso) e il testo della Legge 145 che introduce l’emendamento

  • Legge 145/18 (c. 517) -La Legge 145 ha integrato il testo della 205/2017 inserendo tra gli ambiti di attività il settore socioassistenziale e della salute (sanitario) limitatamente agli aspetti educativi

2 thoughts on ““Legge Iori” – Il testo

  1. Giacomo ha detto:

    Buongiorno.
    La legge Iori e stata approvata al fine di distinguere due profili: il pedagogista, l’educatore socio-pedagogico e socio- sanitario. Il testo di legge evidenzia dei mansionari completamente diversi tra i due operatori: il pedagogista è un professionista che esercita funzioni di coordinamento, consulenza e supervisione pedagogica per la progettazione (classi di laurea magistrali LM 50-57-85 E 93). L’educatore professionale socio-pedagogico è un professionista operativo di livello intermedio che svolge funzioni progettuali e di consulenza con autonomia scientifica e responsabilità deontologica ( classe di laurea L19). Mi chiedo il perchè nei bandi di concorso anche di enti pubblici per l’assunzione di educatori professionali socio-pedagogici, sono ammesse anche le lauree magistrali succitate anche se i soggetti interessati non hanno acquisito la laurea L19. In conclusione , dopo aver letto il testo di legge Iori del 20/12/2017, la circolare del Ministero dell’Istruzione del 8 agosto 2018 , il decreto ministeriale n° 308 del 9 maggio 2018 e infine Il testo unificato della proposta di legge degli ordini dei nuovi albi, deduco che il pedagogista non può ricoprire il profilo di educatore professionale socio-pedagocico se non ha conseguito la laurea L19.

    1. Ciao, Giacomo. Condivido la tua analisi. Da questo link trovi una disamina dei titoli di studio di area pedagogica: http://www.gianvincenzonicodemo.it/titoli-di-studio-di-ambito-pedagogico-rifacciamo-il-punto/

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