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Legge Iori passato in commissione. Ecco cosa cambia nel mondo dei servizi e nella società

Era il 30 luglio 2013. La legislatura era cominciata da pochi mesi ed andammo, Alessandro Prisciandaro, Paolo de Leo ed io, ad incontrare una deputata del Partito Democratico, docente universitario, Vanna Iori.


All’epoca non conoscevamo ancora questo ordinario di pedagogia divenuta deputato e certamente non avremmo potuto sapere di quanto questa legislatura avrebbe significato per i pedagogisti e gli educatori italiani. Eravamo tutti più giovani di 4 anni, io avevo parecchi capelli in più ed ero più magro. Dopo pochi mesi Iori avrebbe presentato una proposta di legge che ha rischiato di diventare legge per pochissimo. A pochi giorni dalla conclusione della legislatura, però, l‘iter si è interrotto al Senato ad un passo dalla approvazione a seguito dei rilievi del Ministero della Sanità e un testo analogo a quello approvato in prima lettura alla Camera è stato presentato dal relatore della Legge finanziaria ed è entrato nel dell’articolato che la commissione passerà all’aula della Camera. Dato che in aula alla Camera il Governo apporrà la fiducia è plausibile pensare che il testo non sarà modificato ulteriormente, nè alla Camera nè – a maggior ragione – in seconda lettura al Senato.
Mancano diversi passaggio formali, ma possiamo dire che ce la abbiamo fatta!
Sulla base delle notizie in nostro possesso (testo dell’emendamento passato in commissione Bilancio non è ancora disponibile sul sito del Senato) possiamo cominciare a trarre alcune considerazioni

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E adesso che la legge è stata approvata, cosa ci si può aspettare che succeda?


La legge Iori (nel senso della Pdl a primo firmatario Vanna Iori attualmente in Senato come atto Senato 2443) si è fermata. Nel verbale del 19 dicembre della VII commissione del Senato il presidente fa presente che non è possibile procedere alla votazione in deliberante perchè il ministero della sanità si è opposto. Il piano B, costituito dal presentare gli stessi contenuti nella Legge di stabilità è funzionato (almeno per il momento) e adesso, nel testo licenziato in commissione, possiamo annunciare che è presente il testo che riconosce le professioni di pedagogista ed educatore professionale socio-pedagogico.


Innanzitutto, questo testo, passato in legge di stabilità 2018 come lo chiamiamo? Lo chiamiamo Legge Iori? Io dico di si, è giusto riconoscere a Vanna Iori il merito di aver perseguito con tenacia il risultato che oggi celebriamo. Dobbiamo ringraziare anche altri, che hanno lavorato affinchè questo risultato fosse raggiunto. Ma dire Legge Iori è riconoscere il ruolo di traino di una legge che cambia le cose.
Legge, Iori, quindi. Per dire “Grazie, Vanna”.

Cosa cambia: la denominazione

Fino all’entrata in vigore della legge, l’unica denominazione definita con riserva professionale è l’educatore professionale ex Dm 520/98. Tutti gli altri sono genericamente “educatori” (o animatori, spicciafaccende, ecc).
Fino alla entrata in vigore della legge ci sono gli “educatori professionali” (i “sanitari”) e ci sono gli “educatori” (gli sfigati, gli “altri”).


Dall’entrata in vigore della Legge Iori in poi invece, le definizioni sottoposte a riserva sono quelle di educatore professionale socio-sanitario, educatore professionale socio-pedagogico e pedagogista
La denominazione di educatore professionale socio-sanitario va a sostituire quella dell’educatore professionale ex Dm 520/98 (il cosiddetto Decreto Bindi). Riportare la denominazione di “Educatore” a due articolazioni “socio-pedagogico” e “socio-sanitario”) anche nel nome prende atto della situazione del “doppio educatore” introdotta dal decreto Bindi e manda in soffitta la prospettiva dell'”educatore unico e indivisibile” tanto caldeggiata dagli ambiti sanitari (l’educatore unico ormai è una prospettiva che non affascina più, ma dieci anni fa era quella che andava per la maggiore,e noi la contestavamo. Potete vedere sull’educatore unico un paio di video in proposito  da questo link e da questo.


Cosa cambia: il titolo di studio e la qualifica

La vera novità introdotta dalla Legge Iori riguarda i titolo di studio e la qualifica relativa. Per svolgere la professione di educatore professionale socioeducativo è necessaria la laurea L19; per svolgere la professione di pedagogista è necessaria la laurea magistrale Lm-57, Lm-50, Lm-85 e Lm-93.
Vengono istituite le tre qualifiche professionali di pedagogista, educatore professionale socio-pedagogico e educatore professionale socio-sanitario.

La Legge è costruita inoltre perchè tutti coloro che operavano in piena legittimità prima dell’entrata in vigore della Legge potessero continuare a lavorare.
Si vengono a creare quattro tipologie di situazioni:

  1. Gli educatori e i pedagogisti laureati: hanno il titolo di studio e la qualifica professionale

In via transitoria, po si distinguono tre categorie

  1. Coloro che hanno operato da educatori senza la laurea e  hanno svolto la professione per almeno 10 anni se hanno più di 50 anni e 20 anni se meno. In questo caso, e in via di sanatoria, si acquisisce automaticamente la qualifica ma non il titolo.
  2. Coloro che, privi della laurea hanno maturato almeno 3 anni di esperienza. In questo caso è previsto un anno integrativo di università per il conseguimento di 60 crediti aggiuntivi utili all’ottenimento della qualifica ma non del titolo, Rientra in questa tipologia anche coloro che siano privi di laurea e inquadrati in una pubblica ammnistrazione a prescindere dalla durata del lavoro e diplomati magistrali rientrano in questa categoria..
  3. Coloro che, privi della laurea, hanno maturato almeno 1 anni di esperienza, anche on continuativa. In questo caso è previsto che la legge non possa comportare rescissione dei contratti di lavoro in essere

Cosa cambia: sociale, sociosanitario, sanitario

In molti vecchi video avevo descritto l’annosa questione del doppio educatore.
Ora, in ambito educativo accade che specularmente al Dm 520/98 che riconosce l’educatore sanitario c’è una normativa contenuta della legge di stabilità 2018 che riconosce e tutela la professione dell’educatore sociale. In altre parole, l’attività educativa in una comunità alloggio per minori dovrà essere svolta con il solo titolo di studio abbinato alla qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, la laurea in scienze dell’educazione.

Dall’entrata in vigore della legge di stabilità, quindi, se il sanitario resta appannaggio degli educatori sanitari, il sociale diventa esclusivo ambito di attività degli educatori socio-pedagogici. Il socio-sanitario merita una riflessione a parte. Va detto che nel testo che stava per essere approvato in senato il sociosanitario limitatatamente alle attività educative era incluso nelle attività dell’educatore socio-pedagogico. Nel testo dell’emendamento approvato ieri in commissione il sociosanitario sparisce (e probabilmente era questo il motivo della opposizione manifestata dal Ministero della sanità alla Pdl Iori). Va detto che la contemporanea discussione in Senato del Ddl Lorenzin potrebbe cambiare il quadro, ma ad oggi, senza altre modifiche, abbiamo un quadro in cui la funzione educatore professionale non è normata nel sociosanitario, e la funzione del pedagogista nè nel sociale, nè nel sociosanitario.


Cosa cambia: le novità in ambito lavorativo

Un primo aspetto che salterà subito agli occhi riguarda i concorsi per educatore e pedagogista. Mille volte abbiamo denunciato come i concorsi per pedagogista, ad esempio, venivano banditi per laureati con le lauree più fantasiose e quelli per educatore addirittura talvolta non prevedevano la laurea. Dall’entrata in vigore della legge questi concorsi dovranno essere riferiti ai titoli di studio e alle relative qualifiche.
Allo stesso modo progressivamente dovranno andare a ridefinirsi le procedure di autorizzazione e di accreditamento del sociale. In una struttura residenziale per minori, ad esempio, la funzione educativa dovrà essere assegnata all’educatore e al pedagogista. Sul versante dell’attività libero professionale, poi, ad esempio, sarà certamente oggetto di attenzione l’ambito della attività educativa con i bambini e i ragazzi con problemi di lettoscrittura: laddove pullulano tutor dsa con le formazioni più differenti, si aprono spazi di intervento per educatori e pedagogisti. Sempre in ambito libero professionale, ad esempio, i bandi per educatori e pedagogisti nell’ambito dei progetti Pon per esperti esterni da domani dovranno adeguarsi alla presente legge.
Meno scontato degli altri ma comunque altro altro ambito importante (e non solo di libera professione) sono le attività dei pedagisti nel settore dell’integrazione sociosanitaria, ad esempio nel campo dell’educazione alla salute

Una normativa, quella approvata oggi, che ha la funzione di migliorare i servizi educativi, a tutela degli utenti. E adesso, contaminiamo i servizi sociali!

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