albo professionale pedagogisti ed educatori professionali sociopedagogici, ordine professionale

Emendamenti in discussione in aula. Legge sull’ordine e sugli albi educatori e pedagogisti

EMENDAMENTI al provvedimento “Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali”.A.C. 596-659-952-991-A

Relatore: CANGIANO.

N. 2.

Seduta del 20 giugno 2023

(Il fascicolo non comprende gli emendamenti ritirati)

ART. 1.
(Definizione della professione di pedagogista)

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: processi educativi aggiungere le seguenti: e formativi.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: La professione di pedagogista comprende l’uso di strumenti conoscitivi, metodologici e di intervento per l’inclusione scolastica e sociale, la promozione del benessere delle persone mediante la prevenzione, l’osservazione, la valutazione e l’intervento pedagogico in risposta alle esigenze e ai bisogni educativi e formativi delle persone lungo tutto il corso della vita nei processi educativi, di apprendimento, di inserimento e reinserimento sociale;

  al comma 2:

   secondo periodo, sostituire le parole da: in ambito educativo, fino alla fine del periodo con le seguenti: negli ambiti di riferimento formali, non formali e informali del processo di crescita della persona e della comunità;

   sostituire il terzo periodo con i seguenti: Il pedagogista può svolgere la propria professione presso le pubbliche amministrazioni e nei servizi pubblici e privati, con compiti e funzioni di consulenza tecnico-scientifica e attività di progettazione, coordinamento, di direzione, di programmazione, monitoraggio di strutture, servizi e attività educative e formative, di supervisione degli interventi a valenza educativa, di inclusione sociale, formativa e pedagogica, in particolare nei comparti educativo, sociale, scolastico, dei servizi educativi per l’infanzia, formativo, della genitorialità e della famiglia, sportivo, culturale, giuridico, penitenziario, socio-assistenziale, socio-sanitario e della salute, della disabilità e della marginalità, della transizione ecologica e digitale. Opera, inoltre, nell’ambito delle attività di orientamento scolastico e professionale, di promozione culturale e di consulenza pedagogica;

   al comma 3, dopo le parole: attività didattica aggiungere le seguenti: e formativa.
1.1. Piccolotti, Manzi, Malavasi, Ascani, Lai.

(Votazione dell’articolo 1)

ART. 2.
(Requisiti per l’esercizio dell’attività di pedagogista)

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: LS50/LM50 con le seguenti: 56/S e LM50.

  Conseguentemente, al medesimo comma:

   lettera b), sostituire le parole: LS57/LM-57 con le seguenti: 65/S e LM-57;

   lettera c), sostituire le parole: LS85/LM-85 con le seguenti: 87/S e LM-85;

   lettera d), sopprimere la parola: LS93/.
2.106. Amorese, Patriarca.

  Sopprimere il comma 2.
2.101. D’Orso, Cherchi, Amato, Caso, Orrico, Morfino.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: nell’albo dei pedagogisti dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative con le seguenti: nell’elenco dei pedagogisti compreso nell’albo dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici.

  Conseguentemente:

   all’articolo 4, comma 1, lettera a), sostituire la parola: albo con la seguente: elenco.;

   sostituire l’articolo 5 con il seguente:

Art. 5.
(Istituzione dell’albo dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici, con relativi elenchi)

  1. È istituito l’albo professionale dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici.
  2. L’albo comprende l’elenco dei pedagogisti e l’elenco degli educatori professionali socio-pedagogici.
  3. È consentita la contemporanea iscrizione a entrambi gli elenchi senza che questo comporti un aggravio della quota unica di iscrizione all’albo.
  4. Gli iscritti all’albo dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici sono soggetti alla disciplina stabilita dall’articolo 622 del codice penale.;

   all’articolo 6, comma 1, sostituire le parole: agli albi con le seguenti: all’albo;

   all’articolo 7:

    comma 1, alinea, sostituire le parole: agli albi con le seguenti: all’albo;

    rubrica, sostituire le parole: agli albi con le seguenti: all’albo;

   all’articolo 8, comma 5:

    dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) elegge il presidente nazionale;

    lettera c), sostituire le parole: negli albi con le seguenti: all’albo;

    sostituire la lettera f) con la seguente:

   f) esprime pareri su richiesta degli enti pubblici o privati su questioni relative alle professioni pedagogiche ed educative;

    lettera g), sostituire le parole: negli albi con le seguenti: all’albo;

   all’articolo 10:

    comma 1, sostituire le parole: degli albi professionali con le seguenti: dell’albo professionale;

    comma 2, sostituire le parole: dei presidenti degli albi con le seguenti: del presidente dell’albo;

    rubrica, sostituire le parole: degli albi con le seguenti: dell’albo;

   all’articolo 11, comma 1:

    alinea, sostituire le parole: agli albi con le seguenti: all’albo;

    sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) per l’elenco dei pedagogisti:

    1) ai laureati in possesso dei titoli di studio di cui all’articolo 2, comma 1;

    2) ai professori universitari, ordinari e associati, e ai ricercatori che insegnano o abbiano insegnato discipline pedagogiche in università italiane o straniere e in enti pubblici di ricerca italiani o stranieri;

    3) a coloro che ricoprono o abbiano ricoperto un posto di ruolo presso istituzioni pubbliche con un’attività di servizio attinente alla pedagogia, per l’accesso al quale è richiesta una delle lauree di cui all’articolo 2, comma 1, e che hanno superato un pubblico concorso, ovvero che hanno fruito di disposizioni in materia di stabilizzazione del rapporto di lavoro;

    4) a coloro che hanno operato in qualità di pedagogisti per almeno cinque anni anche non consecutivi purché adeguatamente certificati;

    lettera b):

   alinea, sostituire le parole: l’albo professionale con le seguenti: l’elenco;

   dopo il numero 3) aggiungere i seguenti:

    3-bis) a coloro i quali, pur in possesso dei titoli di cui all’articolo 2, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano titolari da almeno 5 anni anche non continuativi di un contratto di lavoro con ruolo di educatore;

    3-ter) gli educatori professionali socio-pedagogici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno svolto l’attività di educatore per un periodo di 5 anni anche non consecutivi documentati mediante dichiarazione del datore di lavoro, possono iscriversi all’elenco degli educatori professionali socio-pedagogici previo il conseguimento della qualifica da conseguirsi entro l’a.a. 2025/2026, superando un corso formativo intensivo di 60 cfu ai sensi del comma 597 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, erogato dai Dipartimenti/Facoltà di Scienze della formazione delle Università italiane;

   al Titolo, sostituire le parole: dei relativi albi professionali con le seguenti: del relativo albo professionale.
*2.104. Piccolotti.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: nell’albo dei pedagogisti dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative con le seguenti: nell’elenco dei pedagogisti compreso nell’albo dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici.

  Conseguentemente:

   all’articolo 4, comma 1, lettera a), sostituire la parola: albo con la seguente: elenco.;

   sostituire l’articolo 5 con il seguente:

Art. 5.
(Istituzione dell’albo dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici, con relativi elenchi)

  1. È istituito l’albo professionale dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici.
  2. L’albo comprende l’elenco dei pedagogisti e l’elenco degli educatori professionali socio-pedagogici.
  3. È consentita la contemporanea iscrizione a entrambi gli elenchi senza che questo comporti un aggravio della quota unica di iscrizione all’albo.
  4. Gli iscritti all’albo dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici sono soggetti alla disciplina stabilita dall’articolo 622 del codice penale.;

   all’articolo 6, comma 1, sostituire le parole: agli albi con le seguenti: all’albo;

   all’articolo 7:

    comma 1, alinea, sostituire le parole: agli albi con le seguenti: all’albo;

    rubrica, sostituire le parole: agli albi con le seguenti: all’albo;

   all’articolo 8, comma 5:

    dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) elegge il presidente nazionale;

    lettera c), sostituire le parole: negli albi con le seguenti: all’albo;

    sostituire la lettera f) con la seguente:

   f) esprime pareri su richiesta degli enti pubblici o privati su questioni relative alle professioni pedagogiche ed educative;

    lettera g), sostituire le parole: negli albi con le seguenti: all’albo;

   all’articolo 10:

    comma 1, sostituire le parole: degli albi professionali con le seguenti: dell’albo professionale;

    comma 2, sostituire le parole: dei presidenti degli albi con le seguenti: del presidente dell’albo;

    rubrica, sostituire le parole: degli albi con le seguenti: dell’albo;

   all’articolo 11, comma 1:

    alinea, sostituire le parole: agli albi con le seguenti: all’albo;

    sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) per l’elenco dei pedagogisti:

    1) ai laureati in possesso dei titoli di studio di cui all’articolo 2, comma 1;

    2) ai professori universitari, ordinari e associati, e ai ricercatori che insegnano o abbiano insegnato discipline pedagogiche in università italiane o straniere e in enti pubblici di ricerca italiani o stranieri;

    3) a coloro che ricoprono o abbiano ricoperto un posto di ruolo presso istituzioni pubbliche con un’attività di servizio attinente alla pedagogia, per l’accesso al quale è richiesta una delle lauree di cui all’articolo 2, comma 1, e che hanno superato un pubblico concorso, ovvero che hanno fruito di disposizioni in materia di stabilizzazione del rapporto di lavoro;

    4) a coloro che hanno operato in qualità di pedagogisti per almeno cinque anni anche non consecutivi purché adeguatamente certificati;

    lettera b):

   alinea, sostituire le parole: l’albo professionale con le seguenti: l’elenco;

   dopo il numero 3) aggiungere i seguenti:

    3-bis) a coloro i quali, pur in possesso dei titoli di cui all’articolo 2, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano titolari da almeno 5 anni anche non continuativi di un contratto di lavoro con ruolo di educatore;

    3-ter) gli educatori professionali socio-pedagogici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno svolto l’attività di educatore per un periodo di 5 anni anche non consecutivi documentati mediante dichiarazione del datore di lavoro, possono iscriversi all’elenco degli educatori professionali socio-pedagogici previo il conseguimento della qualifica da conseguirsi entro l’a.a. 2025/2026, superando un corso formativo intensivo di 60 cfu ai sensi del comma 597 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, erogato dai Dipartimenti/Facoltà di Scienze della formazione delle Università italiane;

   al Titolo, sostituire le parole: dei relativi albi professionali con le seguenti: del relativo albo professionale.
*2.105. Manzi, Ascani, Orfini, Lai, Berruto, Zingaretti, Malavasi.

  Al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: abilitante.
2.107. Amorese, Patriarca.

  Al comma 4, alinea, sostituire le parole: è inserito il seguente con le seguenti: sono inseriti i seguenti.

  Conseguentemente,

   al medesimo comma, dopo il capoverso 1-bis, aggiungere il seguente:

  1-ter. La laurea in scienze dell’educazione e della formazione, Classe L-19, abilita all’esercizio della professione di educatore socio-pedagogico e di educatore nei servizi educativi per l’infanzia.;

   all’articolo 4:

    al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: l’abilitazione mediante esame di Stato;

    sopprimere il comma 2.
2.108. Patriarca.

  Al comma 4, capoverso 1-bis, sostituire le parole da: in scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua fino a: media education classe LM-93 con le seguenti: in LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 Scienze pedagogiche o LM-93 Teorie e metodologie dell’e-learning e della media education.
2.103. Amorese, Patriarca.

  Al comma 4, capoverso 1-bis, sostituire le parole da: in scienze dell’educazione degli adulti fino a: LM-57 con le seguenti: in Programmazione e gestione dei servizi educativi, classe LM-50, in Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua, classe LM-57, in Scienze pedagogiche, classe LM-85.
2.100. Manzi, Piccolotti, Ascani, Malavasi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Lai.

  Al comma 4, capoverso 1-bis, sostituire le parole: in scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua con le seguenti: in programmazione e gestione dei servizi educativi.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo capoverso, dopo le parole: in scienze pedagogiche aggiungere le seguenti: classe LM-85, in scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua,.
2.102. Cherchi, D’Orso, Amato, Caso, Orrico, Morfino.

(Votazione dell’articolo 2)

ART. 3.
(Definizione dell’educatore professionale socio-pedagogico)

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: che svolge funzioni progettuali fino alla fine del comma, con le seguenti: ai sensi del comma 595 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la cui formazione è funzionale al raggiungimento di conoscenze, abilità e competenze educative del livello 6 del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017. Svolge funzioni progettuali, di intervento, sostegno e accompagnamento educativo con propria autonomia scientifica e responsabilità deontologica e opera nei servizi educativi, ivi compresi i servizi educativi per l’infanzia, ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, articolo 14, comma 3, nei servizi socio-educativi, socio-assistenziali e socio-sanitari, in tutti gli ambiti indicati precedentemente nell’articolo 1 comma 2 della presente legge e in tutti gli ambiti indicati all’articolo 1, comma 594, della citata legge n. 205 del 2017. Valuta, progetta, organizza e realizza interventi e servizi educativi e formativi rivolti alle persone e ai gruppi, in ottica promozionale e preventiva e rispetto a condizioni e situazioni di fragilità, vulnerabilità, disabilità, difficoltà e/o disagio, collaborando con altre figure professionali, e stimola i gruppi e le singole persone a perseguire l’obiettivo della crescita integrale e dell’inclusione definendo interventi educativi, formativi, assistenziali e sociali in rete con tutte le agenzie.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole da: di carattere socio-educativo, formativo, culturale e ambientale fino a: attività didattica con le seguenti: negli ambiti indicati al precedente comma e può svolgere attività didattica, formativa, di ricerca.
3.1. Piccolotti, Manzi, Malavasi, Ascani, Lai.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: nei servizi socio-educativi aggiungere le seguenti: e socio-assistenziali.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, terzo periodo, dopo le parole: in ambito socio-educativo aggiungere le seguenti: , socio-assistenziale e sociosanitario, per quest’ultimo limitatamente agli aspetti educativi,;

   al comma 2, dopo le parole: socio-educativo, aggiungere le seguenti: socio-assistenziale e dopo le parole: e ambientale aggiungere le seguenti: , nonché sociosanitario, per quest’ultimo limitatamente agli aspetti educativi.
3.100. Sasso, Latini, Loizzo, Miele.

  Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: in rete con le seguenti: , anche in collaborazione.
3.101. Amorese, Patriarca.

(Votazione dell’articolo 3)

ART. 4.
(Requisiti per l’esercizio dell’attività di educatore professionale socio-pedagogico e di educatore nei servizi educativi per l’infanzia, di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65)

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: la professione di educatore aggiungere la seguente: professionale.
4.102. Cherchi, D’Orso, Amato, Caso, Orrico, Morfino.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: e di educatore nei servizi educativi fino a: a 599, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo:

   sostituire le parole da: e della formazione, classe L19 fino alla fine del periodo con le seguenti: ovvero della corrispondente qualifica rilasciata ai sensi dei commi 597 e 598 articolo 1 legge n. 205 del 2017, e il superamento dell’esame di Stato, con successiva iscrizione all’albo professionale istituito ai sensi del comma 2 dell’articolo 5 della presente legge. Resta salva la possibilità di operare nei servizi educativi per l’infanzia, per coloro i quali siano in possesso dei titoli previsti dall’articolo 14 del decreto-legge n. 65 del 2017.
4.103. Piccolotti, Manzi, Malavasi, Ascani, Lai.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: necessari il possesso della laurea fino alla fine del comma con le seguenti: necessari:

   a) aver conseguito il titolo di laurea triennale, previo accertamento delle competenze professionali acquisite con il tirocinio previsto dal corso di studi. La prova valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio svolto presso una struttura, attestato congiuntamente dalla struttura medesima e dagli organi accademici, è sostenuta alla presenza di un componente designato dall’Ordine professionale. La prova valutativa di cui al periodo precedente è svolta prima della discussione della tesi di laurea, nell’ambito dell’esame finale per il conseguimento del titolo di studio abilitante all’esercizio della professione di educatore professionale sociopedagogico;

   b) in alternativa rispetto al requisito di cui alla lettera a), il possesso della corrispondente qualifica attribuita ai sensi dei commi 595, primo periodo, 597 e 598 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

   c) essere iscritti nell’albo degli educatori professionali socio-pedagogici, istituito ai sensi del comma 2 dell’articolo 5.

  Conseguentemente:

   sopprimere il comma 2;

   all’articolo 9:

    al comma 1, sostituire le parole: All’esame di Stato di cui all’articolo 2 possono partecipare anche i soggetti in possesso di titoli con le seguenti: Per l’esercizio della professione di cui all’articolo 2 e per la relativa iscrizione all’albo sono equipollenti i titoli;

    al comma 2, sostituire le parole: All’esame di Stato di cui all’articolo 4 possono partecipare anche i soggetti in possesso del titolo con le seguenti: Per l’esercizio della professione di cui all’articolo 4 e per la relativa iscrizione all’albo sono equipollenti i titoli.
4.104. Sasso, Latini, Loizzo, Miele.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: l’abilitazione mediante esame di Stato.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo;

   sostituire il comma 2 con il seguente:

   Il conseguimento del titolo di laurea triennale di cui al comma 1 presuppone l’accertamento delle competenze professionali acquisite durante lo svolgimento del tirocinio previsto dal corso di studio. La prova di verifica delle competenze professionali acquisite durante il tirocinio svolto in struttura, attestata congiuntamente dalla struttura ospitante e dagli organi accademici, viene svolta alla presenza di un componente designato dall’Ordine professionale. Tale prova di verifica precede la discussione della tesi di laurea, in occasione dell’esame finale avente valore abilitante all’esercizio della professione di educatore.
4.100. D’Orso, Cherchi, Amato, Caso, Orrico, Morfino.

  Al comma 1, secondo periodo, sopprimere la lettera a).
4.101. D’Orso, Cherchi, Amato, Caso, Orrico, Morfino.

  Al comma 2, dopo le parole: Presidente della Repubblica, aggiungere le seguenti: su proposta del Ministro della giustizia.

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: dell’articolo 17, comma 1, aggiungere le seguenti: lettera a).
4.105. Amorese, Patriarca.

(Votazione dell’articolo 4)

ART. 5.
(Istituzione dell’albo dei pedagogisti e dell’albo degli educatori professionali socio-pedagogici)

(Votazione dell’articolo 5)

ART. 6.
(Istituzione dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative)

  Al comma 2, sostituire le parole da: e le associazioni nazionali rappresentative fino alla fine del comma, con le seguenti: secondo le modalità definite all’articolo 10 della presente legge.
6.1. Manzi, Piccolotti, Ascani, Malavasi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Lai.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. L’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative è un ente pubblico non economico e agisce quale organo sussidiario dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall’ordinamento connessi all’esercizio professionale. È dotato di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare e sottoposto alla vigilanza del Ministero della giustizia; è finanziato esclusivamente con i contributi degli iscritti senza oneri per la finanza pubblica.

  Conseguentemente, all’articolo 8, sopprimere il comma 4.
6.100. Amorese, Patriarca.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All’articolo 1, comma 594, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il terzo periodo è soppresso.
6.3. Cherchi, D’Orso, Amato, Caso, Orrico, Morfino.

(Votazione dell’articolo 6)

ART. 7.
(Condizioni per l’iscrizione agli albi)

(Votazione dell’articolo 7)

ART. 8.
(Consiglio nazionale dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative)

  Al comma 5, lettera f), dopo le parole: enti pubblici aggiungere le seguenti: e dei Ministeri interessati.
8.101. Amorese, Patriarca.

(Votazione dell’articolo 8)

ART. 9.
(Equipollenza dei titoli)

  Sopprimerlo.
*9.1. D’Orso, Cherchi, Amato, Caso, Orrico, Morfino.

  Sopprimerlo.
*9.2. Manzi, Piccolotti, Ascani, Malavasi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Lai.

  Sopprimere il comma 1.
9.100. D’Orso, Cherchi, Amato, Caso, Orrico, Morfino.

  Al comma 1, dopo le parole: istituzioni universitarie aggiungere la seguente: estere.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Riconoscimento di titoli rilasciati all’estero.
9.101. Amorese, Patriarca.

(Votazione dell’articolo 9)

ART. 10.
(Formazione degli albi e istituzione degli ordini regionali e delle province autonome)

  Al comma 1, sostituire la parola: che con le seguenti: , scelto tra i magistrati in servizio, che, nell’ambito dello svolgimento delle proprie funzioni e del proprio orario di servizio.
10.100. Amorese, Patriarca.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Il commissario provvede, altresì a istituire un registro pubblico e ad emanare il regolamento per l’iscrizione dell’elettorato attivo in possesso dei requisiti previsti per l’esercizio della professione di pedagogista o della professione di educatore professionale socio-pedagogico.
10.1. Piccolotti, Manzi, Malavasi, Ascani, Lai.

(Votazione dell’articolo 10)

ART. 11.
(Disposizioni transitorie in materia di iscrizione all’albo)

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: entro novanta giorni con le seguenti: a partire.
11.102. Amorese, Patriarca.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: della nomina del commissario di cui all’articolo 10 con le seguenti: di entrata in vigore della presente legge.
11.100. D’Orso, Cherchi, Amato, Caso, Orrico, Morfino.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).
11.4. D’Orso, Cherchi, Amato, Caso, Orrico, Morfino.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere la parola: , straordinari.
11.103. Amorese, Patriarca.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4).
11.7. D’Orso, Cherchi, Amato, Caso, Orrico, Morfino.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 5).
11.101. D’Orso, Cherchi, Amato, Caso, Orrico, Morfino.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 3) con il seguente:

    3) a coloro ai quali sia riconosciuta la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico e di educatore per i servizi educativi, ai sensi dell’articolo 1, commi 594, 595, 596, 597, 598 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.
11.10. Piccolotti.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, i seguenti numeri:

    5) a coloro che siano assunti a tempo indeterminato con inquadramento nei ruoli del Ministero della giustizia nel profilo professionale di funzionario della professionalità giuridico-pedagogica, di cui al contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia del 29 luglio 2010, nonché, nelle more dello svolgimento di nuovi concorsi e fino alla scadenza delle vigenti graduatorie, agli idonei di concorsi pubblici per funzionario della professionalità giuridico-pedagogica, il cui bando sia stato pubblicato entro la data di entrata in vigore della presente legge, che siano assunti a tempo indeterminato nei ruoli del Ministero della giustizia nel profilo di funzionario della professionalità giuridico-pedagogica;

    6) a coloro che siano assunti a tempo indeterminato con inquadramento nei ruoli del Ministero dell’istruzione in qualità di personale educativo dei convitti e degli educandati, nonché, nelle more dello svolgimento di nuovi concorsi e fino alla scadenza delle vigenti graduatorie, agli idonei di concorsi pubblici per personale educativo dei convitti e degli educandati il cui bando di concorso sia stato pubblicato entro la data di entrata in vigore della presente legge, che siano assunti a tempo indeterminato nei ruoli del Ministero dell’istruzione in qualità di personale educativo;

    7) a coloro che siano assunti a tempo indeterminato con inquadramento nei ruoli degli enti locali in qualità di personale educativo per i servizi educativi dei convitti e degli educandati.
11.13. D’Orso, Cherchi, Amato, Caso, Orrico, Morfino.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente numero:

    5) a coloro che siano assunti a tempo indeterminato con inquadramento nei ruoli del Ministero della giustizia nel profilo professionale di funzionario della professionalità giuridico-pedagogica, di cui al contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia del 29 luglio 2010, nonché, nelle more dello svolgimento di nuovi concorsi e fino alla scadenza delle vigenti graduatorie, agli idonei di concorsi pubblici per funzionario della professionalità giuridico-pedagogica, il cui bando sia stato pubblicato entro la data di entrata in vigore della presente legge, che siano assunti a tempo indeterminato nei ruoli del Ministero della giustizia nel profilo di funzionario della professionalità giuridico-pedagogica.
11.14. D’Orso, Cherchi, Amato, Caso, Orrico, Morfino.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente numero:

    5) a coloro che siano assunti a tempo indeterminato con inquadramento nei ruoli del Ministero dell’istruzione in qualità di personale educativo dei convitti e degli educandati, nonché, nelle more dello svolgimento di nuovi concorsi e fino alla scadenza delle vigenti graduatorie, agli idonei di concorsi pubblici per personale educativo dei convitti e degli educandati il cui bando di concorso sia stato pubblicato entro la data di entrata in vigore della presente legge, che siano assunti a tempo indeterminato nei ruoli del Ministero dell’istruzione in qualità di personale educativo.
11.15. D’Orso, Cherchi, Amato, Caso, Orrico, Morfino.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente numero:

    5) coloro che siano assunti a tempo indeterminato con inquadramento nei ruoli degli enti locali in qualità di personale educativo per i servizi educativi dei convitti e degli educandati.
11.16. D’Orso, Cherchi, Amato, Caso, Orrico, Morfino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. Fino al 31 dicembre 2026, in sede di prima applicazione della presente legge ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno svolto l’attività di educatore per un periodo minimo di dodici mesi, anche non continuativi, documentata mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell’interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è consentita l’iscrizione agli albi ferme restando le condizioni e nelle stesse modalità di cui al comma 1, ai fini di poter continuare ad esercitare detta attività; per tali soggetti, il mancato possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o di educatore per i servizi educativi non può costituire, direttamente o indirettamente, motivo per la risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro in corso alla data di entrata in vigore della presente legge né per la loro modifica, anche di ambito, in senso sfavorevole al lavoratore, ai sensi dell’articolo 1, comma 599, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
*11.17. Manzi, Orfini, Malavasi, Ascani, Berruto, Zingaretti, Lai.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. Fino al 31 dicembre 2026, in sede di prima applicazione della presente legge ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno svolto l’attività di educatore per un periodo minimo di dodici mesi, anche non continuativi, documentata mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell’interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è consentita l’iscrizione agli albi ferme restando le condizioni e nelle stesse modalità di cui al comma 1, ai fini di poter continuare ad esercitare detta attività; per tali soggetti, il mancato possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o di educatore per i servizi educativi non può costituire, direttamente o indirettamente, motivo per la risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro in corso alla data di entrata in vigore della presente legge né per la loro modifica, anche di ambito, in senso sfavorevole al lavoratore, ai sensi dell’articolo 1, comma 599, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
*11.18. Piccolotti.

(Votazione dell’articolo 11)

  Dopo l’articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 12.
(Clausola di salvaguardia)

  1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
11.0100. Gebhard, Schullian, Steger, Manes.

  Dopo l’articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 12.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
11.0300. (da votare ai sensi dell’articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

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