albo professionale pedagogisti ed educatori professionali sociopedagogici, ordine professionale

Albo dei pedagogisti e albo degli educatori professionali socio-pedagogici, cosa cambia con la legge

La discussione in aula della proposta di legge sull’ordine delle professioni pedagogiche è ripresa in aula. Ma cosa cambia con l’istituzione degli albi?

  1. avremo un ordine (ordine delle professioni pedagogiche) con due differenti albi (albo degli educatori professionali socio-pedagogici e albo dei pedagogisti). In ognuno degli albi saranno dettagliati i nominativi di coloro che sono abilitati all’esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico e alla professione di pedagogista. Questo rende chiaro ed inequivocabile chi può esercitare le professioni di riferimento, sia da parte degli enti pubblici che degli enti privati. Inoltre l’ordine vigilerà che questa normativa venga effettivamente attuata da parte delle istituzioni della Repubblica che devono attuarla (Ministeri, Regioni, Comuni, scuole, ecc). La mancata attuazione della normativa sull’educatore professionale socio-pedagogico e sul pedagogista è uno dei grandi problemi che abbiamo fronteggiato in questi anni
  2. Le attività tipiche dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici non potranno essere svolte da professionisti non iscritti ad albi, mentre in relazione all’attività delle altre professioni non ordinistiche, si aprirà un confronto tra gli ordini coinvolti
  3. L’accesso alle professioni avverrà attraverso un esame di stato integrato nell’esame di laurea durante il quale verrà verificata la qualità del percorso del tirocinio. Le modalità del tirocinio verranno a loro volta blindate con dpr.
  4. Vengono unificati gli educatori di educatore professionale socio-pedagogico e di educatore nei servizi educativi per l’infanzia. Per esercitare la professione di educatore di nido bisognerà essere iscriti all’albo degli educatori professionali socio-pedagogici; pertanto non sarà più necessario essere in possesso dell’indirizzo infanzia.
  5. Le attività che caratterizzano i compiti dell’educatore e del pedagogista per come erano state definite dalle norme precedenti restano immutate (non vengono abrogati i c. 594 – 601 della L.205/2017, il DLgs 65/2017, il 33bis del DL 104/2020).
  6. Vengono ampliati gli atti tipici delle professioni di pedagogista. Nel testo della pdl in discussione vengono definite delle attvità che sono riferite all’educatore professionale socio-pedagogico e al pedagogista. Ad esempio all’articolo 1, comma 2 si definisce l’attività come attività (esclusivamente) di competenza del pedagogista quella di orientamento scolastico, mentre il comma 3 del medesimo articolo riferisce che questo svolge (in via esclusiva) “svolge altresì attività didattica, di sperimentazione e di ricerca nello specifico ambito professionale”. Pertanto, l’insegnamento delle discipline pedagogiche all’università potrà essere effettuato dal solo pedagogista.
  7. Pertanto, cambiano alcune cose molto importanti nei percorsi di laurea per gli educatori e dei pedagogisti: se le materie di area pedagogica dovranno essere attribuite a professionisti e non a chiunque abbia una laurea magistrale a piacere e se l’ordine sarà coinvolto nel processo di attribuzione delle lauree abilitanti si apre lo spazio (e l’obblico, per l’università) per una collaborazione con il mondo dei professionisti che darà maggiore valore professionalizzante ai percorsi di studio accademici

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6 thoughts on “Albo dei pedagogisti e albo degli educatori professionali socio-pedagogici, cosa cambia con la legge

  1. Hane Vecaj ha detto:

    Attendiamo questo diritto come ogni professionista.

  2. Maria Grazia Pierri ha detto:

    Finalmente un ottimo traguardo che valorizzi la nostra Laurea. La PEDAGOGIA!❤️

  3. Giusy Venuti ha detto:

    Salve!
    Cosa succederà agli educatori ex Lg.Iori non iscritti agli elenchi speciali?

    1. gli educatori che hanno beneficiato della sanatoria Iori rientrano nel nuovo albo degli educatori professionali socio-pedagogici

    2. rientrano in albo. Cosa vogliano fare per gli elenchi speciali è scelta loro

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