L’istituzione del “collocamento mirato dei disabili” è avvenuta con Legge 68/99 “Norme sul diritto al lavoro dei disabili”. La Legge 68 ha previsto un sistema di assunzioni per gli enti pubblici e privati che prevede una quota di assunzioni obbligatorie per legge, che è pari:
- per le aziende che hanno tra i 5 e i 35 dipendenti pari ad una unità
- per le aziende dai 36 ai 50 dipendenti: due unità di lavoratori con disabilità
- per le aziende con oltre 50 dipendenti : è pari al 7% obbligo di riservare il 7% dei posti a disabili
La stessa legge, all’articolo 18 prevede “In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro” di una serie di altre categorie (puoi trovare qui un articolo in proposito) un obbligo assunzionale ulteriore di soggetti fragili ma non tutti con disabilità per le aziende con oltre i 50 dipendenti pari ad una unità di lavoratori.
Si tratta di categorie come orfani e coniugi dicoloro che sono morti per guerra, lavoro, servizio o dei coniugi e figli di coloro che sono riconosciuti grandi invalidi di guerra, lavoro e servizio, dei profughi italiani rimpatriati, dei care leavers, ecc.
La Legge 68/99 è stata riformata dal D.Lgs 151/2015 al capo I.
L’attuazione del sistema è stato demandato alle Linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità, approvate con decreto ministeriale 43 delll’11 marzo 2022. Le linee guida hanno il compito di armonizzare il comportamento delle Regioni, che, pur avendo competenza esclusiva in materia di servizi per il lavoro, sono obbligate ad erogare dei livelli essenziali delle prestazioni a tutti i cittadini italiani.