Da alcuni decenni è noto che il fatto di aver vissuto una parte o tutta la propria infanzia o adolescenza fuori dal nucleo familiare di origine (perchè in affido familiare, in comunità o nel circuito penale) costituisce un elemento di pesante svantaggio sociale e si traduce in una maggiore difficoltà a trovare un lavoro, più difficilmente completano gli studi e sperimentano una peggiore soddisfazione della propria vita rispetto ai loro coetanei vissuti in famiglia. Per questo motivo è stata introdotta una speciale tutela volta a rafforzare l’inserimento lavorativo di questi ragazzi.
La fonte normativa è contenuta nel Dl 34/2020, convertito in legge con L. 77/2020, che prevede, all’articolo 67-bis che “la quota di riserva di cui all’articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è attribuita anche in favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori della famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’autorità giudiziaria”.
Per spiegare cosa significhi devo fare un passo indietro e aprire una parentesi sul collocamento mirato finalizzato a migliorare le prospettive occupazionale delle persone con disabilità.
La normativa relativa al collocamento mirato delle persone con disabilità i è contenuta nella Legge 68/99. All’articolo 18, nelle disposizioni transitorie, si prevede al comma 2 che “in attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio” che sia attribuita “in favore di tali soggetti una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a un punto percentuale“. La legge pertanto prevede che oltre alle assunzioni obbligatorie di persone che presentino delle disabilità ci sia una ulteriore quota di riserva pari all’1%. rivolta ad una serie di categorie che sono state con il tempo ampliate, e che riporto di seguito con i relativi riferimenti normativi:
- orfani e coniugi superstiti dei deceduti per causa di lavoro, di guerra, di servizio oppure in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause;
- coniugi e figli di persone riconosciute grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro (cosiddetti equiparati) esclusivamente in via sostitutiva dell’avente diritto a titolo principale;
- profughi italiani rimpatriati (legge 763/81);
- vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, anche se non in stato di disoccupazione (legge 407/98 come modificata dalla legge n. 288/99);
- familiari delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, esclusivamente in via sostitutiva dell’avente diritto a titolo principale e anche se non in stato di disoccupazione (legge 407/98 come modificata dalla legge n. 288/99);
- vittime del dovere, anche se non in stato di disoccupazione (legge n. 466/80, legge n. 266/2005, D.P.R. n. 243/2006);
- familiari delle vittime del dovere, esclusivamente in via sostitutiva dell’avente diritto a titolo principale e anche se non in stato di disoccupazione (legge n. 466/80, legge n. 266/2005, D.P.R. n. 243/2006).
- orfani per crimini domestici (art. 6 legge n. 4/2018)
- care leavers (art. 67bis DL 34/2020)
I care leavers (ossia: coloro che al compimento della maggiore età si trovano fuori famiglia per un provvedimento dell’autorità giudiziaria) fanno pertanto parte di queste categorie ex articolo 18 della L. 68/99. Il riferimento normativo per le assunzioni da parte degli enti pubblici e privati è contenuto nel comma 1 dell’articolo 7 della L. 68/99 che prevede che gli enti privati e gli enti pubblici economici assumono per chiamata diretta (scelgono il lavoratore) tra gli iscritti al collocamento mirato, mentre gli enti pubblici assumono per graduatoria per i posti di lavoro per i quali il requisito da possedere è la scuola dell’obbligo. Solo per i familiari superstiti di vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, e di vittime del dovere e nel caso di orfani, o in alternativa il coniuge superstite dei deceduti per causa di lavoro è prevista la chiamata diretta nominativa anche da parte dell’ente pubblico.
Ma come possono accedere a questa possibilità i care leavers? La materia è definita dalla circolare Mlps del 25 gennaio 2021 avente ad oggetto “Iscrizioni elenchi di cui all’art. 8 della legge 68 del 1999 dei care leavers ai sensi dell’art. 67 bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77. Istruzioni operative”. La circolare prevede che per iscriversi i care leavers debbano essere nella seguente condizione:
- aver compito la maggiore età essendo fuori famiglia per u provvedimento dell’autorità giudiziaria. Il Ministero precisa che “L’iscrizione sarà possibile sia nel caso che il provvedimento del giudice (Tribunale dei minori) disponga il prosieguo amministrativo sia nel caso contrario, in cui tale prosieguo amministrativo non sia disposto”
- essere in condizione di disoccupazione
- aver compito il diciottesimo anno di età e non aver compito ancora il ventunesimo anno di età
La medesima circolare precisa che il requisito dell’iscrizione nelle liste permane anche dopo il compimento del 21mo anno di età, e fino al perdurare dello stato di disoccupazione
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