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Legge Iori: il commento degli uffici della Camera

Articolo 1, commi da 333-quater a 333-undecies – Disciplina delle professioni di educatore professionale sociopedagogico, di educatore professionale socio-sanitario e di pedagogista 


L’ementamento aggiunge i commi da 333-quater a 333-undecies, che intendono disciplinare l’esercizio delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico (che subentra all’attuale educatore), di pedagogista, nonché, per alcuni aspetti, di educatore professionale sociosanitario (nuova denominazione dell’attuale educatore professionale). A tal fine, stabiliscono, in particolare, che l’esercizio delle rispettive attività è consentito – salve alcune previsioni transitorie – solo a chi è in possesso delle relative qualifiche, attribuite all’esito del percorso di studi universitario specificamente indicato, abilitante per le sole figure di pedagogista e di educatore professionale socio-sanitario. Si tratta del contenuto dell’A.S. 2443, già approvato dalla Camera dei deputati. 

In particolare, ai sensi del comma 333-quater, l’educatore professionale sociopedagogico e il pedagogista – le cui professioni rientrano tra quelle non organizzate in ordini o collegi, di cui alla L. 4/2013 – operano in ambito educativo, formativo e pedagogico, in rapporto a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita. Gli stessi operano nei servizi e presidi socio-educativi e socio-assistenziali, nei confronti di persone di ogni età, prioritariamente nei seguenti ambiti: educativo e formativo; scolastico; socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti socio-educativi; della genitorialità e della famiglia; culturale; giudiziario; ambientale; sportivo e motorio; dell’integrazione e della cooperazione internazionale. 

Il comma 333-quinquies dispone, innanzitutto, che la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico è attribuita con laurea L19 “ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65”. 
Al riguardo, si ricorda che la norma citata, nell’istituire il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni (in attuazione dell’art. 1, co. 180 e 181, lett. e), della L. 107/2015), ha disposto, per quanto qui maggiormente interessa, che, a decorrere dall’a.s. 2019/2020, l’accesso ai posti di educatore di servizi educativi per l’infanzia è consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso di un diploma di laurea nella classe L-19, Scienze dell’educazione e della formazione, ad indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l’infanzia, o del diploma di laurea magistrale a ciclo unico nella classe LM-85-bis in Scienze della formazione primaria integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari. Poiché l’educatore professionale socio-pedagogico non opererà esclusivamente nei servizi educativi per l’infanzia, sembrerebbe opportuno eliminare il riferimento al d.lgs. 65/2017. La qualifica di pedagogista è attribuita a chi consegue un diploma di laurea magistrale abilitante nelle classi di laurea magistrale LM-50, Programmazione e gestione dei servizi educativi; LM-57, Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua; LM-85, Scienze pedagogiche; LM-93, Teorie e metodologie dell’e-learning e della media education. Le spese relative allo svolgimento dell’esame per il rilascio del diploma di laurea abilitante sono integralmente a carico dei partecipanti, con modalità stabilite dalle università interessate. La formazione universitaria dell’educatore professionale socio-pedagogico e del pedagogista è funzionale al raggiungimento di conoscenze, abilità e competenze educative proprie, rispettivamente, delle aree di professionalità del 6° e 7° livello del Quadro europeo delle qualifiche (QEQ). 

Il comma 333-sexies stabilisce che la qualifica di educatore professionale socio-sanitario è attribuita a chi consegue un diploma di laurea abilitante nella classe di laurea L/SNT/2, Professioni sanitarie della riabilitazione, fermo restando – evidentemente per gli aspetti non disciplinati con i commi in esame – quanto disposto dal DM 8 ottobre 1998, n. 520, con il quale è stato riconosciuto il profilo dell’educatore professionale. 

Il comma 333-septies stabilisce che, in via transitoria, acquisiscono la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico coloro che, previo superamento di un corso intensivo di formazione, sono in possesso, alla data di entrata in vigore della legge, di uno dei seguenti requisiti: 

  • inquadramento nei ruoli delle pubbliche amministrazioni a seguito di un pubblico concorso relativo al profilo di educatore; 
  • svolgimento dell’attività di educatore per almeno 3 anni, anche non continuativi, dimostrata con dichiarazione del datore di lavoro o autocertificazione; 
  • diploma rilasciato entro l’a.s. 2001-2002 da un istituto magistrale o da una scuola magistrale. 


In particolare, il corso intensivo di formazione – che deve essere intrapreso entro 3 anni dalla data di entrata in vigore della legge – deve comportare l’acquisizione di 60 crediti formativi “nelle discipline di cui al comma 333-ter” (v. ante). Il corso è organizzato dai dipartimenti e dalle facoltà di scienze dell’educazione e della formazione delle università, anche tramite formazione a distanza. Le relative spese sono poste integralmente a carico dei frequentanti, con modalità stabilite dalle università interessate. 

Il comma 333-octies dispone che la qualifica di educatore professionale sociopedagogico è attribuita (direttamente) a coloro che, alla data di entrata in vigore della legge, sono titolari di un contratto a tempo indeterminato negli ambiti professionali indicati dal co. 333-bis, nonché abbiano un’età superiore a 50 anni di età e almeno 10 anni di servizio, ovvero abbiano almeno 20 anni di servizio. 

In base al comma 333-novies, coloro che, alla data di entrata in vigore della legge, hanno svolto l’attività di educatore per almeno 12 mesi, anche non continuativi, documentata con dichiarazione del datore di lavoro o con autocertificazione, possono continuare ad esercitarla. Per tali soggetti, il mancato possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico “o di educatore professionale socio-sanitario” non può costituire, direttamente o indirettamente, motivo per la risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro in corso alla data di entrata in vigore della legge, né per la modifica (anche di ambito), in senso sfavorevole al lavoratore. Non appare chiaro il riferimento al mancato possesso della qualifica di educatore professionale socio-sanitario, dal momento che il primo periodo si riferisce ai soggetti che hanno già svolto l’attività di educatore (cui ora subentrerà la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico). 

Il comma 333-decies stabilisce che l’acquisizione della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario, o pedagogista non comporta, per il personale già dipendente di amministrazioni ed enti pubblici, il diritto ad un diverso inquadramento contrattuale o retributivo, ad una progressione verticale di carriera ovvero al riconoscimento di mansioni superiori. Il comma 333-undecies contiene la clausola di invarianza finanziaria

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