Con il decreto firmato dal Commissario ad acta, dott. Roberto Occhiuto, che modifica e integra il Regolamento di attuazione della L.R. n. 24/2008, approvato con DCA n. 81 /2016. In particolare, il decreto introduce la figura dell’educatore professionale socio-pedagogico nel paragrafo 6, punto 7 dell’allegato 4 del regolamento. Il decreto fa riferimento a diverse leggi e regolamenti statali e regionali, tra cui la legge di bilancio n. 205 /2017, il decreto legislativo n. 502 /1992 e il decreto legislativo n. 65/2017.
Viene aggiunta la figura dell’educatore professionale socio-pedagogico accanto a quelle già previste per i servizi di tipo extraospedaliero sanitari e socio-sanitari (educatore professionale socio-sanitario e terapista occupazionale).
Le figure professionali previste nella normativa sono definite a questo punto come:
- – Educatore professionale socio-sanitario.
- – Educatore di comunità e animatore di comunità (figure ad esaurimento).
- – Educatore professionale socio-pedagogico.
Nel documento viene anche precisato il tipo di attività che può essere svolta da parte degli educatori professionali socio- pedagogici. Essi sono responsabili dei programmi individuali e collettivi di animazione e terapia occupazionale, basati sui progetti individuali e sulle preferenze e possibilità di stimolazione fisica e mentale degli utenti.
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Gli educatori pedagogici non possono fare terapia occupazionale, che è appannaggio esclusivo dei terapisti occupazionali, professione sanitaria della riabilitazione (L-SNT2). Se gli educatori pedagogici fanno qualsiasi attività che richiama in un modo o nell’altro alla terapia occupazionale (o a qualsiasi altra professione sanitaria) è abuso professionale sanitario secondo l’articolo 348 del Codice Penale
che la terapia occupazionale rientri nella riserva professionale dell’educatore professionale socio-sanitario è una tua speranza, che non si verificherà. Ad ogni modo, cosa rientra da una parte e dall’altra non lo decidi tu e manco io, lo decideranno i due ordini professionali.
Quello che è certo è che gli educatori professionali socio-pedagogici possono fare tutto quanto è previsto nei commi 594 – 601 della Legge 205/2017 e nel 33-bis del Dl 104/2020