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Aggiornamento normative sanitarie regionali, La Regione Calabria chiarisce la posizione dell’educatore professionale socio-pedagogico

Con il decreto firmato dal Commissario ad acta, dott. ​ Roberto Occhiuto, che modifica e integra il Regolamento di attuazione della L.R. ​ n. 24/2008, approvato con DCA n. 81 ​/2016. In particolare, il decreto introduce la figura dell’educatore professionale socio-pedagogico nel paragrafo 6, punto 7 dell’allegato 4 del regolamento. ​Il decreto fa riferimento a diverse leggi e regolamenti statali e regionali, tra cui la legge di bilancio n. 205 ​/2017, il decreto legislativo n. 502 ​/1992 e il decreto legislativo n. 65/2017.

Viene aggiunta la figura dell’educatore professionale socio-pedagogico accanto a quelle già previste per i servizi di tipo extraospedaliero sanitari e socio-sanitari (educatore professionale socio-sanitario e terapista occupazionale). 

​Le figure professionali previste nella normativa sono definite a questo punto come:

  • – Educatore professionale socio-sanitario. ​
  • – Educatore di comunità e animatore di comunità (figure ad esaurimento). ​
  • Educatore professionale socio-pedagogico. ​

Nel documento viene anche precisato il tipo di attività che può essere svolta da parte degli educatori professionali socio- pedagogici. Essi sono responsabili dei programmi individuali e collettivi di animazione e terapia occupazionale, basati sui progetti individuali e sulle preferenze e possibilità di stimolazione fisica e mentale degli utenti. ​

Puoi scaricare il decreto da questo collegamento

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2 thoughts on “Aggiornamento normative sanitarie regionali, La Regione Calabria chiarisce la posizione dell’educatore professionale socio-pedagogico

  1. Nino Arena ha detto:

    Gli educatori pedagogici non possono fare terapia occupazionale, che è appannaggio esclusivo dei terapisti occupazionali, professione sanitaria della riabilitazione (L-SNT2). Se gli educatori pedagogici fanno qualsiasi attività che richiama in un modo o nell’altro alla terapia occupazionale (o a qualsiasi altra professione sanitaria) è abuso professionale sanitario secondo l’articolo 348 del Codice Penale

  2. che la terapia occupazionale rientri nella riserva professionale dell’educatore professionale socio-sanitario è una tua speranza, che non si verificherà. Ad ogni modo, cosa rientra da una parte e dall’altra non lo decidi tu e manco io, lo decideranno i due ordini professionali.
    Quello che è certo è che gli educatori professionali socio-pedagogici possono fare tutto quanto è previsto nei commi 594 – 601 della Legge 205/2017 e nel 33-bis del Dl 104/2020

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