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Altro che doppio educatore. Le sei professioni di educatore nell’ordinamento dello Stato.

Nel nostro ordinamento negli anni si sono stratificate le professioni di educatore. L’esigenza di cogliere – da parte delle istituzioni- i bisogni educativi che nella società e nei servizi vanno palesandosi ha portato a definire una serie di professioni di educatori con denominazioni diverse.

Un ginepraio di professioni e titoli di studio che si sono stratificate negli anni, che nel complesso continuano a restituire un quadro di confusione e di scarsa esigibilità da parte degli utenti del diritto di vedersi riconosciuti servizi di qualità.

In questo breve articolo mi propongo l’obiettivo di censire alcune di queste figure, con la precisazione che si tratta “soltanto” di (alcune di) quelle previste nell’ordinamento dello Stato. Se si guarda all’ordinamento delle Regioni si scopre che i professionisti che hanno per oggetto l’attività educativa sono ben più di sei.

Ma vediamoli:

  • l’educatore professionale socio-pedagogico, normato dalla L. 205/2017, art. 1, cc. 594 – 601) e dal Dl 104/2010, articolo 33bis. L’accesso a questa professione è previsto con la qualifica professionale di educatore professionale socio-pedagogico, cui si accede ordinariamente con la laurea in scienze dell’educazione L19;
  • l’educatore dei servizi educativi dell’infanzia, normato nell’ambito del sistema dalla nascita ai sei anni, all’articolo 14 del Dlgs 65/2017. L’accesso a questa professione è previsto con la laurea in scienze dell’educazione ma – a differenza del precedente – è necessario aver conseguito, oltre alla laurea, l’indirizzo infanzia da 55 cfu, che possono essere frequentati durante il corso di studi o all’esterno di esso;
  • l’educatore professionale socio-sanitario, la cui fonte normativa originaria è il decreto ministeriale 520/98. L’accesso a questa professione è prevista con iscrizione nel relativo albo professionale in concomitanza con la laurea in educazione professionale nell’ambito della classe delle lauree sanitarie della riabilitazione Snt/2;
  • l’educatore penitenziario, la cui fonte normativa è la Legge sull’ordinamento penitenziario (L. 26 luglio 1975, n. 354) all’articolo 82. La definizione di educatore penitenziario però non riferisce uno specifico titolo di accesso, essendo definito dalla contrattazione collettiva integrativa. La contrattazione collettiva integrativa ha ridenominato questo profilo “Funzionario giuridico – pedagogico” e vi si accede con lauree diverse a seconda che si faccia riferimento all’educatore penitenziario nei servizi penitenziari minorili o in quelli per adulti;
  • l’educatore nei convitti e negli educandati. Qui la figura viene definita educatore dalla contrattazione collettiva. Vi si accede, oltre che con laurea in scienze dell’educazione, con alcune magistrali di settore o con la laurea in scienze della formazione primaria, che è quella che forma gli insegnanti elementari oltre al magistrale / liceo socio – psicopedagogico ante 2002
  • l’educatore scolastico, ossia l’operatore dei servizi di assistenza all’autonomia e alla comunicazione. Qui ci avventuriamo in un terreno decisamente paludoso. La fonte normativa è la Lege 104/92, che istituisce il servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità (che nel tempo è diventato un servizio chiaramente educativo). Su questo servizio però le regioni hanno nel tempo normato in maniera molto fantasiosa, prevedendo titoli di accesso molto diversi e anche qualifiche talvolta decisamente pittoresche

L’introduzione della normativa sull’ordine delle professioni pedagogiche ed educative in discussione al Senato (qui le news in proposito) sarà un potente elemento di semplificazione dei pasticci che il legislatore ha prodotto nel tempo in materia di professioni educative

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