Il 20 luglio è stata protocollata una comunicazione agli assessorati alla sanità delle Regioni e delle province autonome a firma del Capo dipartimento della Direzione generale professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale Mariella Mainolfi.
La comunicazione si apre facendo riferimento a richieste di parere che sarebbero arrivate alla Direzione generale da parte delle Aziende sanitarie sul territorio. Tali pareri, spiega la nota, riguarderebbero la possibilità “di bandire concorsi per educatore professionale senza indicare lo specifico profilo professionale di appartenenza (educatore professionale socio-sanitario ovvero socio-pedagogico)”.
La nota ripercorre 25 anni di normativa sull’educatore professionale socio-pedagogico e sull’educatore professionale socio- sanitario, che è volte ad evidenziare alcuni aspetti.
- L’educatore professionale socio-sanitario e l’educatore professionale socio-pedagogico sono due differenti professioni, con differenti norme fondanti nell’ordinamento dello Stato, con differenti ambiti di attività e percorsi di studio
- per l’esercizio delle professioni sanitarie è necessario essere iscritti ad un albo professionale sanitario (nel caso degli educatori professionali socio – sanitari, tenuto dall’ordine dei TsrmePsTRP
- il CCNL relativo al comparto sanità 2019 – 2021, “nel ridisciplinare la declaratoria delle aree e dei profili rinvia espressamente ad una successiva sessione negoziale la verifica di ulteriori profili professionali da collocare nell’ambito delle aree, citando a titolo esemplificativo, tra gli altri, il profilo di educatore socio-pedaogico”.
Si tratta di informazioni che nulla aggiungono a quello che già si conosce sulle due professioni. Correttamente il Ministero fa riferimento a due professioni diverse, di cui una sola è sanitaria e correttamente fa presente che il 33bis del Dl 104/2020 e il Dm Speranza dell’Ottobre dell’anno successivo definiscono la presenza nei servizi sanitari e sociosanitari dell’educatore professionale socio-pedagogico.
E correttamente, conclude la nota del Ministero, essendo due professioni differenti, non sono intercambiabili, con buona pace di quelli dell’educatore unico. Pertanto, “eventuali bandi di concorso che consentano indistintamente l’accesso all’educatore professionale socio – sanitario e all’educatore professionale socio-pedagogico si pongono in contrasto con le disposizioni vigenti”.
Sembrerebbe la scoperta dell’acqua calda. Che non si possa accedere ai concorsi in maniera indistinta sarebbe assolutamente ovvio. Nessuno potrebbe pensare di fare un concorso per un avvocatortopedico o per un infermiere tecnico della riabilitazione psichiatrica. O fai i concorsi per avvocati o per ortopedico, o per infermiere o per tecnico della riabilitazione psichiatrica, o per educatore professionale socio-pedagogico o per educatore professionale socio-sanitario.
Che le cose non siano così semplici se ne sono accorti molto presto gli educatori professionali socio-pedagogici siciliani. L’Azienda sanitaria di Palermo registrando questa nota come un parere negativo alla proroga dei contratti per educatori professionali socio-pedagogici che lavorano con contratto di lavoro dipendente presso l’Asp di Palermo ha deciso di non rinnovare questi contratti lasciando a casa decine di colleghi e la competente Direzione generale, in una nota che richiama il parere del Ministero di quella norma lagge solo l’inciso sull’assenza della sessione negoziale sui sociopedagogici nel contratto collettivo registrando “l’assenza di uno specifico inquadramento contrattuale nel CCNL 2019 – 2021 del comparto sanità e del relativo profilo e di una specifica disciplina concorsuale per l’accesso, nel SSN, dell’educatore professionale socio-pedagogico”. L’assessorato della Regione Sicilia pertanto conclude: “si invitano le SS.LL. ad assicurare la puntuale applicazione dei contenuti dell’allegato parere, prevedendo l’inserimento nel SSN della sola figura dell’educatore professionale socio-sanitario”
Siamo al paradosso.
- Prima ci dicevano che i laureati in scienze dell’educazione non potevano operare in sanità perchè non esisteva la definizione professionale di educatore nel nostro ordinamento e l’unico educatore previsto era l’educatore sanitario ex Dm520/98. E arrivò la Legge 205/2017, ai commi 594 – 601 a riformare l’educatore professionale professione sanitaria
- Poi ci dissero che gli educatori professionali socio-pedagogici non potevano operare in sanità perchè il sociosanitario e il sanitario non erano previsti dalla Legge 205/2017. Arrivo la L.145/2018, che prevedeva gli educatori professionali socio-pedagogici, “limitatamente agli aspetti educativi” in ambiti sociosanitari
- Poi ci dissero che l’educatore professionale socio-pedagogico non poteva svolgere attività coincidenti con la professione sanitaria di educatore professionale socio-sanitario, in quanto professione ordinistica. Arrivò il Dl104/2020, all’articolo 33 bis e il decreto ministeriale Speranza attuativo di questo che definiva ambiti di attività sociali e non coincidenti con quelli sanitari
- Ora ci vengono a raccontare che una volta chiarito che l’educatore professionale socio-pedagogico può operare in sanità non sanno come inquadrarci.
Quello della presenza dell’educatore professionale socio-pedagogico nei servizi sanitari è uno stillicidio che dura da 20 anni. Da 25 anni viviamo questa fibrillazione continua da parte di una professione da poche migliaia di professionisti che continua a discutere il diritto di esistere di un’altra professione da centinaia di migliaia di professionisti. Non se ne può più.
3 thoughts on “Educatori professionali socio – pedagogici in sanità, cosa dice la circolare della DG Professioni sanitarie del Ministero del 20 luglio 2023”