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Una nuova sentenza che riconosce che la normativa sulle professioni pedagogiche non è derogabile dalle Regioni

Il Tar Lombardia ha emesso finalmente la sentenza in relazione ad un provvedimento promosso dall’Apei di fronte al Tar Lombardia. Si tratta di un ulteriore pronunciamento della giustizia amministrativa dopo quello contro la Regione Friuli – Venezia Giulia (qui la sentenza in merito Tar Triestequi la sentenza del Consiglio di Stato)
La sentenza (che potete scaricare da questo link) riconosce che “giacché, nel caso di specie, è stato domandato l’annullamento delle previsioni normative che consentivano l’assunzione di soggetti non qualificati, va da sé che, venuta meno l’efficacia di tali norme (a partire dall’anno educativo 2022/23 per i servizi per la prima infanzia e dal 1° gennaio 2024 per le unità d’offerta sociale), non vi è più interesse al loro annullamento). Pertanto, il Tar non ha annullato la delibera di giunta regionale in quanto l’udienza è stata fissata a marzo 2024, quattro mesi dopo che la delibera aveva smesso di avere efficacia. In altre parole, purtroppo, dice il Tar, ci abbiamo messo due anni per decidere e nel frattempo è venuto meno la possibilità di emettere una sentenza (perchè nel frattempo la delibera non produce più effetti). Il fatto che nel frattempo sia stato assunto del personale non rileva sul piano amministrativo, in quanto la delibera non produce più effetti. Peraltro, se non produce più effetti le persone che sono state assunte prive dei titoli richiesti non possono più continuare a lavorare. Il Tar aggiunge che “l’intervenuta assunzione dei dipendenti costituisce una conseguenza pregiudizievole della delibera, atta, eventualmente, a fondare un’azione risarcitoria per i soggetti danneggiati“.

In altre parole, il Tar dice:

  1. la delibera di giunta regionale non è più efficace, pertanto le persone che sono state assunte non possono continuare ad operare (era la tesi che l’Apei, che proponeva il ricorso, portava avanti fin dall’inizio)
  2. Non essendo più efficace la delibera, il Tar non può più annullarla
  3. Se l’Apei vuole, faccia pure causa alla Regione per il risarcimento del danno che quella delibera ha portato alla categoria

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