Il 26 gennaio i tre sindacati confederali hanno firmato con le centrali cooperative l’accordo in vista del contratto collettivo nazionale di lavoro della cooperazione sociale. Ecco di seguito alcune novità che riguardano gli educatori
- Inquadramento. In primo luogo, si precisa che gli educatori laureati devono essere inquadrati in D2 (sembra banale, ma non lo è). Per gli educatori diplomati inquadrati in D1 che siano educatori professionali socio-pedagogici con qualifica da 60 cfu ed educatori nei servizi educativi dell’infanzia è prevista una indennità aggiuntiva di 41 € dal primo gennaio 2025 e di ulteriori 41 euro da primo settembre 2025 fino al primo gennaio, data in cui dovranno essere inquadrati in d2. A proposito di questa aggiunta all’articolo 47 c’è un fatto strano. Sembrerebbe che l’elemento di 41 euro aggiuntivi spettino solo a coloro che hanno la qualifica di educatore perché hanno i 60 cfu. In altre parole, alla lettera, coloro che hanno conseguito la qualifica per anzianità non avrebbero diritto all’elemento temporaneo aggiuntivo. Questo perché letteralmente l’integrazione all’articolo 47 dice che spetta agli “educatori professionali in possesso di qualifica come definita dal comma 597 della legge 205”. Ora, nel coma 597 non ci sono gli educatori che hanno la qualifica perché la hanno conseguita per anzianità (20 anni di servizio + contratto a tempo indeterminato; 10 anni d i servizio, 50 anni di età, contratto a tempo indeterminato). Questi ultimi, sono previsti dal comma 598. Faccio fatica a credere che sia voluto, sembra più un refuso. Ma in ogni caso mi pare un (grosso) problema.
- Un problema che riguarda moltissimi educatori (per la verità non solo loro) riguarda la reperibilità in servizio, le cosiddette notti passive (articolo 57). L’indennità fissa mensile è stata portata a 77,47 €. Inoltre, sono stati ridotte le fasce orarie di notti passive (dalle 24 alle 07) e l’indennità per notte passiva è di 20 euro per ciascuna notte.
Buon pomeriggio.
Ho trovato dei riferimenti sul vostro operato in seguito ad una ricerca su Internet riguardo i prossimi cambiamenti relativi al CCNL delle cooperative sociali.
Vorrei avere delle informazioni precise riguardo una questione che mi sta coinvolgendo personalmente:
Possiedo il titolo L24 (scienze e tecniche psicologiche applicate all’apprendimento e alla salute psicosociale), conseguito nel 2011. Dal 2012 lavoro in vari servizi educativi SEMPRE con inquadramento D2.
Di recente una nuova proposta di lavoro, sempre in un servizio educativo (nella fattispecie assistenza scolastica specialistica -secondaria di II grado- gestita da una cooperativa sociale), mi viene fatta con un inquadramento D1 per non equipollenza nel titolo di studio. Vorrei capire se la cosa è legittima perché il mio inquadramento per medesimi servizi è sempre stato superiore.
Preciso inoltre che sto conseguendo la laurea magistrale L 51 Psicologia del lavoro, pertanto vorrei sapere se questo può eventualmente influire su un possibile inquadramento superiore.
Spero in un vostro riscontro
se hai i requisiti di accesso alla professione di educatore professionale socio-pedaogico e hai fatto domanda di iscrizione in albo ti spetta l’inquadramento d2. Fai riferimento ad un sindacato