Nella bozza proposta dall’Aran (e diffusa dalla stessa) alle parti sociali è contenuto un articolo che risolve l’annoso problema dell’assenza di un inquadramento dell’educatore professionale socio-pedagogico in sanità. Si tratta dell’articolo 14. Lo riporto di seguito
Art. 14
Istituzione del profilo di “Educatore socio pedagogico”
- E’ istituito, senza incremento di spesa, nel ruolo tecnico dell’area dei professionisti della salute e dei funzionari, il profilo di “Educatore socio pedagogico” di cui al
DM 27.10.2021 del Ministero della Salute d’intesa con il Ministero dell’Università e della Ricerca in attuazione dell’art. 1, commi 594, 595 e 596 della Legge
27.12.2017, n. 205 e s.m.i.. - La declaratoria del profilo di “Educatore socio pedagogico”, riportata nell’Allegato A nell’area di professionisti della salute e dei funzionari tra i profili professionali
del ruolo tecnico, dopo il profilo di Collaboratore tecnico professionale, è la seguente:
Educatore socio pedagogico
Per le attribuzioni del personale appartenente a tale profilo, si fa rinvio allo specifico decreto del ministero della salute e alle disposizioni di legge. Le funzioni
dell’educatore professionale socio-pedagogico sono identificabili all’interno della promozione della prospettiva pedagogico-educativa, con azioni volte ad evitare o comunque a contenere le difficoltà educativo-relazionali e le povertà educative, nonché con la costruzione di percorsi formativi per il potenziamento della crescita pedagogico-educativa e dei progetti volti alla promozione del benessere individuale e sociale, in ogni caso con riferimento agli apprendimenti estrinseci nell’ambito patologico ed riabilitativo. Le funzioni dell’educatore socio-pedagogico sono espletate con altre figure professionali senza sovrapposizioni con le attività tipiche o riservate alle professioni sanitarie di cui alla Legge 11 gennaio 2018, n. 3.
Requisiti per l’accesso: diploma di laurea triennale in scienze dell’educazione appartenente alla classe L-19 come previsto dal comma 595 della Legge 205/2017.
Il profilo di cui al presente articolo si distingue dal profilo di “Educatore professionale” denominato, a seguito dell’art. 1, comma 596 della Legge 205/2017,
“Educatore professionale socio-sanitario” che continua ad essere disciplinato dal DM 520 dell’8.10.1998, di cui all’Allegato A e ivi incluso tra i profili professionali del ruolo sanitario nell’ambito delle professioni sanitarie della riabilitazione.