Educatori in sanità

CCNL Sanità, nella bozza proposta da Aran alle parti sociali l’articolo sull’inquadramento dell’educatore professionale socio-pedagogico

Nella bozza proposta dall’Aran (e diffusa dalla stessa) alle parti sociali è contenuto un articolo che risolve l’annoso problema dell’assenza di un inquadramento dell’educatore professionale socio-pedagogico in sanità. Si tratta dell’articolo 14. Lo riporto di seguito

Art. 14
Istituzione del profilo di “Educatore socio pedagogico”

  1. E’ istituito, senza incremento di spesa, nel ruolo tecnico dell’area dei professionisti della salute e dei funzionari, il profilo di “Educatore socio pedagogico” di cui al
    DM 27.10.2021 del Ministero della Salute d’intesa con il Ministero dell’Università e della Ricerca in attuazione dell’art. 1, commi 594, 595 e 596 della Legge
    27.12.2017, n. 205 e s.m.i..
  2. La declaratoria del profilo di “Educatore socio pedagogico”, riportata nell’Allegato A nell’area di professionisti della salute e dei funzionari tra i profili professionali
    del ruolo tecnico, dopo il profilo di Collaboratore tecnico professionale, è la seguente:
    Educatore socio pedagogico
    Per le attribuzioni del personale appartenente a tale profilo, si fa rinvio allo specifico decreto del ministero della salute e alle disposizioni di legge. Le funzioni
    dell’educatore professionale socio-pedagogico sono identificabili all’interno della promozione della prospettiva pedagogico-educativa, con azioni volte ad evitare o comunque a contenere le difficoltà educativo-relazionali e le povertà educative, nonché con la costruzione di percorsi formativi per il potenziamento della crescita pedagogico-educativa e dei progetti volti alla promozione del benessere individuale e sociale, in ogni caso con riferimento agli apprendimenti estrinseci nell’ambito patologico ed riabilitativo. Le funzioni dell’educatore socio-pedagogico sono espletate con altre figure professionali senza sovrapposizioni con le attività tipiche o riservate alle professioni sanitarie di cui alla Legge 11 gennaio 2018, n. 3.
    Requisiti per l’accesso: diploma di laurea triennale in scienze dell’educazione appartenente alla classe L-19 come previsto dal comma 595 della Legge 205/2017.
    Il profilo di cui al presente articolo si distingue dal profilo di “Educatore professionale” denominato, a seguito dell’art. 1, comma 596 della Legge 205/2017,
    “Educatore professionale socio-sanitario” che continua ad essere disciplinato dal DM 520 dell’8.10.1998, di cui all’Allegato A e ivi incluso tra i profili professionali del ruolo sanitario nell’ambito delle professioni sanitarie della riabilitazione.

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