La legge 55/2024 sull’istituzione dell’ordine prevede agli articoli 2 e 4 i requisiti di accesso agli albi degli educatori professionali socio-pedagogici. Per l’albo dei pedagogisti è previsto il possesso delle lauree magistrali e specialistiche 56/S, LM-50, 65/S, LM-57, 87/S, LM-85 e LM-93 e per l’albo degli educatori professionali socio-pedagogici la laurea in scienze dell’educazione L19 / classe 18 e la qualifica professionale di educatore professionale socio-pedagogico.
L’articolo 11 della Legge che istituisce l’Onppe e gli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici è rubricato “Disposizioni transitorie”. Questo articolo della Legge 55 recita:
1. In sede di prima applicazione della presente legge, l’iscrizione agli albi, ferme restando le condizioni di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell’articolo 7, è consentita, su domanda da presentare a partire dalla data della nomina del commissario di cui all’articolo 10:
1) a coloro che sono in possesso dei requisiti per l’esercizio della professione di educatore dei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;
2) ai laureati che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso dei requisiti previsti per l’esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico, come determinati dall’articolo 4, comma 1;
3) a coloro ai quali sia riconosciuta la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o di educatore nei servizi educativi, ai sensi dell’articolo 1, commi 595, primo periodo, 597 e 598, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;
4) ai laureati in scienze dell’educazione e della formazione, classe di laurea L-19 (ex L-18).
L. 15 aprile 2024 n. 55, articolo 11
L’articolo 11, pertanto, contente a coloro che hanno determinati requisiti diversi dalla laurea di accedere agli albi. La ratio è legata alla possibilità di garantire a chi aveva i requisiti per esercitare la professione precedentemente all’entrata in vigore della legge di continuare ad esercitarla. Tale possibilità però viene garantita dalla Legge solo “in prima applicazione”. Non c’è modo di sapere se sarà possibile accedere agli albi anche successivamente alla prima applicazione e anzi, stante la norma attuale, è ragionevole immaginare che non sarà possibile.
Quanto detto finora vale per coloro che sono in possesso di titoli conseguiti indecentemente alla data del 30 maggio 2017. Non vale per coloro che sono in possesso di laurea in scienze dell’educazione. In questo caso rimando alla faq “Sono laureato in scienze dell’educazione L19. Se non mi iscrivo all’albo in prima applicazione potrò farlo successivamente?“
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Buongiorno,
Vorrei sapere la procedura di iscrizione al multi albo pedagogisti educatori socio pedagogici.
C’è da inviare pec? Recarsi in qualche ufficio?
Grazie
Ciao. Resta in contatto con la tua associazione; la mia è l’Apei. Appena ci saranno informazioni ti arriveranno dalla tua comunità professionale. E naturalmente, segui la pagina http://www.gianvincenzonicodemo.it 🙂
Salve Gianvicenzo,
Leggendo questi articoli relativamente al fatto che ci si possa iscrivere anche successivamente alla prima applicazione, volevo chiedere una precisazione pensando al mio caso: Ho ottenuto la laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione L-19 nel 2020 ma, di conseguenza ad un’iscrizione al percorso di laurea di anni prima. Nel certificato di laurea è scritto laurea L-19 (ex DM 270/04). In questo caso, se non mi iscrivessi in prima applicazione (in quanto non ho previsione di lavorare come Educatore Socio – Pedagogico nei prossimi anni) rischio di non potermi più iscrivere all’albo in futuro?