Nella legge non sono presenti delle indicazioni in proposito. In generale, vige un divieto di contemporanea iscrizione se è previsto dal codice deontologico.
Nello specifico, per gli assistenti sociali non c’è un divieto di iscrizione contemporanea con altri albi professionali. Ciò significa che – avendone i requisiti – puoi essere iscritto sia all’albo degli assistenti sociali che a quello di altre professioni, come ad esempio quello degli psicologi e dei pedaogogisti, avendo entrambe le abilitazioni1. Tuttavia, tieni presente che ciò comporterà un doppio costo e un doppio obbligo, ma se è necessario, è possibile farlo.
Naturalmente l’iscrizione all’albo dei pedagogisti, degli educatori professionali socio-pedagogici o degli assistenti sociali è un requisito necessario per esercitare la professione, sia in forma autonoma di libera professione che alle dipendenze della Pubblica Amministrazione o di soggetti privati.
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