Quello riportato di seguito è il testo della cosiddetta Legge Iori originariamente approvato nell”ambito della Legge 205/2017. Tale testo è stato modificato dalla Legge 145/2018. Il testo integrato con le modifiche della Legge 145 al testo Iori originario è reperibile dal link Legge Iori aggiornata
LEGGE 205, COMMI 594 – 601
GAZZETTA UFFICIALE N. 302 DEL 29.12.2017
ENTRATA IN VIGORE 1.1.2018
594. L’educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogista
operano nell’ambito educativo, formativo e pedagogico, in rapporto a
qualsiasi attivita’ svolta in modo formale, non formale e informale,
nelle varie fasi della vita, in una prospettiva di crescita personale
e sociale, secondo le definizioni contenute nell’articolo 2 del
decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, perseguendo gli obiettivi
della Strategia europea deliberata dal Consiglio europeo di Lisbona
del 23 e 24 marzo 2000. Le figure professionali indicate al primo
periodo operano nei servizi e nei presidi socio-educativi e
socio-assistenziali, nei confronti di persone di ogni eta’,
prioritariamente nei seguenti ambiti: educativo e formativo;
scolastico; socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti
socio-educativi; della genitorialita’ e della famiglia; culturale;
giudiziario; ambientale; sportivo e motorio; dell’integrazione e
della cooperazione internazionale. Ai sensi della legge 14 gennaio
2013, n. 4, le professioni di educatore professionale
socio-pedagogico e di pedagogista sono comprese nell’ambito delle
professioni non organizzate in ordini o collegi.
595. La qualifica di educatore professionale socio-pedagogico e’
attribuita con laurea L19 e ai sensi delle disposizioni del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65. La qualifica di pedagogista e’
attribuita a seguito del rilascio di un diploma di laurea abilitante
nelle classi di laurea magistrale LM-50 Programmazione e gestione dei
servizi educativi, LM-57 Scienze dell’educazione degli adulti e della
formazione continua, LM-85 Scienze pedagogiche o LM-93 Teorie e
metodologie dell’e-learning e della media education. Le spese
derivanti dallo svolgimento dell’esame previsto ai fini del rilascio
del diploma di laurea abilitante sono poste integralmente a carico
dei partecipanti con le modalita’ stabilite dalle universita’
interessate. La formazione universitaria dell’educatore professionale
socio-pedagogico e del pedagogista e’ funzionale al raggiungimento di
idonee conoscenze, abilita’ e competenze educative rispettivamente
del livello 6 e del livello 7 del Quadro europeo delle qualifiche per
l’apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03
del Consiglio, del 22 maggio 2017, ai cui fini il pedagogista e’ un
professionista di livello apicale.
596. La qualifica di educatore professionale socio-sanitario e’
attribuita a seguito del rilascio del diploma di laurea abilitante di
un corso di laurea della classe L/SNT2 Professioni sanitarie della
riabilitazione, fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui
al decreto del Ministro della sanita’ 8 ottobre 1998, n. 520.
597. In via transitoria, acquisiscono la qualifica di educatore
professionale socio-pedagogico, previo superamento di un corso
intensivo di formazione per complessivi 60 crediti formativi
universitari nelle discipline di cui al comma 593, organizzato dai
dipartimenti e dalle facolta’ di scienze dell’educazione e della
formazione delle universita’ anche tramite attivita’ di formazione a
distanza, le cui spese sono poste integralmente a carico dei
frequentanti con le modalita’ stabilite dalle medesime universita’,
da intraprendere entro tre anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, coloro che, alla medesima data di entrata in vigore,
sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a
seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo
di educatore;
b) svolgimento dell’attivita’ di educatore per non meno di tre
anni, anche non continuativi, da dimostrare mediante dichiarazione
del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell’interessato ai
sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
c) diploma rilasciato entro l’anno scolastico 2001/2002 da un
istituto magistrale o da una scuola magistrale.
598. Acquisiscono la qualifica di educatore professionale
socio-pedagogico coloro che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, sono titolari di contratto di lavoro a tempo
indeterminato negli ambiti professionali di cui al comma 594, a
condizione che, alla medesima data, abbiano eta’ superiore a
cinquanta anni e almeno dieci anni di servizio, ovvero abbiano almeno
venti anni di servizio.
599. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente
legge, hanno svolto l’attivita’ di educatore per un periodo minimo di
dodici mesi, anche non continuativi, documentata mediante
dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione
dell’interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, possono
continuare ad esercitare detta attivita’; per tali soggetti, il
mancato possesso della qualifica di educatore professionale
socio-pedagogico o di educatore professionale socio-sanitario non
puo’ costituire, direttamente o indirettamente, motivo per la
risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge ne’ per la loro modifica,
anche di ambito, in senso sfavorevole al lavoratore.
600. L’acquisizione della qualifica di educatore socio-pedagogico,
di educatore professionale socio-sanitario ovvero di pedagogista non
comporta, per il personale gia’ dipendente di amministrazioni ed enti
pubblici, il diritto ad un diverso inquadramento contrattuale o
retributivo, ad una progressione verticale di carriera ovvero al
riconoscimento di mansioni superiori.
601. All’attuazione delle disposizioni dei commi da 594 a 600 si
provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
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