Di seguito il testo che l’Apei ha consegnato al dibattito politico di una proposta di legge per l’istituzione di un ordine multialbo delle professioni educative
ISTITUZIONE DELL’ORDINE MULTIALBO DELLE PROFESSIONI EDUCATIVE E RIORDINO DELLE PROFESSIONI DI EDUCATORE E PEDAGOGISTA
Art. 1 Definizione di pedagogista e di educatore professionale socio-pedagogico
1. Il Pedagogista è un professionista che svolge funzioni intellettuali, progettuali e consulenziali con propria autonomia scientifica e propria responsabilità deontologica, attraverso l’uso di opportuni strumenti conoscitivi specifici di ordine teorico e metodologico, finalizzati all’osservazione, valutazione e intervento pedagogico, indirizzati alla persona, ai gruppi, alle organizzazioni sociali e alla comunità, in tutto il corso della vita, nonché attività didattica, di ricerca e di sperimentazione. Il pedagogista è responsabile del coordinamento dei servizi educativi.
2. L’Educatore professionale socio-pedagogico è un professionista che svolge funzioni intellettuali, progettuali e consulenziale con propria autonomia scientifica e propria responsabilità deontologica, attraverso l’uso di opportuni strumenti conoscitivi specifici di ordine teorico e metodologico, metodologico finalizzati all’osservazione, valutazione e intervento e pedagogico, indirizzati alla persona, ai gruppi, alle organizzazioni sociali e alla comunità, in tutto il corso della vita, nonché attività didattica, di ricerca e di sperimentazione.
3. Le professioni di educatore professionale sociopedagogico e di pedagogista possono essere esercitate in forma autonoma o di rapporto di lavoro subordinato.
Art. 2 Requisiti per l’accesso alla professione di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista
1. Per esercitare la professione di pedagogista è necessario aver conseguito laurea abilitante nelle classi di laurea magistrale LM‐50 Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM‐57 Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua, LM‐85 Scienze pedagogiche o LM‐93 Teorie e metodologie dell’e‐learning e della media education, Scienze dell’educazione vecchio ordinamento ed essere iscritti all’apposito albo professionale.
2. Per esercitare la professione di educatore professionale socio-pedagogico è necessario aver conseguito qualifica professionale di educatore professionale socio-pedagogico ad esito di laurea abilitante nella classe delle lauree L19 in scienze dell’educazione e della formazione o qualifica professionale di educatore professionale socio-pedagogico ai sensi dell’articolo 1, commi 596, 597 e 598 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 ed essere iscritti all’apposito albo professionale .
Art. 3 Istituzione dell’albo del pedagogista e dell’albo dell’educatore professionale socio-pedagogico
1. È istituito l’albo professionale degli educatori professionali socio-pedagogici.
2. È istituito l’albo professionale dei pedagogisti
3. È consentita la contemporanea iscrizione all’albo di cui al comma 1 e all’albo di cui al comma 2
Art. 4 Istituzione dell’ordine professionale del pedagogista e dell’educatore professionale socio-pedagogico
1. Gli iscritti all’albo dei pedagogisti e gli iscritti all’albo degli educatori professionali socio-pedagogici costituiscono l’ordine degli educatori professionali socio-pedagogici e dei pedagogisti. L’ordine è articolato a livello regionale. Gli oneri relativi all’istituzione e alla gestione dell’albo e dell’ordine sono a carico degli iscritti.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell’Università e con il Ministro per gli affari sociali, sono adottate le norme relative all’iscrizione e alla cancellazione dall’albo di cui all’articolo 3. Con il medesimo decreto sono disciplinati l’istituzione delle sedi regionali, l’istituzione del consiglio nazionale e i procedimenti elettorali.
Art. 5. Riorganizzazione delle professioni educative
1. Ogni riferimento alla professione di educatore per i servizi educativi per l’infanzia di cui al Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65 si intende riferito alla professione di educatore professionale socio-pedagogico di cui alla presente legge. I titoli di accesso alla professione di educatore per i servizi educativi per l’infanzia sono titolo di accesso all’albo di cui all’art. 3 c. 1 della presente legge. L’esercizio della professione di educatore per i servizi educativi per l’infanzia è subordinato all’iscrizione all’albo di cui al comma 1 dell’articolo 3 della presente legge.
2. La professione di educatore professionale socio-pedagogico è titolo di accesso alla professione di educatore in ambito penitenziario di cui all’articolo 82 della Legge 26 luglio 1975, n. 354. L’esercizio della professione di educatore in ambito penitenziario è subordinato all’iscrizione all’albo di cui al comma 1 dell’articolo 3 della presente legge.
3. L’educatore professionale socio-pedagogico svolge le funzioni relativa al servizio di assistenza all’autonoma e alla comunicazione di cui al comma 3 dell’articolo 13 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.
4. La professione di educatore professionale socio-pedagogico costituisce il titolo di accesso alla funzione di personale educativo nei convitti e negli educandati.
5. Le funzioni di coordinamento pedagogico territoriale di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 sono svolte dal pedagogista di cui alla presente legge.
Art. 6 Abrogazioni
1. Il comma 594 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 è abrogato limitatamente alle parole “Ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, le professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista sono comprese nell’ambito delle professioni non organizzate in ordini o collegi”.
Art. 7 Norme transitorie
1. In via transitoria posseggono il requisito di accesso all’albo di cui al comma 1 dell’articolo 3 della presente legge coloro che siano inquadrati a tempo indeterminato nei ruoli del Ministero della giustizia con in qualità di funzionario della professionalità giuridico – pedagogica di cui al Contratto collettivo nazionale integrativo del Ministero della Giustizia sottoscritto in data 2 marzo 2010.
2. In via transitoria, nelle more della realizzazione di nuovi concorsi e fino alla scadenza delle graduatorie, posseggono il requisito di accesso all’albo di cui al comma 1 dell’articolo 3 della presente legge coloro che, essendo risultati idonei ad un concorso pubblico per funzionario giuridico – pedagogico il cui bando di concorso sia stato pubblicato entro la data di entrata in vigore della presente legge, vengano assunti a tempo indeterminato nei ruoli del Ministero della giustizia in qualità di funzionario giuridico – pedagogico;
3. In via transitoria posseggono il requisito di accesso all’albo di cui al comma 1 dell’articolo 3 della presente legge coloro che siano inquadrati nei ruoli del Ministero dell’Istruzione in qualità di personale educativo dei convitti e degli educandati.
4. In via transitoria, nelle more della realizzazione di nuovi concorsi e fino alla scadenza delle graduatorie, posseggono il requisito di accesso all’albo di cui al comma 1 dell’articolo 3 della presente legge coloro che, essendo risultati idonei ad un concorso pubblico per personale educativo dei convitti e degli educandati il cui bando di concorso sia stato pubblicato entro la data di entrata in vigore della presente legge, vengano assunti a tempo indeterminato nei ruoli del Ministero dell’istruzione in qualità di personale educativo; In via transitoria e nelle more della realizzazione di nuovi concorsi possono essere attribuiti incarichi a tempo determinato come personale educativo nei convitti e negli educandati a coloro che siano risultati idonei ad un concorso pubblico per personale educativo dei convitti e degli educandati il cui bando di concorso sia stato pubblicato entro la data di entrata in vigore della presente legge. Coloro che siano risultati idonei in un concorso del Ministero dell’Istruzione per personale educativo possono accedere ai concorsi per la medesima funzione promossi dal Ministero dell’Istruzione.
5. La laurea in scienze dell’educazione ad ordinamento quadriennale e la laurea in pedagogia ad ordinamento quadriennale sono titolo di accesso all’albo di cui al comma 1 e all’albo di cui al comma 2 dell’articolo 3 della presente legge.
6. In via transitoria, e per un triennio successivo alla entrata in vigore della presente legge, sono esentati dall’obbligo di iscrizione agli albi di cui all’articolo 3 i pedagogisti e gli educatori professionali socio-pedagogici che alla data di entrata in vigore della presenta legge esercitano la professione di educatore professionale socio- pedagogico e pedagogista in regime di lavoro dipendente a tempo indeterminato presso enti pubblici e privati.
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