albo professionale pedagogisti ed educatori professionali sociopedagogici, ordine professionale

Anche l’Asgi è contraria al requisito di cittadinanza per esercitare le professioni di educatore professionale socio-pedagogico e pedagogista

In un mio articolo del 3 agosto (link da qui all’articolo) avevo se scorsa settimana avevo segnalato che l’iscrizione agli albi della legge 55 è condizionata al requisito di cittadinanza; pertanto, coloro che non siano cittadini italiani (anche se, per esempio, hanno conseguito la laurea in Italia) non possono accedere all’albo.

L’associazione giuristi dell’immigrazione (Asgi) ha preso posizione contro questa previsione della legge 55 in un articolo pubblicato sul sito dell’Associazione il 13 agosto scorso.

Nell’articolo, intitolato “L’assurda esclusione delle persone straniere dai nuovi albi professionali dei pedagogisti e degli educatori” si argomenta che la disposizione sia “particolarmente assurda e fortemente sospetta di incostituzionalità, per vari motivi”.

L’Asgi, inoltre, offre la propria consulenza e si mette a disposizione sul piano legale, invitando “i cittadini e le cittadine stranieri/e che fossero in possesso dei requisiti di iscrizione, ma che non possono farlo a causa della loro nazionalità, a rivolgersi al servizio antidiscriminazione per valutare la possibilità di iniziative legali”.

Le argomentazioni giuridiche messe in atto dall’Asgi sono le seguenti:

In primo luogo, educatori professionali socio-pedagogici e pedagogisti che ne hanno i requisiti di laurea o di qualifica operano legittimamente nel nostro paese e dall’entrata in vigore non potranno esercitare;, essendo pertanto condannati alla disoccupazione. In secondo luogo, tale previsione viene considerata illegittima in quanto “riattiva la tesi della ‘condizione di reciprocità’”’ che dottrina e giurisprudenza ritenevano ormai superata dall’art. 2 TU Immigrazione, tanto che persino il sito del MAE indica che i diritti dello straniero regolarmente soggiornante non sono più sottoposti alla clausola di reciprocità”. In terzo luogo la nota dell’Asgi evidenzia che non esistono motivazioni di interesse nazionale a limitare ai cittadini italiani l’esercizio della professione di educatore e di pedagogista (professione che, aggiungiamo noi, beneficia al contrario di una composizione multietnica del corpo di operatori). Infine,, Asgi rileva che la la clausola è in contrasto con la normativa di diritto comunitario che garantisce ai cittadini di paesi terzi titolari di permesso di soggiorno di luongo periodo parità di trattamento nell’accesso al lavoro autonomo e subordinato e e parità di trattamento nell’accesso alle organizzazioni professionali di categoria..

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