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Assistenza all’autonomia e alla comunicazione, riepiloghiamo

Un video Apei di qualche giorno fa ha funzionato da sasso nello stagno, scatenando una marea di polemiche su di una legittima e persino ovvia posizione dell’Apei sulle attività di assistenza all’autonomia e alla comunicazione.

La questione è vecchia, e ce ne occupiamo da tempo, non ultima l’iniziativa dell’Apei siciliana indirizzata alla città metropolitana di Messina.

Banalmente: riteniamo che le funzioni di assistenza all’autonomia e alla comunicazione debbano essere riferite al profilo professionale dell’educatore professionale sociopedagogico. Si tratta della soluzione più naturale e più ragionevole.

Perché:
  1. L’assistente all’autonomia e alla comunicazione non esiste come professione autonoma. Ad oggi, almeno. I riferimenti normativi che alcuni citano (Il Dpr 616/77 e la Legge 104/92) non parlano di una figura professionale, ma del servizio di assistenza. Non esiste una qualifica professionale o un profilo di assistente alla comunicazione nella normativa nazionale. Chiaro?
  2. L’educatore professionale – al contrario – è una qualifica professionale, e c’è una legge che ne definisce la riserva professionale, la Legge 205/2017, art. 1, cc. 594 – 602.
  3. Argomentare che, a normativa vigente non c’è un chiaro ed inequivocabile collegamento tra l’educatore professionale sociopedagogico e il servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione significa scoprire l’acqua calda. Qui stiamo argomentando una valutazioen politico – professionale precisa, fondata sulla normativa vigente. E cioè che per svolgere la professione connessa all’attività di assistenza all’autonomia e alla comunicazione la cosa più ragionevole è che questa sia ricompresa nella qualifica di educatore professionale sociopedagogico perché è ciò che di più affine esiste nel nostro ordinamento. Nell’ambito delle professioni sociali (l’assistente sociale, l’operatore sociosanitario, ecc) non esiste niente di analogo. Lo psicologo non lo cito proprio, perché lo psicologo è una professione sanitaria
  4. In questo momento storico, attuazione della delega contenuta nell’articolo 3 del Dlgs 66 come modificato dal Governo Conte è possibile riordinare una materia che tradizionalmente era assai disordinata. Basta che la conferenza unificata stabilisca un chiaro nesso, con l’educatore professionale sociopedagogico e definisca un quadro di percorsi di formazione post lauream (in particolare per quanto concerne i bisogni delle persone cieche e sorde). Forse lo stesso risultato sarebbe ottenibile con ricorsi di volta in volta sui bandi e sugli atti regionali che definiscono la formazione, ma è una strada molto lunga e costosa.
  5. Infine, se coloro che lavorano come assistenti venissero considerati educatori nessuno verrebbe licenziato perché siamo ancora in vigenza della sanatoria di cui alla Legge 205/2017, alla quale molti assistenti all’autonomia e alla comunicazione hanno pure già aderito. 
Che aspettate?

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