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Ddl semplificazioni 2024, quella previsione sui servizi da 0 a 36 mesi che non s’ha da fare

il Governo ha annunciato di aver approvato lo scorso 27 marzo un disegno di legge denominato ” Disegno di legge per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese” che all’articolo 29 introduce una serie di modifiche al decreto legislativo 65/2017 che norma il sistema 0-6. Ho pubblicato in questo link l’estratto del provvedimento in discussione.

C’è qualcosa che non torna in questo provvedimento. Il provvedimento integra l’articolo 2 del decreto legislativo 65/2017 e introduce un comma 4-bis. Questo nuovo comma introduce degli elementi di novità in relazione ai servizi educativi.

In primo luogo, introduce l’obbligo di istituzione di un progetto educativo e prescrive che tale progetto educativo sia attuato nell’ottica della continuità con l’attività della scuola di infanzia, confermando l’impianto unitario del sistema dalla nascita ai 6 anni. In secondo luogo evidenzia ulteriormente che il personale dei servizi educativi è l’educatore laureato. Nel provvedimento ciò è scritto in diversi punti, e non si vede che utilità possa avere. Ciò che appare non condivisibile è la terza previsione del comma 4-bis, laddove precisa che “non rientrano tra i servizi educativi per l’infanzia i servizi ludico-ricreativi o di mero accudimento”.

Questa previsione è inaccettabile. Parliamo di servizi dalla nascita ai tre anni: non si capisce a quali servizi ci si possa riferire. Quali sarebbero i servizi di mero accudimento in quella fascia di età? Questa precisazione introduce una pericolosa distinzione che nella migliore delle ipote”si sarà inapplicabile. Come si distingue un servizio “ludico-ricreativo” da un servizio di nido? Come si fa a dire che un servizio da zero a tre anni è un servizio “solo” ludico-ricreativo e un altro servizio, da zero a tre anni è un nido o un servizio integrativo al nido, tale cioè da determinare i criteri di qualità richiesti dalla legge? Come si fa a distinguere il mero accudimento, evitando che dei privati istituiscano nella fascia fino a 36 mesi servizi “di mero accudimento” che sfuggono ai requisiti qualitativi previsti dal Decreto legislativo 65/2017?

Questa previsione è pericolosa, e rischia di smontare l’impianto del sistema 0-6 anni.

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