coordinamento pedagogico, coordinatore pedagogico

Il pedagogista e il coordinamento pedagogico nel sistema 0 – 6 anni

I requisiti per accedere alla professione di pedagogista sono definiti in maniera molto puntale dal comma 595, che definisce in maniera molto puntuale i titoli di accesso, che sono identificati nelle seguenti classi di laurea magistrale:

  • LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi
  • LM-57 Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua
  • LM-85 Scienze pedagogiche
  • LM-93 Teorie e metodologie dell’e-learning e della media education

Lo stesso comma, peraltro, precisa che si tratta di laurea abilitante. Questa precisazione richiama le conseguenze previste per l’esercizio abusivo della professione (art. 348 cp) laddove si fa riferimento all’esercizio abusivo di “una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato”.

Per come è definito il gruppo di commi cui facevo riferimento, le professioni di educatore professionale  socio-pedagogico e di pedagosta sono pensate come due professioni differenti, e scollegate in merito ai titoli di accesso. Soprattutto, diversamente da come succede per psicologi e assistenti sociali, il titolo di accesso alla professione di pedagogista (diversamente dagli albi A di queste due professioni) non è assorbente la professione di educatore. In altre parole, se chi è iscritto nella sezione A dell’albo degli assistenti sociali acquisisce anche il valore legale dell’albo B, non accade la stessa cosa per  pedagogisti e gli educatori. I pedagogisti non assorbono la professione di educatore.

Si pone pertanto la questione di quali debbano essere i titoli di accesso alla professione di coordinatore pedagogico. Innanzitutto, cosa è il coordinamento pedagogico. Il DLgs 65/2017, all’articolo 7 (che è rubricato “Funzioni e compiti degli enti locali”) attribuisce ai comuni il compito di attivare, “valorizzando  le risorse professionali presenti nel Sistema integrato di educazione e di istruzione, il coordinamento pedagogico dei servizi sul proprio territorio, in collaborazione con le istituzioni scolastiche e i gestori privati”. In altre parole, il coordinamento pedagogico è una funzione “di sistema” che viene posta in capo all’ente locale, che orienta le politiche educative dello 0-6 di una determinata comunità. 

Ora, chi può operare come educatore di nido? Il DLgs 65/2017  dice al nido possono operare i laureati in scienze della formazione primaria (ma solo con un anno  aggiuntivo di formazione sull’infanzia 0-6) e i laureati L19 “con indirizzzo” (ossia con, nei tre anni, 55 cfu sull’infanzia, ma con la sola triennale). E’ come se il legislatore avesse aperto la possibilità di operare nei nidi ai laureati in scienze della formazione primaria in funzione del sistema 0-6 anni e in maniera sussidiaria (previo anno integrativo) rispetto ai laureati L19.

Il fatto che sia il pedagogista debba fare il coordinatore pedagogico, poi, appare intuitivo ed autoevidente, per quanto i titoli di accesso alla professione non siano definiti in maniera puntuale dal DLgs 65/2017, Questo perchè il pedagogista (per come è concepito nel sistema formativo) è la magistrale dell’educatore (la cui laurea di accesso alla professione di educatore per i servizi educativi all’infanzia (L19 con indirizzo o SFP con anno integrativo). Ma anche per un altro ordine di valutazioni: il pedagogista ha questa connotazione territoriale e interdisciplinare molto connotate, molto più di scienze della formazione primaria, che è progettata ab initio per l’insegnamento più che per il sistema dei servizi sociali ed educativi. 

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