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DDL semplificazioni, le parti che riguardano i servizi per l’infanzia

Il 27 marzo scorso il Governo ha presentato un disegno di legge denominato Disegno di legge per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese. All’articolo 29 il provvedimento contiene alcune disposizioni che vanno a modificare il Dlgs 65/2017 in relazione ai servizi per l’infanzia che vengono riportati di seguito:

Articolo 29

[…]

  1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) all’articolo 2, dopo il comma 4, è aggiunto il comma 4-bis: “I servizi educativi per l’infanzia sono caratterizzati da un progetto educativo in continuità con la scuola dell’infanzia e spazi, tempi e organizzazione coerenti con tale progetto. Nei servizi educativi per l’infanzia opera personale educativo qualificato in possesso del titolo di accesso di cui all’articolo 14, comma 3 del presente decreto. Non rientrano tra i servizi educativi per l’infanzia i servizi ludico-ricreativi o di mero accudimento.”;
    b) all’articolo 5, comma 1, è aggiunta la lettera f-bis): “attiva azioni di monitoraggio, che coinvolgono le Regioni e gli Enti locali, in merito all’impiego delle risorse del Fondo nazionale di cui all’articolo 12 del presente decreto, delle risorse regionali della programmazione dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia di cui all’articolo 12, comma 4, e delle risorse stanziate dagli Enti locali per gli interventi previsti dal Piano di azione nazionale pluriennale di cui all’articolo 9, comma 4.”;
    c) all’articolo 6, comma 1, lettera e), dopo le parole “concorrono al monitoraggio e alla valutazione del Sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera d)” sono aggiunte le seguenti parole “e lettera f-bis). A tal fine, verificati i dati comunicati dagli Enti locali in merito all’impiego delle risorse e alla coerenza degli stessi con la programmazione regionale, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano li convalidano e li trasmettono al Ministero dell’istruzione e del merito.”;
    d) all’articolo 7, comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole “e trasmettono annualmente i dati relativi al monitoraggio statale e regionale in merito all’impiego delle risorse del Fondo di cui all’articolo 12 del presente decreto. A tal fine, rendicontano l’utilizzo delle risorse statali, regionali e comunali per l’attuazione degli interventi previsti dal Piano di azione nazionale pluriennale di cui all’articolo 8 del presente decreto.”;
    e) all’articolo 8, il comma 3 è sostituito dal seguente:
    “3. Alla scadenza del periodo di attuale vigenza del Piano di azione nazionale pluriennale, il Ministro dell’istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta i successivi Piani di azione nazionale di durata quinquennale.”;
    f) all’articolo 10, comma 5, il secondo periodo è soppresso;
    g) all’articolo 12, comma 2, lettera b, dopo le parole “dei servizi educativi per l’infanzia” sono aggiunte le parole “accreditati” e dopo le parole “e della loro qualificazione” sono aggiunte le parole “, anche al fine di ridurre la partecipazione economica delle famiglie”;
    h) all’articolo 14, comma 3, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Continuano ad avere validità per l’accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l’infanzia la laurea triennale L-19 e la laurea quinquennale LM-85bis, purché conseguite entro l’anno accademico 2018/2019. Continuano altresì ad avere validità per l’accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l’infanzia i titoli previsti dalle previgenti normative regionali purché conseguiti entro gli specifici termini previsti dalle stesse e, comunque, non oltre l’anno scolastico o accademico 2018/2019”.

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