La professione di pedagogista è regolata dai commi 594 – 601 dell’articolo 1 della L. 205/2017. I requisiti per accedere alla professione sono definiti in maniera molto puntale dal comma 595, che definisce in maniera molto puntuale i titoli di accesso, che sono identificati nelle seguenti classi di laurea magistrale:
- LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi
- LM-57 Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua
- LM-85 Scienze pedagogiche
- LM-93 Teorie e metodologie dell’e-learning e della media education
Lo stesso comma, peraltro, precisa che si tratta di laurea precisando, peraltro che si tratta di laurea abilitante. Questa precisazione sembra richiamare le conseguenze previste per l’esercizio abusivo della professione (art. 348 cp) laddove si fa riferimento all’esercizio abusivo di “una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato”.
L’altro aspetto che ti segnalavo è che per come è definito il gruppo di commi cui facevo riferimento, le professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagosta sono pensate come due professioni differenti, e scollegate in merito ai titoli di accesso. Soprattutto, diversamente da come succede per psicologi e assistenti sociali, il titolo di accesso alla professione di pedagogista (diversamente dagli albi A di queste due professioni) non è assorbente la professione di educatore. In altre parole, se chi è iscritto nella sezione A dell’albo degli assistenti sociali acquisisce anche il valore legale dell’albo B, non accade la stessa cosa per pedagogisti e gli educatori. I pedagogisti non assorbono la professione di educatore.