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Ausili e tempi aggiuntivi per persone con disabilità nei concorsi pubblici

La Legge 68/99,, all’articolo 16 stabilisce che “i disabili possono partecipare a tutti i concorsi per il pubblico impiego, da qualsiasi amministrazione pubblica siano banditi” e che al fine di agevolare tale partecipazione “i bandi di concorso prevedono speciali modalità di svolgimento delle prove di esame per consentire ai soggetti suddetti di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri”.

Tale previsione normativa, non ha mai avuto una disposizione applicativa di dettaglio. Una disposizione analoga era però presente nella Legge 104/92 che all’articolo 20 (rubricato “Prove d’esame nei concorsi pubblici e per l’abilitazione alle professioni” laddove prevedeva che “la persona handicappata sostiene le prove d’esame nei concorsi pubblici e per l’abilitazione alle professioni con l’uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo specifico handicap”. La legge prevede che nella domanda il partecipante debba specificare specificare “l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi“.

In merito interviene la circolare del Ministro della Funzione Pubblica del 30 ottobre 1995, n. 20 sull'”Applicazione dell’art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate). Parere del Consiglio di Stato n. 785/1995″.
In merito alla fruizione, da parte di persone con disabilità, dei tempi aggiuntivi nelle prove di esame di concorsi pubblici tale circolare precisa che “la fruizione di tale beneficio presuppone sempre la sussistenza di un minimo di capacità lavorativa, necessario per l’instaurazione del rapporto di impiego”. La medesima circolare, citando il pare del Consiglio di Stato numero 785 del 14 giugno 1995 precisa che l’accertamento, da parte dell’organo sanitario competente, del diritto ai tempi suppletivi nelle prove concorsuali, previsto dal citato art. 20, comma 1, non incide minimamente sull’accertamento relativo alla sussistenza della capacità lavorativa del soggetto handicappato anche se effettuato dallo stesso organo sanitario, trattandosi di atti aventi finalità diverse e quindi tra loro non collegati.
Incidentalmente detta circolare precisa che tale accertamento debba essere effettuato attraverso un “organo sanitario competente”, non precisa quale sia la struttura dotata di tale competenza, né a dire il vero la legge prevede l’obbligo di coinvolgere una struttura sanitaria. Talvolta però i bandi di concorso chiedono l’intervento di una certificazione medica attestante l’esigenza di tempi o di ausili, producendo a cascata problemi ai cittadini con disabilità che intendono partecipare ai concorsi e alle aziende sanitarie.
Infine, è utile ricordare come il comma 2-bis della Legge 104/92, inoltre, (introdotto dall’articolo 25, comma 9 del DL 90/2014, il cosiddetto Decreto Semplificazioni) prevede che “La persona handicappata affetta da invalidità uguale o superiore all’80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista“.

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