albo professionale pedagogisti ed educatori professionali sociopedagogici, ordine professionale

Sono coordinatore di nido, ma non sono pedagogista, posso continuare a lavorare dopo l’introduzione dell’albo?

La funzione di coordinatore dei servizi di nido non era definita con chiarezza in capo al pedagogista. Il legislatore però aveva previsto una sanatoria, dando per scontato che il nuovo titolo per coordinare i nidi fosse la laurea magistrale abilitante alla professione di pedagogista. Il Decreto legislativo 65/2017 infatti prevedeva già una sanatoria per coloro che fossero in possesso del titolo di coordinatore dei servizi educativi dell’infanzia con titoli che erano validi nelle normative regionali anteriormente al 30 maggio 2017.
Il comma 3 bis dell’articolo 14 recita infatti:

3-bis. Al fine di conseguire risparmi di spesa, continuano altresì ad avere validità per l’accesso ai posti di coordinatore di struttura educativa i titoli conseguiti entro la data di entrata in vigore del presente decreto

D. Lgs. 65/2017, art. 14 c. 3.-bis

Ora, tale previsione cascava in un contesto in cui non era scritto da nessuna parte quale dovesse essere la qualifica professionale del coordinatore pedagogico, pe quanto la cosa si potesse ragionevolmente dedurre come ho spiegato in questo articolo. A

Con l’approvazione della Legge 55 le cose sono cambiate. Il coordinamento viene posto tra le attività di competenza del pedagogista e a questo punto la riserva professionale per i nidi è divenuta più solida.
L’articolo 1 della Legge 55/2024 infatti prevede la funzione del coordinamento tra quelle di competenza del pedagogista.

Per questo l’entrata in vigore della Legge 55/2024 rende la professione di coordinatore di servizi di nido obbligatoriamente posta in capo al pedagogista. Naturalmente, restano fermi i titoli di studio conseguiti entro il 30 maggio 2017 che consentivano di esercitare la funzione di coordinatore.

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27 thoughts on “Sono coordinatore di nido, ma non sono pedagogista, posso continuare a lavorare dopo l’introduzione dell’albo?

  1. Anna Saturnini ha detto:

    Buongiorno sig. Nicodemo, volevo chiedere info per l’ iscrizione all Albo… Io ho un diploma magistrale presso istituto magistrale nel 1999 e certificazione dell anno integrativo nel 2000. Io devo compilare solo il modulo per educatori ma al punto 5 la mia risposta è possesso qualif di educat profess…ma comma 597 o 598 della legge del 27 dicembre 2017, n 205…attendo riscontro
    Grazi, cordiali saluti, Anna

    1. è un titolo valido ai sensi del Dlgs 65/2017, art. 14.

  2. Francesca ha detto:

    Buongiorno
    Il diploma di tecnico dei servizi sociali
    Che attualmente mi fa lavorare nei servizi prima infanzia (0-3)
    Sono validi per l’iscrizione all’albo?
    Io ho anche preso i 24 cfu
    E lavoro da 4 anni
    Grazie in anticipo

    1. I titoli validi per operare nei nidi e conseguiti prima del 30 maggio 2017 continuano ad essere validi

      1. elena de nardo ha detto:

        Buongiornio, chiedo gentilmente di conoscere n quale norma è indicato questo: restano fermi i titoli di studio conseguiti entro il 30 maggio 2024 che consentivano di esercitare la funzione di coordinatore
        Grazie.

        1. 30 maggio 2017. Articolo 14, comma 3 bis del Decreto legislativo 65/2017. C’è scritto nell’articolo

  3. Auletta ha detto:

    Buongiorno riguardo l iscrizione all albo i laureati in scienze dell educazione indirizzo educatore professionale vecchio ordinamento dove devono inserire il titolo nei rispettivi moduli? In quale dicitura?

    1. Laddove viene indicato che hanno un titolo valido per operare come educatore nei servizi educativi di infanzia di cui al decreto legislativo 65/2017

  4. Flavia Carbone ha detto:

    Buongiorno, vorrei sapere quali titoli consentivano di esercitare la funzione di coordinatore prima del 30 maggio 2024 in Friuli e quindi sono validi per l’iscrizione all’albo dei pedagogisti.
    Gazie

    1. 30 maggio 2017. Va verificato nelle normative regionali

      1. Flavia Carbone ha detto:

        Buonasera,
        la ringrazio per la risposta, ma non c’è chiarezza, Moreno Castagna mi ha risposto che per l’iscrizione all’albo dei pedagogisti i requisiti regionali non sono validi anche se conseguiti prima del 30 maggio 2017.
        Come mi comporto?

        1. Moreno Castagna ha ragione. I requisiti di iscrizione in albo dei pedagogisti sono definiti chiaramente dalla Legge e l’articolo 14 comma 33 bis non è contemplato

      2. Flavia Carbone ha detto:

        Nello specifico chiedo, per fugare ogni dubbio, se i titoli regionali conseguiti prima del 30 maggio 2017 sono validi per iscriversi all’ albo dei pedagogisti.
        Grazie

        1. no, i titoli regionali per il coordinamento non sono validi per l’accesso all’albo dei pedagogisti

  5. Silvia ha detto:

    Buona sera.
    Sono un’educatrice di nido d’infanzia senza diploma specifico.
    Ho una laurea in lettere V.O. , nel 2018 ho frequentato un master in coordinamento nidi e servizi per la prima infanzia e quest’anno ,dopo un abbreviazione di carriera ( laurea lettere V.O. e master) mi sono laureata in Scienze pedagogiche LM 85.
    Potrò iscrivermi all’albo grazie al servizio prestato sino ad oggi e anche a quello dei pedagogisti, ma la mia laurea LM 85 non è considerato titolo valido anche per l’albo degli educatori?
    La ringrazio anticipatamente.

    1. Puoi iscriverti in prima applicazione all’albo degli educatori e sei in possesso di un requisito ordinario di accesso all’albo dei pedagogisti

  6. Renata Renoldi ha detto:

    Salve, per chi ha il diploma scienze umane conseguito nel 2021, che ha 57 anni con 34 anni di servizio nel nido di una scuola paritaria. Rientra nella graduatoria per l’iscrizione all’albo degli educatori?

    1. non ho capito comme fai ad avere 34 anni di servizio avendo conseguito il diploma nel 2021

  7. Gerardo ha detto:

    Mi scusi ma non è chiaro dall’articolo. Attualmente un coordinatore di asilo nido, che ha una LM51 (Psicologia Applicata) conseguita nel 2022, e da tale data esercita questa professione, deve iscriversi a uno di questi due albi? E’ tutto molto fumoso sinceramente, e nessuno riesce a dare una risposta chiara.

    1. ritengo che con l’introduzione della Legge il principio per cui per essere coordinatore di un nido è necessario essere pedagogista diventi effettivamente applicabile. Pertanto, ritengo che i titoli conseguiti dopo il 30 maggio 2017 non possano dare accesso al coordinamento dei nidi

  8. Chiara Moretti ha detto:

    Buon giorno sono Chiara Moretti, sono psicologa e ho svolto per 13 anni la professione di coordinatore pedagogico di nido e scuola dell’Infanzia. Non mi sono iscritta all albo dei Pedagogisti perché avevo capito che non potevo piu svolgere la professione di coordinatore pedagogico, dopo la attivazione dell albo dei Pedagogisti. Ho sbagliato a non iscrivermi, visto che la laurea in psicologia (titolo regionale valido in Veneto per esercitare la professione di coordinatore pedagogico) l ho conseguita nel 2002? La ringrazio. Arrivederci

    1. All’albo dei pedagogisti non avresti comunque potuto iscriverti. La professione di coordinatore pedagogico ritengo che tu possa ancora svolgerla indipendentemente dall’albo qualora il tuo titolo di studio era previsto nella tua normativa regionale

  9. Antonella ha detto:

    Buonasera, le risulta che ci sia una legge che preveda l’obbligo della figura professionale dello psicologo tra l’organico di un asilo privato? la ringrazio per il tempo dedicatomi

  10. Consuelo Privato ha detto:

    Salve sono laureata in scienze dell.educazione v.o. nel 2005 con indirizzo educatore professionale extrascolastico.
    Con la nuova legge dopo iscrizione ai due albi potrei lavorare nelle scuole come pedagogista o educatore o assistente alla autonomia e alla comunicazione.
    Grazie

  11. Consuelo privato ha detto:

    Buongiorno
    Sono laureata in scienze dell’educazione v.o. nel 2005 , quale dicitura usare per indicare titoli di studio conseguito nei moduli di iscrizione all’albo per educatore e pedagogista.
    Grazie in anticipo per la risposta!

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