Ho più volte fatto articoli o video sulla questione dell’indirizzo infanzia per la laurea in scienze dell’educazione. Dato che, anche dopo l’ultimo articolo mi continuano ad arrivare richieste di chiarimento sulle situazioni individuali, provo a fare uno specchietto immediato per chiarire le singole posizioni individuali.
Come è noto, per operare al nido, micronido, sezioni primavera e servizi integrativi al nido è necessario avere i requisiti di educatore dei servizi educativi dell’infanzia, professione alla quale si accede con
- laurea in scienze dell’educazione ad indirizzo infanzia.
- Laurea in scienze della formazione primaria rrricchita da un anno di corso di specializzazione.
Quindi, se avete una laurea L19 in Scienze dell’educazione con indirizzo infanzia potete operare al nido. Ma come faccio a sapere se ho una L19 in Scienze dell’educazione con indirizzo infanzia? Andatevi a vedere la certificazione che vi ha rilasciato l’università.
Cosa succede a chi non ha l’indirizzo infanzia? Si possono dare tre casi:
- Ho conseguito la L19 senza indirizzo entro l’anno accademico 2018 – 2019 (quindi entro marzo 2020): in questo caso la laurea conseguita si intende con indirizzo;
- Ho conseguito la L19 senza indirizzo oltre l’anno accademico 2018 – 2019 (quindi oltre marzo 2020). In questo caso posso conseguire l’indirizzo infanzia all’esterno del mio percorso di studi come corso universitario della durata di un anno.
Nota finale. Troverete in giro chi argomenta che l’elemento discriminante sull’indirizzo non è il conseguimento del titolo ma l’iscrizione all’università. Il ragionamento potrebbe pure essere fondato sul piano dell’argomentazione, perchè se io mi sono iscritto nel 2016, quando l’indirizzo infanzia non esisteva ancora e mi sono laureato dopo il 2020 è ingiusto che mi ritrovi senza indirizzo.
Per quanto condivida questa visione, a mio modo di vedere essa è infondata su di un piano normativo, e vi invito a studiarvi le fonti e di farmi sapere cosa ne pensate
Buonasera queste fonti dove si trovano? Io mi sono laureata entro le tempistiche di cui ha parlato in scienze dell’educazione e formazione (marzo 2020), quindi dovrebbe essere ad indirizzo ma mi piacerebbe leggere queste fonti
Le trovi qui: http://www.gianvincenzonicodemo.it/normativa-educatore-infanzia/
Salve, mi sono laureata a marzo 2022 in scienze dell’educazione L19 senza indirizzo per l’infanzia. Nella Nota di chiarimento 14176 dell’8.08.2018, si può leggere che ” Poiché la disciplina transitoria delineata dall’articolo 14 del decreto legislativo
65/2017 creerebbe una soluzione di continuità nel passaggio dal sistema previgente
al nuovo modello della laurea a indirizzo specifico, non appare sostenibile il vuoto
ordinamentale nella parte in cui si prevede la validità del titolo di laurea L-19 o di altri
titoli riconosciuti validi dalle normative regionali, entro la data di entrata in vigore del
decreto legislativo (31 maggio 2017).
L’unica interpretazione possibile appare quella che assicuri, fino all’attivazione
degli indirizzi specifici della Laurea L-19 e dei corsi di specializzazione per i laureati
in Scienze della formazione primaria, il principio di affidamento di coloro che hanno
conseguito o stanno conseguendo la laurea L19 in relazione agli sbocchi
professionali previsti al momento dell’immatricolazione, anche in ragione del principio
di irretroattività delle leggi.
Parimenti tale interpretazione assicura il pari diritto dei titolari degli ulteriori
titoli riconosciuti dalle normative regionali e il diritto all’educazione rispetto al rischio
di compromessa effettività dei servizi educativi per mancanza di personale
qualificato.
Pertanto, si fa presente che, fino all’attivazione dei percorsi di laurea L-19 ad
indirizzo specifico, di cui alla Tabella B del decreto ministeriale n. 378/2018 e dei
corsi di specializzazione per laureati in scienze della formazione primaria, di cui al
medesimo decreto, continuano ad avere validità ai fini dell’accesso alla professione
di educatore per i servizi educativi i titoli riconosciuti in precedenza validi dalle
normative regionali.
In particolare, sino al recepimento da parte degli Atenei di quanto previsto dal
D.M. n. 378/2018, oltre ai titoli riconosciuti validi dalla normativa regionale,
continueranno ad avere validità, ai fini dell’accesso alla professione, i titoli conseguiti
all’interno della classe L-19, pur in assenza dell’indirizzo specifico di cui al D.M. n.
378/2018, e i titoli di laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione
primaria (LM-85bis), pur in assenza dell’integrazione del corso di specializzazione
per complessivi 60 CFU.”
Visto questo chiarimento, essendomi iscritta al corso di laurea nel 2018, quando ancora tra gli sbocchi lavorativi della L19 “generica” c’era la professione di educatore di asilo nido ed i corsi di laurea specifici non erano in funzione, posso ritenere la mia laurea abilitante?
Salve, mi sono laureata in scienze dell’educazione e della formazione a indirizzo socio pedagogico il 3 giugno 2020 (aa2029/2020) so che risulterebbe fuori tempo previsto ma avendo appunto l’indirizzo socio pedagogico posso lavorare nella scuola 0/3?
Buongiorno, mi sono laureata in scienze dell’educazione e della formazione a indirizzo socio pedagogico nell’aa 2019/2020 (e iscritta nel settembre 2017).
Lavoro tuttavia dal 2010 a tempo indeterminato nel nido e con contratto da educatrice dal gennaio 2018. Ho letto il decreto legge ed è citato che sono fatti salvi alla nuova legge sul sistema integrato gli accessi alla professione dall’anno scolastico 2019/2020 quindi dovrei rientrare nel vecchio sistema previsto grazie alla data di assunzione precedente.
Mi conferma che è così? Rientro all’albo degli educatori?
Dovrei approfondire. Sulla base di quale titolo di studio lavori nel nido dal 2010? Se hai un titolo di studio valido per l’accesso alla professione di educatore di nido e conseguito prima del 15 giugno 2020 puoi continuare ad esercitare. Con l’albo ritengo che la questione dell’indirizzo decadrà