Come è noto, all’insegnamento nelle scuole dell’infanzia si accede con laurea magistrale Lm85bis in scienze della formazione primaria. La laurea in scienze della formazione primaria è l’unico titolo di studio volto all’insegnamento nella scuola di infanzia. Per l’accesso ai servizi educativi per l’infanzia (nidi, micronidi, sezioni primavera, servizi integrativi al nido) è previsto una doppia possibilità.
Il personale dei servizi educativi per l’infanzia è infatti l’educatore dei servizi educativi dell’infanzia, professione alla quale si accede con
- laurea in scienze dell’educazione ad indirizzo infanzia.
- Laurea in scienze della formazione primaria rrricchita da un anno di corso di specializzazione.
L’indirizzo infanzia e il corso di specializzazione sono normato, oltre che dal più volte citato DLgs 65/2017, dal Decreto Ministeriale 378/2018 recante “Titoli di accesso educatore servizi infanzia” e dalla Nota di chiarimento 14176 dell’8.08.2018 sui “Titoli di accesso alla professione di educatore dei servizi educativi per l’infanzia”.
Nello specifico, il Dm 378/2018 ha il compito di definire la professione di educatore per i servizi educativi per l’infanzia e le modalità di attuazione della relativa formazione; istituisce inoltre il corso di specializzazione sull’infanzia per i laureati in scienze della formazione primaria e definisce il contenuto dei 55 cfu di indirizzo per la laurea in scienze dell’educazione. Il Dm 378 inoltre stabilisce aspetti di organizzazione e gestione dei corsi, come le modalità di riconoscimento di crediti formativi universitari maturati nell’ambito di altri percorsi universitari, le modalità di attuazione del tirocinio e della prova finale.
Un aspetto molto importante è riportato al comma 2 dell’articolo 9 del decreto e prevede – dando attuazione ad una norma contenuta già nel D.Lgs 65/2017 – che i laureati in scienze dell’educazione che si iscrivono (previa prova di ammissione) al corso di studi in scienze della formazione primaria possano iscriversi direttamente al terzo anno.
Nel momento in cui veniva emanato il Decreto Fedeli si poneva un problema applicativo di non poco conto.
Il D.Lgs 65/2017 aveva stabilito (Art. 4, c. 1, lett. e) che l’accesso alla professione di educatore per i servizi educativi per l’infanzia fossero necessari i titoli prima citati (laurea in scienze dell’educazione con indirizzo infanzia; laurea magistrale in scienze della formazione primaria con specializzazione infanzia di un anno accademico). Parimenti, il medesimo decreto prevedeva che la nuova disciplina si applicasse agli accessi alla professione a partire dall’anno accademico 2019 – 2020 (art. 14, c.3). Si poneva pertanto un problema applicativo: a partire dall’entrata in vigore della Legge coloro che si erano laureati non avrebbero potuto accedere all’indirizzo perché non istituito (e non istituibile) ancora, ma una volta laureati il loro titolo di studio non avrebbe avuto valore
Si poneva il problema di capire, cioè, che valore avessero al fine dell’accesso alla professione di educatore di nido i titoli di studio conseguiti tra il primo giugno 2017 e l’avvio dell’anno scolastico 2019 – 2020. Costoro non avevano potuto iscriversi ai corsi di laurea con indirizzo in quanto i contenuti dell’indirizzo erano stati definiti soltanto con il Dm 378/2018. In merito a questo vuoto temporale il Ministero, con la nota di chiarimento 14176 dell’8.08.2018 sui “Titoli di accesso alla professione di educatore dei servizi educativi per l’infanzia”. L’orientamento definito dal Ministero nella nota di chiarimento prevedeva “che, fino all’attivazione dei percorsi di laurea L-19 ad indirizzo specifico, di cui alla Tabella B del decreto ministeriale n. 378/2018 e dei corsi di specializzazione per laureati in scienze della formazione primaria, di cui al medesimo decreto, continuano ad avere validità ai fini dell’accesso alla professione di educatore per i servizi educativi i titoli riconosciuti in precedenza validi dalle normative regionali. In particolare, sino al recepimento da parte degli Atenei di quanto previsto dal D.M. n. 378/2018, oltre ai titoli riconosciuti validi dalla normativa regionale, continueranno ad avere validità, ai fini dell’accesso alla professione, i titoli conseguiti all’interno della classe L-19, pur in assenza dell’indirizzo specifico di cui al D.M. n. 378/2018, e i titoli di laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria (LM-85bis), pur in assenza dell’integrazione del corso di specializzazione per complessivi 60 CFU”.
Visto che mancano tanti insegnanti di sostegno, date la possibilità ai laureati in scienze dell’educazione L 19 a fare il sostegno per l’infanzia e primaria !! Il corso TFA non può sostituire una laurea !
La L.19 crea solo false speranze,dopo aver studiato non ti ritorna nulla indietro ,misere paghe e nulla durante le festività o durante l’estate ,un lavoro meraviglioso quello dell’educatori ma che porta al precariato e alle misere paghe