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Requisiti per le supplenze nei nidi comunali; cosa dice (davvero) la nota dei ministri Zangrillo e Nordio dell’8 agosto 2024

L’8 agosto è stata diffusa tramite il sito del Ministero della Pubblica amministrazione la notizia di una nota (che però non viene diffusa dal sito) secondo la quale i Ministri annunciano che non ci saranno problemi in relazione all’avvio del prossimo anno scolastico, in quanto “i Comuni potranno […] continuare a utilizzare fino all’anno scolastico 2026-2027 le graduatorie comunali vigenti del personale educativo e ausiliario, anche in deroga al possesso del titolo di studio come previsto dall’articolo 15-bis del decreto-legge n.19 del 2024”.

La notizia, per la verità arriva il giorno dopo la mancata proroga dei termini di iscrizione in prima applicazione della legge 55/2024, ma non fa riferimento direttamente alla legge che istituisce albi ed ordine. Si tratta peraltro di una news quasi uguale ad un analogo articolo pubblicato il 9 aprile, sempre sul sito del Ministero della Pubblica amministrazione in riferimento al medesimo provvedimento.

Ma cosa dice l’articolo 15-bis del Dl 19 del 2024 citato nella nota? L’articolo è rubricato “Misure urgenti per assicurare la continuità dei servizi educativi e scolastici dell’infanzia” e prevede che

1. Al fine di assicurare la continuità dell’erogazione dei servizi educativi e scolastici comunali dell’infanzia, le graduatorie comunali vigenti del personale scolastico educativo e ausiliario gestite direttamente dai comuni possono essere utilizzate fino all’anno scolastico 2026/2027, anche in deroga al possesso del titolo di studio previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali per il triennio 2019-2021, per l’immissione in servizio a tempo determinato nonché per l’immissione in servizio a tempo indeterminato nell’Area degli istruttori nei casi in cui il personale abbia maturato almeno tre anni di esercizio dell’attività professionale. La deroga di cui al primo periodo si applica esclusivamente ai soggetti già iscritti nelle suddette graduatorie. […]

Il problema di fondo al quale fa riferimento la nota non ha a che vedere con l’albo e l’ordine, ma co gli inquadramenti negli enti locali.

Il contratto collettivo nazionale delle Funzioni locali prevede che le nuove assunzioni degli educatori si debbano effettuare con un inquadramento da funzionario, inquadramento che richiede il possesso del requisito della laurea. In altre parole: dato che l’accesso alla professione di educatore prevede il requisito della laurea, l’educatore di nido viene giustamente pagato come qualunque altro laureato (ad esempio: un educatore di nido viene inquadrato nell’ente locale con lo stesso inquadramento e stipendio di un avvocato nel medesimo ente locale).

Pertanto, con il nuovo contratto collettivo nazionale, per partecipare ai concorsi presso i Comuni è necessario essere in possesso esclusivamente della laurea in scienze dell’educazione. I comuni avevano chiesto alcuni anni fa e ottenuto dal Governo 2 anni scolastici di validità delle graduatori e per poter attivare i nuovi bandi di concorso per le supplenze, che avrebbero previsto l’accesso soltanto di personale laureato. Di conseguenza, coloro che erano in graduatoria con diploma (perchè la legge lo consentiva) per le supplenze avranno 3 anni di tempo adeguarsi conseguendo la laurea e continuare a concorrere per le supplenze.

Pertanto:

  • la nota non modifica i requisiti per l’accesso alla professione di educatore di nido nei servizi privati ma riguarda solo gli enti pubblici
  • la nota riguarda soltanto i comuni che avevano delle graduatorie per le supplenze vigenti alla data del 7 luglio 2024
  • resta fermo che chi lavora nei nidi una volta che gli albi saranno stati popolati dovrà essere iscritto in albo,
  • chi è in graduatoria e non è in possesso del titolo di laurea ha tre anni di tempo per conseguire la laurea. Se non consegue la laurea non potrà più accedere all’impiego pubblico nei nidi

Fin qui i fatti. Aggiungo, in coda, una considerazione personale in merito alla nota (le opinioni). Era proprio necessario un provvedimento di questo tipo? Si, il provvedimento era necessario, perchè c’è un tempo tecnico per i comuni per produrre nuove graduatorie e l’anno accedmico 2024- 2025 non avrebbe potuto partire. Quello che non si capisce è come mai questa fase transitoria sia stata prorogata fino al 2026 – 2027. Tre anni è davvero molto tempo, sufficiente perchè chi non aveva la laurea possa conseguirla al fine di poter continuare a partecipare alle supplenze. Tutto sommato, non si tratta di un provvedimento di sanatoria: si tratta di un provvedimento di proroga delle graduatorie, finito il quale sarà necessario il nuovo titolo senza possibilità di deroga. Fermo restando che è – oltre a questo titolo – necessaria l’iscrizione nell’albo degli educatori professionali socio-pedagogici.

Resta il fatto che tutti i nuovi concorsi per educatore di nido prevedono già da parecchi mesi l’inquadramento come funzionario (laureato) e il requisito di accesso della laurea.

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