Apei Campania, Educatori in sanità, educazione, regione campania

… e spunta la nota della Regione Campania che dice che gli educatori professionali socio-pedagogici non possono lavorare in sanità. Ma poi il Tar Campania…

Gli appassionati del genere sanno che nel nostro ordinamento sono presenti due distinte professioni di educatore professionale. L’una è l’educatore professionale socio-pedagogico, l’altra l’educatore professionale socio-sanitario. La prima è una professione originariamente sociale e la seconda è una professione originariamente sanitaria. Sanno pure – gli appassionati del genere – che dal 2017 ad oggi si sono susseguite delle norme che hanno definito con chiarezza che l’educatore professionale socio-pedagogico ha tra i propri ambiti di attività quello sanitario. Ciò è chiarito dalla Legge 2025/2017 per come modificata dalla L. 145/2018 (qui) dal Dl104/2020, all’articolo 33bis (qui) e da un decreto del Ministro della Sanità (qui) (toh, della sanità) Speranza del mese di ottobre 2021. Se ci fossero stati dubbi interpretativi, il Tar Campania in una importante sentenza (dell’8 novembre 2023, ne parlo qui) così si esprime: ”il descritto quadro normativo consente espressamente nella medesima area l’utilizzo della distinta figura professionale di educatore socio pedagogico, sia pure limitatamente agli aspetti socio – educativi”. Sempre a dimostrazione del fatto che gli educatori professionali socio-pedagogici in sanità ci possono operare, il Contratto collettivo della sanità privata prevede l’inquadramento degli educatori professionali socio-pedagogici, e quello della sanità pubblica ne riconosce la legittimità rimandando ad una successiva sessione negoziale la definizione degli inquadramenti (qui un approfondimento sugli inquadramenti).

Purtroppo, nel mese di luglio era stata diffusa una circolare decisamente ambigua del Ministero della Sanità sui due profili. Tale circolare era volta a dichiarare che educatori professionali socio-pedagogici ed educatori professionali socio-sanitari non possono essere assunti indistintamente (ne parlo qui).

Anche la circolare ministeriale – per quanto abbia confuso più che chiarito – non dice che gli educatori professionali socio-pedagogici non possono operare in sanità, e anzi cita tutta la normativa che ho fin qui ripercorso. La circolare del MInistero precisa (correttamente) che i due profili di educatore non possono essere assunti indistintamente in quanto si tratta di due distinte professioni (non puoi fare un concorso mischiando i requisiti di ottico e di infermiere, o di logopedista e di radiologo; non puoi fare un concorso per educatore professionali socio-pedagogico ed educatore professionale socio-sanitario). C’è però una frase criptica buttata lì ad un certo punto della circolare, laddove il Ministero spiega che i due profili hanno due distinti ambiti occupazionali (sociale l’uno, sanitario e socio-sanitario l’altro).

Un paio di mesi dopo la circolare del Ministero della Salute è stata emanata una circolare da parte della direzione generale competente (qui il link) della Regione Campania. La circolare è indirizzata alle Aziende Sanitarie Locali, alle Aziende Ospedaliere, all’Irccs Pascale e alle Aziende Ospedaliere universitarie ed ha per oggetto “Comunicazione profilo professionale – Educatore professionale”.

La circolare prende le mosse dalla nota del Ministero della Salute del 20.07.2023 e la allega, e fa il punto sull’esistenza delle due professioni.

Dopo avere precisato che si tratta di due figure distinte, la circolare della DG per la tutela della Salute e il coordinamento del sistema sanitario regionale dichiara che la legge 205/2017 “ha inoltre operato una netta distinzione tra i profili dell’educatore professionale socio-pedagogico e dell’educatore professionale socio-sociosanitario, facendo chiarezza relativamente agli ambiti di competenza di tali due professioni, ai quali corrispondono due diversi ambiti occupazionali (rispettivamente nel sociale per l’educatore professionale socio-pedagogico e nel sanitario e nel socio-sanitario per l’educatore professionale socio-sanitario)“.

Il testo riprende letteralmente la frase sui due distinti ambiti occupazionali dalla circolare del Ministero. Anche questa della Regione Campania non dice (non potrebbe dirlo!) che i socio-pedagogici non possono lavorare in sanità. Non solo, nel citare la nota del Ministero evita di citare tutte le norme che riguardano gli educatori professionali socio-pedagogici in sanità, che invece, nella circolare ministeriale erano citate. C’è di più. La stessa Legge 205/2017 (art. 1, c. 594) che pure viene citata dalla circolare regionale per argomentare sui due ambiti professionali dice che l’educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogista “operano […] nei servizi e nei presidi socio-educativi e socio-assistenziali […], nei servizi e nei presidi sociosanitari e della salute limitatamente agli aspetti socioeducativi“. Cioè, la Regione cita una legge che dice che gli educatori professionali socio-pedagogici operano in sanità per dire che non vi possono operare.

Ad ogni modo, anche al netto di queste valutazioni, è avvenuto un fatto. Sei giorni dopo la circolare della Regione il Tar Campania, dando ragione ad un’Asl campana che aveva invece assunto educatori professionali socio-pedagogici, dichiarava legittimi i relativi concorsi e le relative stabilizzazioni e dichiarava che gli educatori professionali socio-pedagogici possono operare in sanità. Lo diceva con le parole chiare che ho scritto prima: “il descritto quadro normativo consente espressamente nella medesima area l’utilizzo della distinta figura professionale di educatore socio pedagogico“.

La direzione generale sanità della Regione aveva scritto alle sue aziende sanitarie lasciando intendere che non potevano assumere gli educatori professionali socio-pedagogici. Il Tar ha dichiarato il contrario proprio in relazione ad una Asl che aveva assunto educatori professionali socio-pedagogici. C’è da aspettarsi che la sollecita Direzione regionale che si era precipitata a scrivere alle strutture sanitarie che ci sono “distinti” ambiti occupazionali trasmetta ai medesimi destinatari anche la sentenza del Tar Campania, perché ne abbiano notizia in maniera compiuta. Ciò consentirebbe alle direzioni generali delle Asl campane di venire edotti di quanto la stessa circolare regionale precedente ignorava: ossia che i due profili di educatore sono due distinte figure che possono essere assunte in concorsi diversi nel medesimo ambito professionale sanitario.

Collegamento alla circolare della Regione Campania

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