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Care Leavers e residenza. Cosa succede dopo i 18 anni?

Quando un ragazzo o una ragazza che ha vissuto fuori dalla famiglia di origine in comunità o in affido eterofamiliare raggiunge la maggiore età, si apre una nuova fase della vita: quella dell’autonomia. Ma cosa succede alla loro residenza? E come viene definito il loro nucleo familiare ai fini ISEE?

Chi sono i care leavers?

I care leavers sono giovani che, al compimento dei 18 anni, vivono fuori dalla famiglia di origine in seguito a un provvedimento dell’autorità giudiziaria. Il provvedimento dell’autorità giudiziaria può essere costituito da un provvedimento (emanato quando il ragazzo è ancora minore) di collocamento in comunità residenziali o in affido eterofamiliare da parte del Tribunale per i Minorenni. La legge n. 205 del 2017 ha introdotto misure sperimentali per sostenere questi giovani nel percorso verso l’autonomia, stanziando fondi specifici per progetti individualizzati di accompagnamento. Questi progetti possono includere tutor, borse per l’autonomia e supporto per l’inclusione sociale e lavorativa fino ai 21 anni. Inoltre, nel nostro ordinamento è prevista una misura speciale di inserimento lavorativo rivolta ai care leaver (info da questo collegamento ad un mio articolo).

La residenza e il nucleo familiare ISEE

Uno dei nodi cruciali riguarda la definizione del nucleo familiare ai fini ISEE, fondamentale per accedere a misure come l’Assegno di inclusione o le prestazioni universitarie. Un neomaggiorenne qualsiasi, anche se ha residenza al di fuori del nucleo familiare di origine, viene attratto dal nucleo familiare dei genitori, a meno che:

  • abbia compiuto i 26 anni di età
  • abbia un reddito di almeno 4.000 Euro.

Questa regola generale sarebbe pesantemente penalizzante per i ragazzi che sono vissuti in comunità o in affido fuori famiglia e li priverebbe della possibilità di accedere alle misure di sostegno al reddito, lasciandoli in una condizione di grave precarietà. Per questo motivo è stata introdotta una specifica normativa riferibile ai soli care leavers.

Ai neo maggiorenni che al compimento della maggiore età vivano fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento di tutela da parte dell’autorità giudiziaria, per essere stati collocati in struttura residenziale per minorenni ovvero in affidamento etero familiare, si applica quanto previsto per i figli maggiorenni non conviventi, fatta salva la possibilità, nel caso in cui l’interessato non risulti residente anagraficamente presso il nucleo familiare di origine ovvero sia in procinto di spostare la residenza al di fuori di tale nucleo avendo presentato la relativa richiesta, di costituire un nucleo a sè, qualora il ragazzo/ragazza ritenga il rientro in famiglia non compatibile con il suo percorso di vita.
A tal fine è sufficiente il provvedimento di allontanamento adottato dall’Autorità competente durante la minore età e non risulta necessaria altra documentazione attestante l’estraneità in termini di rapporti affettivi e/o economici. Resta fermo che il maggiorenne non coniugato in convivenza anagrafica fa nucleo a sé

Istruzioni per la compilazione della DSU, punto 1.1.10

Pertanto, come indicato in un secondo le istruzioni relative alla DSU (scaricabili da qui) , i care leavers possono costituire un nucleo familiare autonomo se:

  • Hanno vissuto fuori dalla famiglia di origine per effetto di un provvedimento giudiziario.
  • Non risultano residenti anagraficamente presso il nucleo familiare di origine.
  • Hanno presentato richiesta di cambio di residenza.
  • Ritengono che il rientro in famiglia sia incompatibile con il proprio percorso di vita.

In questi casi, non è necessario dimostrare l’assenza di rapporti affettivi o economici con la famiglia d’origine: basta il provvedimento di allontanamento ricevuto da minorenni.

Inoltre, i giovani Care leavers fanno nucleo ISEE a autonomo, anche nel caso in cui convivano con altri adulti con cui non sono coniugati, Tutto il percorso è descritto nell’ambito di una apposita circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, reperibile da questo collegamento

E se vivono ancora con gli affidatari?

Anche se il care leaver continua a vivere presso gli affidatari, può comunque costituire un nucleo autonomo ai fini ISEE fino ai 21 anni, indipendentemente dall’esistenza di un provvedimento di prosieguo amministrativo.

E per quanto riguarda l’assegno Unico?

Del tema dell’assegno unico familiare ci occuperemo in un successivo articolo. Qui vale la pena evidenziare che con nucleo isee a se stante i care leavers dai 18 ai 21 anni possono fare domanda per l’assegno unico e percepire l’importo più elevato

I miei ringraziamenti a Roberto Liquori per il prezioso confronto sulle materie connesse con la fiscalità dei ragazzi che hanno vissuto fuori famiglia

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