Il 5 luglio 2023 è stato approvato in aula alla Camera dei Deputati la proposta di legge denominata “Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali”. Tale pdl ha avuto un iter particolarmente veloce ed è attualmente in trattazione al Senato. Il testo attualmente in discussione al Senato come ddl 788 nasce dalla trattazione congiunta di quattro proposte di legge, due delle quali prvenienti dalla maggioranza e altrettante dall’opposizione. Si tratta delle pdl C. 596 ( a prima firma D’Orso). C. 659 (a prima firma Varchi), C. 952 (d’iniziativa della deputata Patriarca) e C. 991 presentato dall’onorevole Manzi.
La pdl unificata in discussione al Senato è composta di 13 articoli. I primi quattro sono dedicati alla definizione e ai requisiti per esercitare la professione di pedagogista e di educatore professionale socio-pedagogico.
Il primo articolo è rubricato “Definizione della professione di pedagogista”. Il pedagogista è definito come “specialista dei processi educativi che, operando con autonomia scientifica e responsabilità deontologica, e.sercita funzioni di coordinamento, consulenza e supervisione pedagogica per la progettazione, la gestione, la verifica e la valutazione di interventi in campo pedagogico, educativo e formativo rivolti alla persona, alla coppia, alla famiglia, al gruppo, agli organismi sociali e alla comunità in generale”. Con il secondo articolo vengono definiti i requisiti di accesso alla professione di pedagogista. Alla professione si accede con ‘iscrizione all’albo relatico, previo il conseguimento dei vecchi diplomi di laurea in pedagogia e in scienze dell’educazione e le magistrali che già erano definite nella normativa di cui alla Legge 205/2017). La norma prevede inoltre una salvaguardia secondo la quale possono comunque esercitare la professione di pedagogista i professori professori universitari ordinari e associati e i ricercatori che insegnano o abbiano insegnato discipline pedagogiche in università italiane o estere.
Il terzo e il quarto articolo in maniera analoga definiscono l’educatore professionale socio-pedagogico e i requisiti per l’accesso alla relativa professione. Nell’articolo 3 si fa presente che “l’educatore professionale socio-pedagogico è un professionista operativo di livello intermedio che svolge funzioni progettuali e di consulenza con autonomia scientifica e responsabilità deontologica” questi “opera nei servizi socio-educativi e nei servizi socio-sanitari, per questi ultimi limitatamente agli aspetti educativi” con il compito di valutare, progettare, organizzare e mettere in atto “progetti, interventi e servizi educativi e formativi in ambito socio-educativo rivolti a persone in difficoltà o in condizione di disagio”. Il quarto articolo definisce i requisiti per l’esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico.
Si passa poi con i successivi tre articoli alle norme che istituiscono e regolano l’accesso agli albi. L’articolo 5 istituisce gli albi degli educatori professionali socio-pedagogici e dei pedagogisti, prevedendo la facoltà di contemporanea iscrizione. L’articolo 6 istituisce l’Ordine delle professioni pedagogiche come un ente pubblico nazionale. L’articolo 7 detta le condizioni per l’iscrizione agli albi.
L’articolo 8 è dedicato al funzionamento del Consiglio nazionale dell’ordine. Il Consiglio nazionale dell’ordine è costituito dai presidenti degli ordini regionali e delle province autonome ; l’articolo 9 è dedicato alle procedure per il riconoscimento dei titoli rilasciati da università estere, mentre il decimo articolo è dedicato al processo istitutivo dell’ordine a livello delle regioni e delle province autonome. Gli ultimi tre articoli sono dedicati al processo di iscrizione ai due albi in prima applicazione (articolo 11), ad una norma di salvaguardia relativa alle normative delle province autonome di Trento e Bolzano e ad una clausola di invarianza finanziaria l’articolo 13.