associazione pedagogisti ed educatori italiani, doppio educatore, educatore, educatore professionale, educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario, educatori, educatori professionali, educatori professionali sociopedagogici, educatori sociosanitari, medicalizzazione di bisogni educativi

Se non c’è progetto terapeutico elaborato da equipe multidiscilplinare sanitaria non è educatore sociosanitario

Il decreto ministeriale 520/98 (Link alla sezione normativa del sito) definisce l’educatore professionale (professione sanitaria come “l’operatore sociale e sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, attua specifici progetti educativi e riabilitativi, nell’ambito di un progetto terapeutico elaborato da un’equipe multidisciplinare“.

Quindi, l’educatore professionale:

  • opera nell’ambito di un progetto terapeutico
  • opera nell’ambito di un’equipe multidisciplinare che elabora tale progetto terapeutico

Cosa accade se non sono presenti il progetto terapeutico e l’equipe? Evidentemente l’attività in questione non ricade nell’ambito di attività dell’educatore professionale se non sono presenti progetto terapeutico ed equipe multidisciplinare.

Lasciatemi fare un passo indietro. La circolare 87/2019 della Federazione dei Tsrm argomenta che l’attività della professione sanitaria di educatore professionale prevale sulla professione sociale. In sostanza la circolare 87 sembrava argomentare che l’educatore professionale sociopedagogico esiste ma non può operare. Ne ho parlato qui. Aldilà del fatto che si tratti di una tesi veramente stramba (qui spiego la risposta del mondo accademico di pedagogia, ad esempio), quella circolare è stata corredata da una nuova circolare, la 87/bis, nella quale si corregge il tiro, si conferma la tesi dell’impossibilità della sovrapposizione e si fa appello al Ministro della Sanità perchè dica una parola definitiva sugli ambiti di attività dell’educatore sanitario.

In sostanza nella circolare 87/bis la federazione Tsrm dice:

  • Esiste l’educatore professionale sociopedaogico (L.205/2017, art. 1, c. 594), che è una professione non organizzata in ordini e collegi…
  • …dato che tutte le attività non organizzate in ordini e collegi non possono sovrapporsi alle professioni ordinistiche ..
  • … e dato che l’educatore sociosanitario è una professione ordinistica mentre l’educatore professionale sociopedagogico non lo è
  • … bisogna andare a verificare quali sono le attività che competono all’educatore professionale sociosanitario…
  • … perchè quelle sono sottoposte a riserva e le altre possono essere nel caso esercitate dall’educatore professionale sociopedagogico

Ora, sia chiaro. Noi troviamo questa tesi assurda perchè il caso degli educatori professionali sociopedagogici è diverso (ad esempio) dal caso dei couselor e delle altre professioni non organizzate perchè gli educatori hanno una norma nazionale di riferimento. Ma, quand’anche la riserva professionale esistesse, la riserva va fatta risalire al massimo agli ambiti professionali del Dm 520/98 e in particolare alla presenza di un progetto terapeutico e alla presenza di un’equipe multidisciplinare che lo redige. Se mancano questi due elementi non può esserci riserva per l’educatore professionale sanitario; se ci sono questi due elementi resta da comprendere il bisticcio prodotto dal comminato disposto di 205/2017, 520/98 e L.3/2018

Articoli correlati

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *