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Concorso asili nido Comune di Napoli, cosa non torna nei titoli di accesso

Molti di voi mi stanno contattando per chiedere chiarimenti in merito al bando del Comune di Napoli per educatori di asilo nido bandito il 27 novembre scorso. In effetti, come in molti ci avete segnalato, ci sono delle evidenti anomalie rispetto alla normativa che regola la professione di educatore di nido.

Piccola sintesi della normativa (qui un articolo sul tema titoli di studio). Il D. Lgs 65/2017, all’articolo 14, prevede che alla professione di educatore nei servizi educativi per l’infanzia si acceda con laurea in scienze dell’educazione con indirizzo infanzia o con scienze della formazione primaria con anno integrativo. Per poter garantire a coloro che li avevano conseguiti di poter esercitare con i titoli pregressi, il medesimo articolo 14 prevede che coloro che sono in possesso di titoli che consentivano nelle normative regionali l’accesso alla professione anteriormente all’entrata in vigore del decreto 65 possano continuare ad esercitare questa professione. Il riferimento normativo in proposito è il secondo periodo del comma 3 dell’articolo 13 del D. Lgs 65/2017. Per quanto concerne la laurea in scienze dell’educazione e della formazione primaria una serie di atti successivi (Dm 378/2018 e nota di chiarimento del Ministero dell’8 agosto 2018) hanno previsto che le lauree in scienze dell’educazione e in scienze della formazione primaria conseguite anteriormente all’anno accademico 2018-2019 si intendono con anno integrativo o con indirizzo.

Pertanto ai concorsi per educatore di nido, possono accedere:

  • i laureati in scienze dell’educazione (con indirizzo) e di scienze della formazione primaria (con anno aggiuntivo infanzia) che abbiano conseguito il titolo a partire dall’anno accademico 2019 – 2020
  • i laureati in scienze dell’educazione e di scienze della formazione primaria che abbiano conseguito il titolo di studio entro l’anno accademico 2018-2019
  • t

Ora, il bando – e la domanda di partecipazione – escludono dalla possibilità di accedere al concorso due casistiche di persone che ne hanno diritto secondo l’ordinamento dello Stato, violando il diritto di tantissime persone di accedervi. Si tratta:

  • di coloro che sono in possesso della laurea in scienze dell’educazione ad ordinamento quadriennale e della laurea in pedagogia vecchio ordinamento quadriennale. Paradossalmente, la laurea in pedagogia vecchio
  • . In proposito va evidenziato come un’ampia giurisprudenza ha riconosciuto un principio di assorbenza in capo diplomi di laurea quadriennali e quinquennali rispetto ai corrispondenti lauree triennali con la medesima denominazione. Orbene, la laurea in scienze dell’educazione ad ordinamento quadriennale è stata sostituita, dall’ordinamento di cui al Dm 509/99 dalla laurea in scienze dell’educazione classe XVIII, che è stata a sua volta equiparata alla laurea triennale L19 di cui all’ordinamento del Dm 270/2004.  Pertanto, il bando produce un paradosso (peraltro facilmente eccepibile) per cui chi fosse in possesso di diploma di laurea quadriennale in scienze dell’educazione non potrebbe partecipare al concorso, mentre chi fosse in possesso di laurea triennale in scienze dell’educazione si. Ne’ il diploma di laurea quadriennale in scienze dell’educazione, né il diploma di laurea in pedagogia (a questo equipollente) sono citati del bando di concorso e si trovano tra le opzioni spuntabili sulla domanda di partecipazione;
  • di coloro che sono in possesso di un titolo di studio che una normativa regionale vigente al 31 maggio 2017 considerava valido per l’accesso alla professione di educatore nei servizi educativi dell’infanzia. Il bando, consente di accedere al concorso a coloro che siano in possesso di una laurea elencata nel catalogo regionale dei servizi sociali (laureato in scienze dell’educazione e della formazione, educatore professionale, assistente sociale). Esclude però tutti i titoli di studio che consentono di accedere alla professione diversi da tali due laure in scienze dell’educazione e servizio sociale. Pertanto:
    • esclude tutti i titoli di secondo livello (qualifiche post diploma) previsti dal catalogo della Regione Campania;
    • esclude illegittimamente tutti i titoli di studio che prevedono l’accesso alla professione in tutte le altre normative regionali. Essendo l’educatore nei servizi educativi dell’infanzia una professione nell’ordinamento dello Stato, ed essendo stati oggetto di sanatoria i titoli validi nelle normative regionali, ne consegue che un titolo di studio valido al 31 maggio 2017 in Lombardia debba essere considerato valido ai fini dell’accesso alla professione, e pertanto anche dell’accesso al concorso, anche in Campania.

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5 thoughts on “Concorso asili nido Comune di Napoli, cosa non torna nei titoli di accesso

  1. Ruggiero Giuseppina ha detto:

    Buona sera voglio evidenziare che anche il bando riguardante l’assunzione di 50 maestre sul sostegno del Comune di Napoli esclude ingiustamente le specializzate con diploma abilitante ante 2001,unico titolo equiparato alla laurea in scienze della formazione primaria. Il sistema , non riconosce il nostro diploma e ci impedisce di inoltrare domanda violando quello che è un nostro diritto. Come possiamo muoverci per potervi accedere? Grazie

    1. ciao. Scrivimi su Facebook, stiamo organizzando il ricorso anche con i colleghi maestri.

  2. Laura ha detto:

    Laurea in scienze dell’educazione quadriennale vecchio ordinamento non mi permette l’accesso. Vergognoso , come si può procedere

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